Cassazione Penale, Ordinanza n. 24864/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conferma quindi l'esito di condanna già pronunciato in appello per il reato contestato. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato, sostenendo che la condotta tenuta fosse una mera resistenza passiva e quindi inidonea a integrare il delitto. Il secondo motivo censurava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ritiene il primo motivo generico perché non si confronta con la motivazione di merito, che aveva valorizzato la condotta dell'imputato e il pericolo da essa creato; ritiene il secondo motivo estraneo al sindacato di legittimità, poiché i giudici di merito avevano motivato in modo logico e puntuale sulla carenza di elementi positivi per riconoscere le attenuanti.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
È il reato per cui è intervenuta la condanna confermata in sede di merito; la Corte non entra nel merito della configurabilità oltre a rilevare che la motivazione della corte territoriale era adeguata rispetto alla condotta e al pericolo creato.
circostanze attenuanti generiche
Il diniego è ritenuto legittimamente motivato dai giudici di merito sulla base della mancanza di elementi positivi idonei a giustificarne il riconoscimento.
Cassa delle ammende
È disposta la condanna al versamento della somma di euro tremila a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito senza confrontarsi specificamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata.
- La mera prospettazione di una resistenza passiva non è sufficiente, di per sé, a escludere la configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale se la motivazione di merito ha valorizzato la concreta condotta posta in essere e il pericolo determinato.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione logica, coerente e puntuale, fondata sulla carenza di elementi positivi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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