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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17039/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta documentale denunciando: (1) carenza e manifesta illogicità della motivazione e omesso esame delle censure d'appello, con particolare riferimento alla mancata considerazione dell'assenza del dolo e alla richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice; il ricorrente evidenziava di essersi riassunto amministratore formale due mesi prima del fallimento quando l'attività era praticamente cessata, che altri soggetti (Balocco e D'Aleo) avevano svolto il ruolo gestionale effettivo, che vi era stato un cattivo operato del commercialista e che egli aveva collaborato con il curatore avendo anche commissionato una perizia contabile; contesta inoltre l'assunto che fosse amministratore di fatto dopo la dismissione della carica formale. (2) Violazione degli artt. 223, comma 1, e 216, comma 1, n. 2, Legge Fallimentare e vizio di motivazione circa l'elemento soggettivo, sostenendo che le condotte poste in essere avevano lo scopo di tutelare il patrimonio e che aveva attivato accertamenti contabili a supporto della propria buona fede.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, con effetto assorbente sul secondo. Ha richiamato la nozione giuridica di amministratore di fatto (art. 2639 c.c.) e il criterio secondo cui l'accertamento di tale responsabilità richiede la prova di un esercizio continuativo e significativo dei poteri amministrativi, desumibile da elementi sintomatici di gestione o cogestione (rapporti con dipendenti, fornitori, clienti, atti concreti di gestione). Nel caso concreto la sola testimonianza della dipendente Moltrasio, valorizzata dalle decisioni di merito, non è stata ritenuta sufficiente a provare l'esercizio di fatto della gestione senza ulteriori indici concreti; inoltre il ricorrente aveva ammesso di svolgere attività amministrative, condotta neutra se non corroborata da altri elementi gestionali. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata quale limite alla ripercussione delle censure in cassazione; disciplina il campo di esame dei motivi di ricorso.

  • art. 2639 cod. civ.

    Definisce la nozione di amministratore di fatto; interpretata come richiesta di esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della qualifica, valutabile tramite elementi sintomatici di gestione o cogestione.

  • art. 223, comma 1, Legge Fallimentare

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo all'elemento soggettivo della bancarotta; riguarda aspetti della responsabilità per fatti inerenti il fallimento.

  • art. 216, comma 1, n. 2, Legge Fallimentare

    Richiamato in relazione agli elementi costitutivi della bancarotta documentale e all'accertamento del dolo nel tenere scritture che ostacolano la ricostruzione del patrimonio.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 5, 14/04/2003 n. 22413; Sez. 1, 12/05/2006 n. 18464; Sez. 5, 27/06/2019 n. 45134)

    Usata per precisare i criteri di accertamento dell'amministratore di fatto e per affermare che tali valutazioni sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua e logica.

Massime di principio

  • Per configurare l'amministratore di fatto non basta la mera presenza o il compimento di attività amministrative: è necessario dimostrare un esercizio continuativo e significativo dei poteri di gestione, desumibile da atti concreti e rapporti gestionali (dipendenti, fornitori, clienti, finanziatori).
  • La testimonianza di un dipendente che riceve direttive non è di per sé probatoria dell'amministrazione di fatto se non è corroborata da altri indici concreti di gestione.
  • La sussistenza del dolo nella bancarotta fraudolenta documentale richiede prova della volontà di ostacolare la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari; atti collaborativi (segnalazioni al curatore, commissione di perizie) possono concorrere a escludere il dolo.
  • Se il giudice di merito omette di esaminare o valutare specifiche censure rilevanti, o la motivazione risulta manifesta illogica o carente, la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per nuovo esame.
  • In fase di impugnazione è utile documentare e far emergere elementi oggettivi di gestione (documenti, atti negoziali, corrispondenza con fornitori/creditori, deleghe operative) che corroborino o escludano l'esercizio di fatto dei poteri amministrativi.

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