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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1851

Regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione del 28 maggio 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1851

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce, con norme tecniche vincolanti, quando un portafoglio di esposizioni sottostanti può considerarsi omogeneo ai fini della cartolarizzazione. Stabilisce le tipologie di attività ammissibili e i fattori di omogeneità da verificare per ciascuna categoria, con regole specifiche per esposizioni immobiliari, linee di credito, leasing, carte di credito e crediti commerciali. Il testo mira a rendere più agevole la due diligence degli investitori e a garantire una valutazione coerente dei profili di rischio sottostanti.

Norme tecniche di regolamentazione sull’omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione, ai fini del regolamento (UE) 2017/2402.

Ambito di applicazione

Si applica alle cartolarizzazioni disciplinate dal regolamento (UE) 2017/2402, in particolare ai fini della valutazione dell’omogeneità delle esposizioni sottostanti nelle cartolarizzazioni ABCP e non ABCP. Riguarda cedenti, promotori e, indirettamente, le società veicolo e gli investitori che devono verificare il rispetto dei requisiti di omogeneità. Non introduce esclusioni espresse, ma richiede che le esposizioni appartengano a una stessa tipologia di attività e rispettino i fattori di omogeneità pertinenti; le modifiche successive dovute a cause fuori dal controllo di cedente o promotore non compromettono l’omogeneità se il portafoglio era conforme alla creazione della cartolarizzazione.

Norme tecniche di regolamentazione sull’omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione

Il regolamento delegato (UE) 2019/1851 integra il regolamento (UE) 2017/2402 fissando criteri uniformi per stabilire quando le esposizioni sottostanti di una cartolarizzazione possano considerarsi omogenee. La finalità è consentire agli investitori una due diligence più rigorosa e una valutazione più affidabile dei rischi sottostanti, in coerenza con il quadro europeo sulla cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata.

Finalità e contesto normativo

Il testo si fonda sull’articolo 20, paragrafo 14, terzo comma, e sull’articolo 24, paragrafo 21, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402. I considerando chiariscono che l’omogeneità deve riflettere profili di rischio analoghi e che, per determinare tale omogeneità, non basta guardare alla qualità formale delle esposizioni, ma occorre considerare anche la tipologia di attività, i parametri di sottoscrizione e le modalità di gestione dei crediti e dei flussi di cassa.

Struttura della verifica di omogeneità

Ai fini dell’articolo 1, le esposizioni sottostanti sono omogenee solo se ricorrono cumulativamente quattro condizioni:

  • appartenenza a una delle tipologie di attività elencate dal regolamento;
  • sottoscrizione secondo parametri che applicano metodi analoghi di valutazione del rischio di credito;
  • gestione secondo procedure analoghe per controllo, raccolta e gestione dei crediti in contante sul lato dell’attivo della società veicolo;
  • applicazione dei fattori di omogeneità previsti dall’articolo 2.

Se un’esposizione corrisponde a più tipologie di attività, per quella specifica cartolarizzazione deve essere assegnata a un’unica tipologia. Inoltre, una modifica successiva delle esposizioni non compromette l’omogeneità se dipende da cause fuori dal controllo del cedente o del promotore.

Tipologie di attività ammesse

L’articolo 1 individua le tipologie di attività rilevanti:

  • prestiti su immobili residenziali garantiti da ipoteca o pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile ai sensi dell’articolo 201, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, con classe di merito di credito 2 o superiore;
  • prestiti su immobili non residenziali garantiti da ipoteche, inclusi uffici e altri locali commerciali;
  • linee di credito a persone fisiche per consumo personale, familiare o domestico;
  • linee di credito, inclusi prestiti e leasing, concesse a imprese o società;
  • prestiti per veicoli e leasing auto;
  • crediti su carte di credito;
  • crediti commerciali;
  • altre esposizioni che il cedente o il promotore consideri, sulla base di metodologie e parametri interni, una tipologia di attività distinta.

Fattori di omogeneità per ciascuna categoria

L’articolo 2 specifica i fattori di omogeneità richiesti in funzione della tipologia di attività.

Per i prestiti su immobili residenziali, i fattori sono:

  • il rango dei diritti di garanzia;
  • il tipo di immobile residenziale, distinguendo tra beni che producono reddito e beni che non producono reddito;
  • la giurisdizione.

Per i prestiti su immobili non residenziali, i fattori sono:

  • il rango dei diritti di garanzia;
  • il tipo di immobile non residenziale, con categorie specifiche quali uffici, superfici di vendita, ospedali, magazzini, alberghi e immobili industriali;
  • la giurisdizione.

Per le linee di credito e i finanziamenti a imprese e società, i fattori sono:

  • il tipo di debitore, limitato a microimprese e PMI oppure ad altri tipi di imprese e società;
  • la giurisdizione.

Per i prestiti per veicoli e leasing auto, nonché per i crediti su carte di credito, i fattori sono:

  • il tipo di debitore, che può essere persone fisiche, microimprese e PMI, altre imprese e società, organismi del settore pubblico o enti finanziari;
  • la giurisdizione.

Per le altre esposizioni sottostanti qualificate dal cedente o promotore come tipologia distinta, i fattori di omogeneità sono individuati in base a:

  • tipo di debitore;
  • rango dei diritti di garanzia;
  • tipo di immobili;
  • giurisdizione.

Regola sulle modifiche successive e stabilità del portafoglio

Il regolamento precisa che alterazioni delle caratteristiche delle esposizioni, quando siano dovute a cause non controllabili dal cedente o dal promotore e non derivino da un loro errore, non incidono sull’omogeneità del portafoglio. La condizione è che, al momento della creazione della cartolarizzazione, le esposizioni rispettassero già tutti i requisiti previsti.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Poiché si tratta di un regolamento delegato e di norme tecniche di regolamentazione, il testo opera in modo uniforme nell’intero mercato UE della cartolarizzazione.

Disposizioni principali

Criteri generali di omogeneità

Le esposizioni sottostanti sono considerate omogenee solo se: appartengono a una delle tipologie di attività elencate nell’articolo 1, lettera a); sono sottoscritte secondo parametri di valutazione del rischio di credito analoghi; sono gestite tramite procedure analoghe di controllo, raccolta e gestione dei flussi di cassa sul lato attivo della società veicolo; e si applicano uno o più fattori di omogeneità conformemente all’articolo 2.

Tipologie di attività ammissibili

Sono elencate otto tipologie: prestiti su immobili residenziali; prestiti su immobili non residenziali; linee di credito a persone fisiche per consumo personale, familiare o domestico; linee di credito, inclusi prestiti e leasing, a imprese o società; prestiti per veicoli e leasing auto; crediti su carte di credito; crediti commerciali; altre esposizioni che il cedente o promotore considera, con metodologie e parametri interni, una tipologia di attività distinta. Se un’esposizione rientra in più tipologie, deve essere assegnata a una sola tipologia per quella cartolarizzazione.

Fattori di omogeneità per prestiti immobiliari residenziali e non residenziali

Per i prestiti su immobili residenziali e non residenziali i fattori comprendono: il rango dei diritti di garanzia (primo rango, rango inferiore con eventuali ranghi superiori, oppure solo rango inferiore); il tipo di immobile (per il residenziale: beni che producono reddito o non producono reddito; per il non residenziale: uffici, superfici di vendita, ospedali, magazzini, alberghi, immobili industriali o altro tipo specifico); e la giurisdizione, che deve essere la stessa per tutto il portafoglio.

Fattori di omogeneità per linee di credito, prestiti/leasing a imprese e crediti su carte

Per le linee di credito a persone fisiche per consumo personale, per le linee di credito, prestiti e leasing a imprese e società, e per i crediti su carte di credito, i fattori di omogeneità riguardano il tipo di debitore e la giurisdizione. I debitori devono appartenere a una sola categoria tra quelle indicate dalla norma: persone fisiche, microimprese e PMI, altre imprese e società, organismi del settore pubblico o enti finanziari; inoltre i debitori devono essere residenti nella stessa giurisdizione.

Fattori di omogeneità per altre esposizioni

Per le altre esposizioni sottostanti individuate come tipologia distinta dal cedente o promotore, i fattori di omogeneità da considerare sono: tipo di debitore, rango dei diritti di garanzia, tipo di immobili e giurisdizione.

Modifiche successive delle esposizioni

Le modifiche delle esposizioni sottostanti dovute a cause fuori dal controllo del cedente o promotore non incidono sull’omogeneità del portafoglio, purché il portafoglio fosse conforme ai requisiti del regolamento al momento della creazione della cartolarizzazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

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