Regolamento (UE) 2019/893
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del Bacillus subtilis DSM 15544 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 1444/2006 (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione del Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, sulla base della domanda di rinnovo presentata dal titolare e del parere favorevole dell’EFSA. Stabilisce le condizioni di impiego dell’additivo nell’allegato, inclusi tenore minimo, modalità di uso e misure di tutela degli utilizzatori. Contestualmente abroga il regolamento (CE) n. 1444/2006 che aveva concesso la precedente autorizzazione decennale. Il nuovo regime si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rinnovo dell’autorizzazione del Bacillus subtilis DSM 15544 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, con abrogazione del regolamento (CE) n. 1444/2006.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari dell’autorizzazione e all’uso dell’additivo Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) nei mangimi destinati ai polli da ingrasso. L’autorizzazione rinnovata riguarda l’additivo nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale degli "stabilizzatori della flora intestinale". Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e ha rilievo anche ai fini del SEE. Sono previste condizioni d’impiego specifiche, inclusi limiti quantitativi, istruzioni d’uso, compatibilità con taluni coccidiostatici e misure di protezione per gli utilizzatori.
Rinnovo dell’autorizzazione del Bacillus subtilis DSM 15544 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 rinnova l’autorizzazione del Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) quale additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso. Il provvedimento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e dà seguito alla domanda di rinnovo presentata dal titolare dell’autorizzazione, sulla base della valutazione positiva dell’EFSA del 13 giugno 2018.
Contesto normativo e presupposti del rinnovo
La Commissione richiama il fatto che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione e il rinnovo degli additivi destinati all’alimentazione animale. Il Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) era già stato autorizzato per dieci anni dal regolamento (CE) n. 1444/2006 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso. Il titolare ha chiesto il rinnovo ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003, con classificazione nella categoria degli "additivi zootecnici"; la documentazione presentata è stata ritenuta conforme ai requisiti dell’articolo 14, paragrafo 2.
Valutazione scientifica e base giuridica
Nel parere del 13 giugno 2018, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che il richiedente aveva fornito dati idonei a dimostrare il rispetto delle condizioni di autorizzazione. La Commissione afferma che la valutazione del prodotto dimostra il soddisfacimento delle condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, rendendo opportuno il rinnovo dell’autorizzazione secondo le condizioni riportate nell’allegato.
Contenuto dell’autorizzazione rinnovata
L’autorizzazione è rinnovata per l’additivo identificato con il numero 4b1820, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale". Il titolare è Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell’Unione da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office. L’uso autorizzato concerne i polli da ingrasso.
L’allegato precisa inoltre che:
- la composizione dell’additivo è Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) con un minimo di 1 × 10^10 CFU/g;
- nel mangime completo con umidità al 12% il tenore minimo è pari a 5 × 10^8 CFU/kg;
- non è previsto un tenore massimo;
- il fine del periodo di autorizzazione è fissato al 18 giugno 2029.
Condizioni di impiego e cautele operative
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È inoltre autorizzato l’impiego in mangimi contenenti uno dei seguenti coccidiostatici già autorizzati: monensin sodico, salinomicina sodica, semduramicina sodica, lasalocid sodico, maduramicina ammonio, narasina/nicarbazina e diclazuril.
Sul piano della sicurezza degli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per prevenire i rischi espositivi. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, additivo e premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione degli occhi e dell’apparato respiratorio.
Metodi di analisi
Per il controllo analitico dell’additivo sono indicati due metodi: il conteggio mediante diffusione su piastra con utilizzo di triptone soia agar secondo EN 15784:2009, e l’identificazione mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE). Il regolamento richiama anche il laboratorio di riferimento dell’UE per informazioni dettagliate sui metodi analitici.
Abrogazione del precedente regolamento ed efficacia
Con il rinnovo dell’autorizzazione, il regolamento (CE) n. 1444/2006 è abrogato. Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione del Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) è rinnovata come additivo appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", alle condizioni riportate nell’allegato. Il rinnovo è fondato sulla verifica che sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Ambito soggettivo e uso autorizzato
L’autorizzazione riguarda l’additivo identificato con il numero 4b1820, il cui titolare è Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office. L’uso autorizzato concerne i polli da ingrasso.
Condizioni tecniche e dosaggio
L’additivo è costituito da Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) con un minimo di 1 × 10^10 CFU/g. Il tenore minimo nel mangime completo con umidità al 12% è pari a 5 × 10^8 CFU/kg; non è indicato un tenore massimo.
Prescrizioni operative e compatibilità
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità al trattamento termico. È consentito l’uso in mangimi contenenti specifici coccidiostatici autorizzati: monensin sodico, salinomicina sodica, semduramicina sodica, lasalocid sodico, maduramicina ammonio, narasina/nicarbazina e diclazuril.
Tutela degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione degli occhi e dell’apparato respiratorio.
Metodo di analisi
Per il conteggio è previsto il metodo di diffusione su piastra con triptone soia agar (EN 15784:2009); per l’identificazione è prevista l’elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).
Abrogazione del precedente regime
A seguito del rinnovo, il regolamento (CE) n. 1444/2006 è abrogato.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato è indicato il fine del periodo di autorizzazione al 18 giugno 2029.
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