Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/912

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/912 della Commissione, del 28 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0912

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 per adeguare i modelli e le istruzioni relativi alla pubblicazione annuale di informazioni prudenziali da parte delle autorità competenti. Le modifiche riguardano, tra l’altro, i termini di aggiornamento delle informazioni, i contenuti da pubblicare su recepimento, opzioni/facoltà, SREP, dati statistici aggregati, misure di vigilanza e sanzioni. L’obiettivo è migliorare coerenza, comparabilità, qualità e trasparenza delle informazioni pubblicate a livello UE.

Modifica le norme tecniche di attuazione sulla pubblicazione annuale, da parte delle autorità competenti, di informazioni prudenziali previste dalla direttiva 2013/36/UE per banche e imprese di investimento.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti degli Stati membri e, per la parte sui dati statistici aggregati, anche alla BCE nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico, con riferimento alle informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 143 della direttiva 2013/36/UE. Riguarda gli enti creditizi e le imprese di investimento soggetti alla vigilanza prudenziale, nonché le opzioni, facoltà, deroghe, misure di vigilanza e sanzioni previste dalla CRD e dal CRR che gli Stati membri o le autorità competenti possono esercitare o applicare. Non disciplina direttamente gli enti, ma il contenuto, il formato e i tempi delle informazioni pubbliche che le autorità devono rendere disponibili; le imprese di investimento non soggette alla CRD sono escluse dalla raccolta dei dati statistici aggregati.

Modifica delle norme tecniche di attuazione sulla pubblicazione annuale di informazioni prudenziali

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/912 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014, adottato in attuazione dell’articolo 143 della direttiva 2013/36/UE (CRD). La finalità è aggiornare e rendere più coerenti, comparabili e trasparenti le informazioni che le autorità competenti devono pubblicare in materia di vigilanza prudenziale, anche alla luce delle evoluzioni del quadro regolamentare bancario e delle pratiche di vigilanza.

Finalità e contesto della modifica

Dai considerando emerge che l’intervento mira a:

  • aggiornare i contenuti da pubblicare per allinearli alle modifiche del quadro prudenziale;
  • chiarire che i dati statistici devono essere aggregati e riferiti agli enti soggetti alla vigilanza dell’autorità competente;
  • migliorare la pertinenza dei modelli relativi al recepimento nazionale e alle opzioni/facoltà esercitate dagli Stati membri o dalle autorità;
  • accrescere la trasparenza del SREP, includendo anche l’ILAAP;
  • evitare sovrapposizioni e migliorare la comparabilità dei dati aggregati anche in relazione al consolidamento prudenziale.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento non introduce obblighi diretti per banche o imprese di investimento, ma disciplina il contenuto delle informazioni che le autorità competenti devono pubblicare. I destinatari operativi sono quindi le autorità competenti degli Stati membri e, per i dati aggregati relativi agli enti sottoposti a vigilanza diretta, anche la BCE nel quadro del meccanismo di vigilanza unico.

Le informazioni riguardano:

  • gli enti creditizi e le imprese di investimento soggetti alla CRD/CRR;
  • le autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante;
  • le opzioni e facoltà normative previste dalla CRD, dal CRR e dal regolamento delegato (UE) 2015/61;
  • le deroghe prudenziali, le misure di vigilanza e le sanzioni amministrative;
  • i dati statistici aggregati sulla struttura, sui rischi e sulle misure adottate.

Le imprese di investimento non soggette alla CRD sono escluse dalla raccolta dei dati statistici aggregati. Inoltre, quando si pubblicano i criteri e le metodologie generali, non devono essere diffuse misure di vigilanza rivolte a singoli enti.

Modifica dell’articolo 5: tempi di aggiornamento

La nuova formulazione dell’articolo 5 stabilisce due regole temporali distinte:

  • entro il 31 luglio di ogni anno devono essere aggiornate le informazioni di cui all’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/36/UE, con riferimento all’anno civile precedente;
  • sempre entro il 31 luglio devono essere aggiornate periodicamente le informazioni di cui alle lettere da a) a c) del medesimo articolo, salvo che non vi siano modifiche rispetto all’ultima pubblicazione.

Allegato I: recepimento della direttiva, approvazioni e altri modelli

L’allegato I contiene i modelli relativi a:

  • recepimento della direttiva 2013/36/UE;
  • approvazione di modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali;
  • esposizioni da finanziamenti specializzati;
  • attenuazione del rischio di credito;
  • obblighi specifici di comunicazione applicati agli enti;
  • deroghe all’applicazione dei requisiti prudenziali;
  • partecipazioni qualificate in un ente creditizio;
  • segnalazioni regolamentari e finanziarie.

Le osservazioni generali precisano che, nella pubblicazione delle informazioni sui criteri e sulle metodologie generali, le autorità non devono comunicare misure di vigilanza dirette a singoli enti.

Recepimento della direttiva 2013/36/UE

Il modello chiede informazioni, tra l’altro, su:

  • oggetto, ambito di applicazione e definizioni della CRD;
  • autorità competenti;
  • condizioni di accesso all’attività degli enti creditizi;
  • capitale iniziale delle imprese di investimento;
  • libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi;
  • relazioni con paesi terzi;
  • vigilanza prudenziale;
  • riserve di capitale;
  • informativa da parte delle autorità competenti;
  • modifiche alla direttiva 2002/87/CE;
  • disposizioni transitorie e finali.

Le autorità devono indicare anche il testo nazionale di recepimento, i riferimenti normativi e se le disposizioni sono disponibili in inglese.

Approvazione dei modelli interni

Sono previsti modelli descrittivi per i procedimenti di approvazione dell’uso di:

  • metodo basato sui rating interni (IRB) per il rischio di credito;
  • metodo dei modelli interni (IMA) per il rischio di mercato;
  • metodo dei modelli interni (IMM) per il rischio di controparte;
  • metodo avanzato di misurazione (AMA) per il rischio operativo.

Per ciascun metodo, l’autorità deve descrivere documentazione minima richiesta, processo di valutazione, uso di autovalutazione, eventuali revisori esterni, ispezioni in loco e forma delle decisioni e della loro comunicazione al richiedente.

Esposizioni da finanziamenti specializzati e attenuazione del rischio di credito

Per i finanziamenti specializzati, l’autorità deve indicare se ha pubblicato orientamenti sull’assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio ai sensi dell’articolo 153, paragrafo 5, del CRR.

Per l’attenuazione del rischio di credito, il modello richiede informazioni su:

  • elenco dei fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale o criteri per identificarli ex articolo 201, paragrafo 2, CRR;
  • requisiti prudenziali applicabili;
  • condizioni per l’applicazione della rettifica per volatilità pari allo 0 % nel metodo integrale sulle garanzie finanziarie;
  • criteri per la valutazione delle garanzie immobiliari nel quadro del metodo IRB.

Obblighi specifici di comunicazione

L’allegato richiede di indicare se le autorità competenti hanno esteso gli obblighi di pubblicazione a:

  • enti che non applicano gli IFRS;
  • soggetti finanziari diversi da enti creditizi o imprese di investimento;
  • filiazioni significative o più importanti e di interesse rilevante nel mercato locale.

È inoltre richiesto di indicare i mezzi di pubblicazione imposti agli enti e la frequenza delle pubblicazioni.

Deroghe prudenziali

Il modello copre le deroghe previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del CRR, in particolare per:

  • filiazioni;
  • enti imprese madri;
  • sottogruppi di liquidità;
  • enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale.

Le autorità devono descrivere i criteri applicati per verificare l’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri o al rimborso delle passività, nonché l’eventuale normativa nazionale applicabile.

Partecipazioni qualificate in un ente creditizio

Il modello riguarda i criteri di valutazione dell’idoneità del candidato acquirente e della solidità finanziaria del progetto di acquisizione ex articoli 23 e 24 della CRD. Devono essere pubblicate informazioni su:

  • onorabilità e competenze del candidato acquirente;
  • competenze e integrità degli amministratori e dell’alta dirigenza;
  • solidità finanziaria;
  • capacità dell’ente di rispettare i requisiti prudenziali;
  • eventuali sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
  • informazioni da fornire nella notifica iniziale.

Segnalazioni regolamentari e finanziarie

È richiesto di indicare se l’obbligo di segnalazione ex articolo 99, paragrafi 1 e 2, CRR sia esteso a soggetti finanziari diversi da enti creditizi o imprese di investimento, se siano usati standard XBRL e a quale livello si applichi l’obbligo (individuale, subconsolidato o consolidato).

Allegato II: opzioni e facoltà normative e transitorie

L’allegato II è suddiviso in tre parti:

  • opzioni e facoltà previste dalla CRD, dal CRR e dal regolamento delegato LCR;
  • opzioni e facoltà transitorie;
  • elementi variabili della remunerazione ai sensi dell’articolo 94 della CRD.

Opzioni e facoltà principali

Tra le opzioni/facoltà che le autorità o gli Stati membri possono esercitare figurano, in particolare:

  • eccezioni al divieto di raccolta di depositi o fondi rimborsabili da parte di soggetti non bancari, se l’attività è regolamentata e controllata;
  • regole sul capitale iniziale delle banche e delle imprese di investimento, compresa la possibilità di autorizzare categorie particolari di enti con capitale inferiore a 5 milioni di euro ma almeno pari a 1 milione di euro;
  • esenzioni per enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale;
  • riduzione del capitale iniziale per talune imprese di investimento da 125.000 a 50.000 euro;
  • opzioni di vigilanza sul consolidamento, sui requisiti di liquidità e sulle segnalazioni agli Stati membri ospitanti;
  • esenzioni per le piccole e medie imprese di investimento dalle riserve di conservazione del capitale e anticicliche;
  • applicazione di una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e relativo riconoscimento tra Stati membri;
  • requisiti di segnalazione da parte delle succursali nello Stato membro ospitante;
  • trattamento di alcune esposizioni e limiti delle grandi esposizioni, compresa una serie di esenzioni parziali o totali ex articolo 400 CRR;
  • facoltà in materia di LCR, di liquidità e di funding stabile, compreso il tasso di deflusso fino al 5 % per taluni prodotti di trade finance;
  • trattamenti transitori relativi a perdite e profitti non realizzati, IAS 19, partecipazioni in imprese di assicurazione, deduzioni e filtri prudenziali, interessi di minoranza, clausole grandfathering, esposizioni in strumenti di capitale nel metodo IRB e obbligazioni garantite.

Opzioni transitorie e percentuali

L’allegato specifica anche numerosi valori percentuali e finestre temporali per il graduale assorbimento o riconoscimento di elementi patrimoniali e deduzioni transitorie. Tra questi:

  • percentuali progressive dal 2014 al 2017 per perdite/profitti non realizzati, deduzioni e filtri transitori;
  • limiti transitori fino al 2021 per la clausola grandfathering di elementi di capitale;
  • esenzione temporanea, fino al 31 dicembre 2017, per alcune esposizioni in strumenti di capitale nel metodo IRB e per specifiche obbligazioni garantite.

Remunerazione variabile

Per la remunerazione, devono essere pubblicati:

  • il rapporto massimo tra componente variabile e componente fissa fissato nella normativa nazionale;
  • il rapporto massimo approvabile dagli azionisti/soci;
  • la quota massima della remunerazione variabile soggetta a sconto;
  • eventuali restrizioni o divieti sul tipo di strumenti usabili per la remunerazione variabile.

Allegato III: SREP, ICAAP e ILAAP

L’allegato III rafforza la trasparenza del processo di revisione e valutazione prudenziale. Le autorità competenti devono descrivere:

  • l’ambito di applicazione dello SREP, con indicazione degli enti inclusi o esclusi e del criterio di proporzionalità;
  • il metodo di valutazione dei singoli elementi dello SREP, inclusi modello di business, governance, rischi per il capitale, rischi di liquidità e finanziamento;
  • la revisione e la valutazione di ICAAP e ILAAP, compresi i requisiti informativi e l’eventuale revisione indipendente;
  • la valutazione complessiva dello SREP e le misure di vigilanza adottate, nonché il collegamento con le misure di intervento precoce previste dalla BRRD.

La pubblicazione deve restare di livello generale, senza rivelare decisioni riferite a singoli enti.

Allegato IV: dati statistici aggregati

L’allegato IV impone la pubblicazione di dati aggregati, per autorità competente, relativi a:

  • numero e dimensione degli enti creditizi e delle imprese di investimento;
  • capitale totale e requisiti patrimoniali totali;
  • rischio di credito, con disaggregazione per metodo SA/IRB e per classi di esposizione;
  • cartolarizzazioni e perdite/esposizioni garantite da immobili;
  • rischio di mercato e rischio operativo;
  • misure di vigilanza e sanzioni amministrative;
  • deroghe concesse ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 CRR.

Sono fissate regole comuni di compilazione:

  • dati espressi in euro, con conversione per gli Stati membri non euro mediante tassi BCE;
  • importi in milioni di euro;
  • percentuali con due decimali;
  • dati aggregati senza identificazione dei singoli enti;
  • indicazione di "n.d." o "C" se il dato non è disponibile o riservato;
  • coerenza con il livello di consolidamento prudenziale applicato;
  • per gli enti sotto vigilanza diretta BCE, pubblicazione dei soli dati relativi a tali soggetti.

Entrata in vigore e forza obbligatoria

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Aggiornamento annuale delle informazioni pubbliche

L’articolo 5 del regolamento n. 650/2014 è sostituito: le autorità competenti aggiornano entro il 31 luglio di ogni anno le informazioni di cui all’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/36/UE, riferite all’anno civile precedente; aggiornano periodicamente e comunque entro il 31 luglio anche le informazioni di cui alle lettere da a) a c), salvo assenza di variazioni rispetto all’ultima pubblicazione.

Sostituzione degli allegati I-IV

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 sono integralmente sostituiti per introdurre nuovi modelli, istruzioni e dettagli sulle informazioni da pubblicare.

Modelli su recepimento, approvazioni, opzioni e deroghe

L’allegato I disciplina i modelli relativi al recepimento della direttiva 2013/36/UE, all’approvazione di modelli interni (IRB, IMA, IMM, AMA), alle esposizioni da finanziamenti specializzati, all’attenuazione del rischio di credito, agli obblighi specifici di comunicazione, alle deroghe prudenziali, alle partecipazioni qualificate e alle segnalazioni regolamentari e finanziarie. L’allegato II copre le opzioni e facoltà previste dalla CRD, dal CRR e dal regolamento delegato (UE) 2015/61, incluse quelle transitorie e quelle in materia di remunerazione.

Trasparenza del processo SREP e dell’ILAAP

L’allegato III richiede la pubblicazione della metodologia di vigilanza relativa allo SREP, all’ICAAP e all’ILAAP, comprensiva di ambito di applicazione, criteri di classificazione degli enti, valutazione dei singoli elementi, valutazione complessiva e collegamento con misure di vigilanza e intervento precoce.

Dati statistici aggregati e livello di consolidamento

L’allegato IV impone la pubblicazione di dati aggregati su numero e dimensioni degli enti, rischi di credito, mercato e operativo, misure di vigilanza, sanzioni e deroghe. Viene precisato che i dati devono essere compilati su base aggregata, in euro, con percentuali a due decimali, e tenendo conto del livello di consolidamento prudenziale applicato ai sensi del CRR.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenzialebancheimprese di investimentosegnalazioni e informativa prudenzialerisoluzione e misure di vigilanza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.