Regolamento (UE) 2019/894
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/894 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativo all'autorizzazione della L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 7.232 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l'uso della L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 7.232 come additivo per mangimi per tutte le specie animali, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'autorizzazione è concessa alla luce della valutazione scientifica dell'EFSA, che ha escluso effetti negativi su animali, consumatori e ambiente, pur evidenziando rischi per gli utilizzatori, in particolare per inalazione. Il testo fissa quindi specifiche condizioni d'uso, requisiti di etichettatura e misure di protezione per gli operatori del settore dei mangimi. È previsto che la sostanza possa essere somministrata anche nell'acqua di abbeveraggio e che l'autorizzazione sia valida fino al 18 giugno 2029.
Autorizzazione della L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 7.232 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all'immissione sul mercato e all'uso, nell'Unione europea, della L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 7.232 quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, classificato nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". Le condizioni operative riguardano additivo, premiscele, mangimi composti, materie prime per mangimi e acqua di abbeveraggio. Non introduce un regime generale per altri aminoacidi o per additivi diversi da quello specificamente identificato nell'allegato.
Autorizzazione della L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 7.232 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/894 della Commissione autorizza un singolo additivo per mangimi, la L-treonina prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli CGMCC 7.232, nell'ambito del sistema di autorizzazione previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Il provvedimento si fonda sulla valutazione scientifica dell'EFSA e sulle condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento quadro, ritenute soddisfatte.
Base giuridica e ragioni dell'autorizzazione
Nei considerando la Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e ne definisce motivi e procedure. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell'articolo 7 e corredata della documentazione prescritta. L'EFSA, nel parere del 2 ottobre 2018, ha concluso che la L-treonina, alle condizioni d'uso proposte, non presenta effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente; ha però segnalato che la sostanza può essere sensibilizzante per la pelle e irritante per pelle e occhi, oltre a presentare un rischio per inalazione per gli utilizzatori.
Campo di applicazione e classificazione dell'additivo
L'autorizzazione riguarda tutte le specie animali e colloca la sostanza nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". L'allegato qualifica l'additivo come L-treonina in polvere con un tenore minimo del 98% sulla sostanza secca, ottenuta per fermentazione con Escherichia coli CGMCC 7.232, con formula chimica C4H9NO3 e numero CAS 72-19-5.
Condizioni di utilizzo e tutela degli utilizzatori
L'allegato consente l'immissione sul mercato e l'uso della L-treonina come additivo costituito da un preparato. Per la tutela degli operatori del settore mangimi, devono essere adottate procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire il rischio di inalazione; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere usati dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione respiratoria. Inoltre, il tenore di endotossina dell'additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un'esposizione massima di 1 600 UI endotossine/m3 di aria.
Uso nell'acqua di abbeveraggio e indicazioni in etichetta
Il regolamento ammette la somministrazione della L-treonina nell'acqua di abbeveraggio. L'etichettatura dell'additivo deve indicare il tasso di umidità. Sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele deve comparire la seguente avvertenza: "Se l'additivo è somministrato nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno evitare l'eccesso di proteine."
Metodi di analisi e controllo
L'allegato specifica i metodi di analisi per la determinazione della L-treonina nell'additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti, nelle materie prime per mangimi e nell'acqua. Sono richiamate in particolare la monografia del Food Chemical Codex e la cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione ottica o fotometrica, anche con rinvio alla norma EN ISO 17180 e al regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parte F.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nell'allegato è indicata la fine del periodo di autorizzazione al 18 giugno 2029. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell'additivo
L'articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell'allegato, appartenente alla categoria "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", come additivo per l'alimentazione animale alle condizioni fissate nell'allegato.
Base giuridica e valutazione scientifica
La Commissione fonda il regolamento sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull'articolo 9, paragrafo 2. Nei considerando si dà atto che la domanda è stata presentata ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento e che l'EFSA, nel parere del 2 ottobre 2018, ha ritenuto la sostanza sicura per animali, consumatori e ambiente, pur qualificandola come potenziale sensibilizzante cutaneo e irritante oculare e cutaneo, con rischio da inalazione per gli utilizzatori.
Condizioni d'uso e misure di protezione
L'allegato stabilisce che la L-treonina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi di inalazione; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell'apparato respiratorio. Il tenore di endotossina e il potenziale di polverizzazione devono garantire un'esposizione massima all'endotossina di 1 600 UI endotossine/m3 di aria.
Impiego nell'acqua di abbeveraggio e indicazioni etichettatura
L'allegato consente la somministrazione della L-treonina nell'acqua di abbeveraggio. È inoltre previsto che nell'etichettatura dell'additivo sia indicato il tasso di umidità e che sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele compaia la dicitura: "Se l'additivo è somministrato nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno evitare l'eccesso di proteine."
Caratteristiche dell'additivo e metodi analitici
L'allegato descrive la sostanza come polvere con un tenore minimo del 98% di L-treonina sulla sostanza secca, prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli CGMCC 7.232, formula chimica C4H9NO3 e numero CAS 72-19-5. Sono indicati i metodi di analisi per la determinazione della L-treonina nell'additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti, nelle materie prime e nell'acqua, mediante cromatografia a scambio ionico con diverse modalità di rivelazione e con rinvio anche al Food Chemical Codex e alla norma EN ISO 17180.
Ambito soggettivo e specie interessate
L'autorizzazione riguarda tutte le specie animali. Nell'allegato non sono previste limitazioni per età massima o altre restrizioni specie-specifiche.
Entrata in vigore e durata dell'autorizzazione
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nell'allegato è indicata la fine del periodo di autorizzazione al 18 giugno 2029.
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