Cassazione Penale, Ordinanza n. 28749/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato, già condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno di reclusione per il reato contestato, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del fatto, sostenendo che non sarebbe stata dovuta l'indicazione, nella dichiarazione resa per ottenere il beneficio, della somma di euro 12.430 rinvenuta nella sua disponibilità il 29 agosto 2019. Con il secondo ha dedotto i medesimi vizi con riferimento alla mancata indicazione, nella dichiarazione per la fruizione del beneficio, dell'immobile acquistato con la somma di euro 16.000, che secondo la sentenza impugnata doveva essere considerato ai fini ISEE. La difesa sosteneva, in sostanza, che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto omissive le dichiarazioni rese nella domanda di accesso al beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché ripropositivi di deduzioni già vagliate e disattese dai giudici di merito, privi di specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata e diretti, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio. La Corte ha inoltre evidenziato che la sentenza di merito aveva spiegato correttamente sia perché la somma di euro 12.430 dovesse essere indicata nel modello ISEE nel quadro FC2, relativo ai redditi percepiti nel biennio anteriore, sia perché dovesse essere indicata anche la somma di euro 16.000 utilizzata, pochi giorni dopo la domanda, per acquistare un immobile poi produttivo di reddito da locazione. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. È stata invece respinta la richiesta della parte civile INPS di rimborso delle spese del giudizio di legittimità, poiché le conclusioni depositate si erano limitate a chiedere la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza apportare un effettivo contributo argomentativo alla decisione.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 4 del 2019
norma incriminatrice posta a base della condanna dell'imputato; la decisione non ne sviluppa il contenuto oltre il richiamo al reato contestato.
modello ISEE
strumento dichiarativo rispetto al quale la Corte ritiene dovessero essere inserite le somme e gli elementi patrimoniali indicati nella motivazione di merito.
quadro FC2
sezione del modello ISEE relativa ai redditi percepiti nel biennio anteriore alla dichiarazione, nella quale andava inserita la somma di euro 12.430.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino
richiamata per il principio secondo cui la parte civile non ha diritto al rimborso delle spese di legittimità se si limita a chiedere l'inammissibilità del ricorso senza offrire un effettivo contributo alla decisione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito, quando il ricorso non contesti specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura delle emergenze processuali, in assenza di uno specifico travisamento dedotto e puntualmente individuato.
- Quando la sentenza di merito fornisce una spiegazione logica e giuridicamente corretta dell'obbligo dichiarativo, il ricorso che non si confronti con tale spiegazione e si limiti a opporre una lettura alternativa dei fatti è inammissibile.
- Ai fini dell'inserimento nel modello ISEE devono essere indicati non solo i redditi percepiti nel periodo rilevante, ma anche gli elementi economici e patrimoniali che la disciplina di riferimento richiede di considerare secondo la loro effettiva incidenza dichiarativa.
- La parte civile non ha diritto al rimborso delle spese del giudizio di cassazione se le sue conclusioni si limitano a chiedere la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza apportare uno specifico e concreto contributo argomentativo alla decisione.
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