Sentenza n. 606/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento del decreto datato 09/10/2021 prot.n.P-GR/L/N/2020/100924, con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione di Grosseto ha comunicato in data 16/10/2021 al sig. Iqbal Zahid, via pec, per il tramite del sottoscritto difensore, il rigetto della domanda di sanatoria proposta in suo favore dal datore di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, adottato in collegamento con il rigetto della domanda di emersione per insufficienza del reddito del datore di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel suo interesse il datore di lavoro aveva presentato, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34/2020, una domanda di regolarizzazione del lavoro irregolare. La domanda era stata respinta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Grosseto per carenza di sufficienti redditi in capo al datore di lavoro. Successivamente il ricorrente aveva richiesto, tramite il difensore, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, anch'esso rigettato mediante richiamo al precedente decreto di reiezione della regolarizzazione. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego, sostenendo che l'insufficienza del reddito del datore di lavoro non impedisse il rilascio del permesso per attesa occupazione, e ha richiamato la disciplina della sanatoria del 2012 e la circolare ministeriale n. 35/13. È stata inoltre dedotta la violazione del principio del legittimo affidamento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Richiamando e condividendo la propria precedente sentenza n. 1894 del 25 novembre 2025, ha affermato che la disciplina dell'emersione del 2020, integrata dalla circolare del Ministero dell'Interno del 17 novembre 2020, collega il possibile rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione all'esistenza di una domanda di emersione valida ed efficace e di un rapporto di lavoro dotato dei requisiti previsti dall'art. 103 del d.l. n. 34/2020. Poiché la domanda era stata respinta per l'insufficiente capacità economica del datore di lavoro, mancavano ab origine i presupposti di regolarità dell'istanza e non poteva essere rilasciato il permesso per attesa occupazione. Il Collegio ha inoltre escluso dubbi di legittimità costituzionale della disciplina, ritenendo ragionevole e legittima la scelta normativa di mantenere la procedura pienamente controllabile e di limitarla ai casi previsti, anche per evitare condotte abusive e un incremento non preventivabile di stranieri privi di occupazione e di fonti lecite di sostentamento. Il richiamo alla precedente sanatoria del 2012 non è stato ritenuto idoneo a superare la disciplina applicabile. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 103 d.l. n. 34/2020
la disciplina di regolarizzazione di cui all'art. 103 d.l. n. 34/2020 non prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione quando la dichiarazione di emersione sia rigettata per insufficienza del reddito del datore di lavoro
La disciplina dell'emersione del 2020 ha carattere eccezionale e restrittivo; il permesso per attesa occupazione presuppone una domanda di emersione valida ed efficace e un rapporto di lavoro conforme ai requisiti normativi, sicché non può essere rilasciato quando la domanda sia respinta per insufficiente capacità economica del datore di lavoro.
circolare del Ministero dell'Interno del 17 novembre 2020
Integra la disciplina dell'emersione e conferma il collegamento tra il permesso per attesa occupazione e una domanda di emersione valida ed efficace, relativa a un rapporto di lavoro dotato dei requisiti previsti dall'art. 103 del d.l. n. 34/2020.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata nell'ambito di un'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato secondo la modalità processuale richiamata dalla norma.
Massime di principio
- Nella disciplina di emersione prevista dall'art. 103 del d.l. n. 34/2020, il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'esistenza di una domanda di emersione valida ed efficace e di un rapporto di lavoro conforme ai requisiti stabiliti dalla legge.
- Il rigetto della domanda di emersione per insufficiente capacità economica del datore di lavoro esclude ab origine i presupposti di regolarità dell'istanza e impedisce il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- La disciplina dell'emersione del 2020, in quanto eccezionale e restrittiva, non può essere estesa a ipotesi non previste dalla legge sulla base di discipline relative a precedenti sanatorie o di interpretazioni ampliative.
- È ragionevole e costituzionalmente legittima la limitazione della procedura di emersione ai casi legislativamente previsti, quando essa sia funzionale a garantire la controllabilità della regolarizzazione e a prevenire condotte abusive e la presenza di persone prive di occupazione e di fonti lecite di sostentamento.
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