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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36260/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento emesso dall'Ufficio del registro di Cesena. In cassazione il ricorso era fondato su un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.lgs. n. 112 del 1995 e 14 d.lgs. n. 546 del 1992, deducendo la violazione del litisconsorzio necessario. Prima della decisione il ricorrente ha però depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 96 del 2017, allegando la ricevuta del pagamento della prima rata.

La decisione

La Corte ha rilevato che, a seguito dell'adesione alla definizione agevolata ex art. 11 d.l. n. 50 del 2017, non risultava presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 né notificato un diniego della definizione entro il 31 luglio 2018. Ha quindi applicato la disciplina che prevede l'estinzione del processo in difetto di istanza di trattazione e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto sono state poste a carico di chi le aveva anticipate, secondo la previsione espressa della norma richiamata.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. n. 112 del 1995

    Richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione del litisconsorzio necessario, ma non esaminato nel merito per l'estinzione del giudizio.

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla necessità del litisconsorzio, ma non scrutinato nel merito per effetto della definizione agevolata.

  • art. 11 d.l. n. 50 del 2017

    La Corte ne applica la disciplina sulla definizione agevolata delle liti fiscali: il mancato deposito dell'istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 determina l'estinzione del processo; l'eventuale diniego è impugnabile nei termini previsti.

  • l. n. 96 del 2017

    Norma di conversione del d.l. n. 50 del 2017, richiamata per la definizione agevolata della controversia.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nelle controversie definibili ai sensi della normativa sulla definizione agevolata delle liti fiscali, il pagamento dovuto dal contribuente integra la condizione per l'effetto estintivo del giudizio, consentendo al giudice di dichiarare d'ufficio la cessazione della materia del contendere.
  • L'omessa presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina della definizione agevolata comporta l'estinzione del processo, senza necessità di affrontare i motivi di ricorso originariamente proposti.
  • Quando il processo si estingue per definizione agevolata, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione espressa della norma speciale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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