Cassazione Penale, Sentenza n. 1818/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, agli effetti civili, contro la sentenza d'appello che aveva assolto Marchetta dall'accusa di percosse (art. 581 c.p.) e minaccia (art. 612 c.p.) perché il fatto non sussiste. Il ricorrente deduceva: (i) violazione/erronea applicazione dell'art. 581 c.p. e valutazione contraddittoria delle immagini della videocamera condominiale; (ii) violazione degli artt. 192 e 603 c.p.p., dell'art. 6 CEDU e dell'art. 612 c.p. per avere il Tribunale riformato la condanna senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale (esame dei testi) e senza accertamenti sullo stato psico-fisico della persona offesa
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché esso si limitava a riproporre censure di merito già vagliate e argomentatamente disattese dal giudice d'appello; la Corte ricorda che in sede di legittimità è sindacabile la motivazione (vizi di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p.), non la rivalutazione del compendio probatorio. Quanto all'istruttoria, è richiamata la giurisprudenza "Troise": il giudice d'appello che assolve non è obbligato a rinnovare necessariamente l'istruttoria ma deve motivare adeguatamente la diversa conclusione; la sentenza impugnata ha fornito tale motivazione (valutazione dell'attendibilità della persona offesa, considerazione delle immagini e delle dichiarazioni del teste Modica). Perciò il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 581 c.p.
Norma che punisce le percosse; il ricorrente contestava la non applicazione, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria (sussistenza del reato) sia questione rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata
art. 612 c.p.
Norma che punisce la minaccia; il ricorrente ha contestato l'insussistenza degli elementi strutturali del reato e la mancanza di accertamenti sullo stato della persona offesa, ma la Corte ha ritenuto che tali valutazioni rientrino nella disamina di merito adeguatamente motivata
art. 192 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure sulla istruttoria; la Corte ha comunque affermato che il giudice d'appello non è obbligato a rinnovare automaticamente l'istruttoria quando assolva, purché fornisca motivazione puntuale
art. 603 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alle modalità dell'appello e dell'istruttoria; la Corte ha applicato il principio secondo cui la verifica di legittimità riguarda la motivazione e non la rivalutazione delle prove di merito
art. 6 CEDU
Diritto al giusto processo invocato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che non sussistessero violazioni procedurali tali da integrare una lesione del diritto al giusto processo, dato che l'appello ha fornito adeguata motivazione della decisione assolutoria
art. 606 lett. e) c.p.p.
Limite della cassazione: la Corte è chiamata a verificare vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità). Il ricorrente non ha prospettato tali vizi ma una diversa valutazione probatoria, rendendo il ricorso inammissibile
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità per profili di colpa, l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; applicato in favore dello Stato con somma fissata in euro 3000,00
Massime di principio
- La Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non della valutazione di merito: per essere ammesso, un ricorso per cassazione deve censurare vizi della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), non proporre una rivalutazione alternativa del compendio probatorio
- Se il giudice d'appello riforma una condanna in senso assolutorio non è automaticamente tenuto a rinnovare l'istruttoria (esame dei testi), ma deve fornire una motivazione puntuale e adeguata che giustifichi la diversa conclusione (principio 'Troise')
- La valutazione di immagini video e delle dichiarazioni dei testi spetta al giudice di merito; la loro diversa interpretazione da parte del giudice d'appello non costituisce di per sé motivo di cassazione se adeguatamente argomentata
- Chi impugna una decisione assolutoria deve evidenziare carenze, contraddizioni o manifeste illogicità nella motivazione posta a fondamento dell'assoluzione, altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni
- In sede civile connessa al penale, l'efficacia dell'appello/cassazione dipende anch'essa dalla prova e dalla motivazione: per salvaguardare gli interessi civili conviene sollecitare in appello il rinnovamento probatorio o ottenere puntuali rilevazioni sul concreto impatto probatorio delle registrazioni e delle testimonianze
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