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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18814/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma in appello della condanna per furto di energia elettrica (artt. 110, 624, 625 n.2 e n.7 c.p.), contestando: 1) l'attribuzione del concorso di persone a Pizzolato nonostante che il magnete fosse stato apposto dal defunto Fuoco Leonardo e che Pizzolato avesse dato un contributo materiale minimo o occasionale; 2) l'applicazione, mai contestata, di un'aggravante non corrispondente al contenuto del capo di imputazione; 3) la dosimetria della pena e il non riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche; 4) la condanna alle spese d'appello nonostante la correzione di un errore materiale nel dispositivo di primo grado che avrebbe dovuto riconoscere la sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso da Cucchiara Girolama (erede di Fuoco Leonardo) perché la nomina del difensore fiduciario si estingue con la morte dell'imputato e gli eredi non possono supplire a tale vulnus. Ha altresì dichiarato inammissibile, nel resto, il ricorso di Pizzolato Nicola, ritenendo infondati i motivi che contestavano la ricostruzione di merito sulla responsabilità e la motivazione della Corte territoriale; ha però annullato senza rinvio, limitatamente alla statuizione che condannava Pizzolato al pagamento delle spese processuali del grado di appello, la sentenza impugnata (tale condanna è stata eliminata), poiché la Corte d'appello aveva corretto in senso favorevole all'imputato un errore materiale del dispositivo di primo grado (riconoscimento della sospensione condizionale). In sostanza la condanna sostanziale per furto di energia elettrica è stata confermata, salvo la soppressione della condanna alle spese d'appello a carico di Pizzolato.

Norme richiamate

  • art. 110, cod. pen.

    Concorrente nell'azione delittuosa: norma richiamata come riferimento alla partecipazione al reato.

  • art. 624 cod. pen.

    Furto: norma sostanziale che disciplina il reato contestato (furto di energia elettrica).

  • art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.

    Circostanze aggravanti: n.2 (mezzo fraudolento/uso indebito di apparecchiature) e n.7 (commesso su cose destinate a pubblico servizio o utilità); applicate al caso del magnete sul contatore e alla pubblica utilità del servizio elettrico.

  • art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 conv. L. 176/2020

    Consente il trattamento del procedimento in forma cartolare (senza udienza), modalità applicata al processo di legittimità.

  • art. 568 comma 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce che il diritto di impugnazione spetta a chi la legge indica: la Corte ne ha dedotto che la nomina fiduciaria del difensore si estingue con la morte dell'imputato e gli eredi non possono esercitare il ricorso al suo posto.

  • art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen.

    Norma richiamata in rapporto alla nomina del difensore per cassazione e alla sua invalidità se connessa a mandato estinto.

  • artt. 516 e ss. cod. proc. pen.

    Regole sulla comunicazione degli atti e della contestazione delle circostanze aggravanti: la Corte ha ritenuto che l'aggravante fosse stata regolarmente contestata.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. e) e comma 3)

    Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione può censurare solo vizi di legge o motivazione 'manifastamente illogica'; argomentazioni di merito e valutazioni probatorie non possono essere riconsiderate se fondate e coerenti.

  • art. 592 cod. proc. pen.

    Regola la condanna alle spese per l'impugnazione respinta; tuttavia la Corte ha ritenuto che la modifica favorevole del dispositivo in appello esclude la condanna integrale alle spese d'ufficio.

  • art. 132 e art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato che, quando la pena è vicina al minimo edittale, la motivazione richiesta è meno rigorosa.

  • art. 625 primo comma n.2 cod. pen.

    Aggravante riferita all'uso di mezzi fraudolenti o manomissione del contatore; la giurisprudenza richiamata conferma che anche il beneficiario che si avvale consapevolmente dell'allacciamento realizzato da terzi può essere punito.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Principio di ripartizione delle spese tra le parti nei giudizi civili richiamato in via analogica: la Corte lo usa per spiegare che una decisione modificata in senso favorevole non può essere considerata totalmente soccombente ai fini delle spese.

Massime di principio

  • La responsabilità per furto di energia elettrica può ricadere anche sul beneficiario dell'allaccio abusivo realizzato da terzi se questi si avvale consapevolmente della fornitura; la distinzione tra autore materiale della manomissione e beneficiario rileva solo se incide sull'elemento soggettivo.
  • Le prove possono fondarsi su presunzioni e massime di esperienza; spetta poi all'imputato l'onere di allegare elementi concreti per confutare tali presunzioni (principio della vicinanza della prova).
  • La Corte di Cassazione in sede di legittimità non riesamina liberamente le valutazioni di fatto dei giudici di merito se la motivazione non è manifestamente illogica o carente; i motivi aspecifici o che replicano la valutazione di merito sono inammissibili o manifestamente infondati.
  • Se l'imputato muore prima dell'impugnazione di cassazione, il mandato al difensore fiduciario si estingue e gli eredi non possono senz'altro proporre il ricorso al posto del de cuius salvo specifiche previsioni; va sempre verificata la legittimazione attiva dell'impugnante post mortem.
  • Quando la Corte d'appello corregge un errore materiale del dispositivo in senso favorevole all'imputato, ciò può escludere la sua condanna integrale alle spese del grado d'appello: la rettifica favorevole impedisce di considerarlo completamente soccombente.
  • Nella motivazione della pena, quando il trattamento sanzionatorio è vicino al minimo edittale, è richiesta una motivazione meno articolata; per discostarsi dal minimo il giudice deve indicare i criteri rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.
  • Le contestazioni di circostanze aggravanti devono risultare dagli atti e dalla comunicazione prevista dalle norme processuali; eccezioni tardive o non specificamente dedotte possono essere dichiarate inammissibili.

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