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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12176/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società creditrice aveva agito per far dichiarare inefficace nei propri confronti, ex art. 2901 c.c., la vendita di un immobile effettuata dal proprio debitore in favore di una società terza, sostenendo che l'atto fosse stato compiuto in pregiudizio delle ragioni creditorie e che il trasferimento fosse avvenuto a condizioni non di mercato. La società acquirente si era costituita contestando la domanda e, soprattutto, aveva eccepito il difetto di contraddittorio per la mancata valida notificazione dell'atto introduttivo al debitore, deducendo l'inesistenza o nullità delle varie modalità di notifica tentate. In appello la stessa società sosteneva che la cancellazione della società debitrice, essendo preceduta dalla pubblicazione del decreto di scioglimento in Gazzetta Ufficiale, avesse determinato l'estinzione prima della citazione di primo grado, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. per avere la Corte territoriale ricondotto l'estinzione della società al momento della cancellazione nel registro delle imprese, anziché alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di scioglimento, ritenuta conoscibile ai terzi e quindi rilevante ai fini dell'opponibilità dell'estinzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, pur essendo stata disposta la cancellazione della società dal registro delle imprese prima della citazione, la pubblicazione nel registro era successiva alla notificazione dell'atto introduttivo; ai fini dell'opponibilità ai terzi rileva la pubblicazione e non il solo provvedimento o la sola cancellazione. Ne è seguita la conferma della decisione di merito che aveva escluso il difetto di contraddittorio e rigettato l'appello. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    viene richiamato quale fondamento dell'azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore contro l'atto dispositivo del debitore

  • art. 102 c.p.c.

    è invocato dalla ricorrente per sostenere il mancato rispetto del litisconsorzio necessario; la Corte lo ritiene non violato perché l'estinzione/opponibilità della società risultava successiva alla notifica

  • art. 354 c.p.c.

    è richiamato insieme all'art. 102 c.p.c. per dedurre la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio; la censura è respinta

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per nullità processuale

  • art. 145 c.p.c.

    la Corte d'appello aveva attribuito validità alla notificazione a mezzo posta effettuata al legale rappresentante della società

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamata ai fini del contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base di calcolo del contributo unificato ulteriore

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla prosecuzione del giudizio dopo l'estinzione di una società, ai fini dell'opponibilità ai terzi rileva il momento della pubblicazione dell'evento nel registro delle imprese, non il mero momento in cui l'estinzione sia stata disposta o sia astrattamente conoscibile per altra via.
  • La deduzione del difetto di contraddittorio per mancata integrazione nei confronti di una parte estinta è infondata quando l'evento estintivo non era ancora opponibile al momento della notificazione dell'atto introduttivo.
  • In sede di legittimità, il motivo che censura la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e sulla rimessione al primo giudice deve confrontarsi con il dato decisivo dell'opponibilità temporale dell'estinzione della parte, non potendo fondarsi su una diversa ricostruzione astratta del momento di efficacia dell'evento societario.

Come è indicizzato

MaterieLitisconsorzio necessarioImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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