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Sentenza

Sentenza n. 163/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento avente il numero di protocollo -OMISSIS-/area 1 bis, fasc. n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-, e successivamente notificato in data 03/02/2022, con il quale è stato decretato il divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi a carico del ricorrente; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche ove non conosciuto e ogni altro atto anteriore e conseguente, ivi incluso per quanto occorrer possa, il provvedimento di rigetto del -OMISSIS-, protocollato in data-OMISSIS-, notificato a mezzo posta elettronica certificata dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 30/03/2022, con il quale è stato confermato il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi a carico dell’odierno ricorrente.

Giustizia amministrativa202200241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi e successivo provvedimento di conferma

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (detentore di armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, fondato su un verbale di sequestro relativo al rinvenimento di due fringuelli nel contenitore destinato alla raccolta delle cartucce usate, durante un servizio antibracconaggio. Per tale fatto era stato deferito all'autorità giudiziaria per la violazione dell'art. 18, comma 1, l. 157/1992, sanzionata dall'art. 30, comma 1, lett. h), della stessa legge. Sono stati dedotti: la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e lesione delle garanzie partecipative, con eccesso di potere per difetto di istruttoria; la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 T.U.L.P.S. ed eccesso di potere; la violazione dell'art. 97 Cost., dei principi di imparzialità e buon andamento, nonché eccesso di potere e travisamento dei fatti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondato in particolare il secondo motivo, e ha annullato il divieto prefettizio e il successivo atto di conferma. Il giudice ha rilevato che l'amministrazione aveva fondato entrambi i provvedimenti esclusivamente su un unico episodio venatorio, senza valutare la complessiva personalità del destinatario né acquisire ulteriori elementi dai quali desumere, in modo logico e ragionevole, un pericolo di abuso delle armi. Secondo il TAR, la contestazione della violazione prevista dall'art. 30, comma 1, lett. h), l. 157/1992 non consentiva di disporre automaticamente il divieto di detenzione ai sensi degli artt. 10, 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., in assenza di ulteriori condotte indicative di pericolosità. Il provvedimento è stato quindi ritenuto insufficiente nella motivazione e carente sotto il profilo istruttorio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata con riferimento alla mancata comunicazione di avvio del procedimento e alla lesione delle garanzie partecipative; il giudice ha accolto il ricorso per le ragioni sostanziali relative al divieto di detenzione.

  • art. 10 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata

    Il potere di revoca o sospensione è collegato all'abuso della persona autorizzata e non legittima, in assenza di ulteriori elementi, l'automatica adozione del divieto sulla base di un unico episodio venatorio.

  • art. 39 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    La disposizione è richiamata tra le norme che disciplinano il potere di vietare la detenzione di armi; il suo esercizio richiede una valutazione concreta e ragionevole del pericolo di abuso.

  • art. 43 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    La disposizione è richiamata quale base normativa del potere prefettizio, esercitabile secondo una valutazione non automatica della pericolosità e del rischio di abuso.

  • art. 18, comma 1, l. 157/1992

    La contestazione dell'esercizio venatorio con abbattimento di specie non cacciabile costituisce, da sola, il fatto posto a fondamento del divieto, ma non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare il pericolo di abuso delle armi.

  • art. 30, comma 1, lett. h), l. 157/1992

    La contestazione della violazione penale prevista dalla norma non consente automaticamente il divieto di detenzione di armi in assenza di ulteriori elementi di pericolosità.

  • art. 32, commi 1, lett. a), e 2, l. 157/1992

    Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone: a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d), ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale

    La norma prevede, per le violazioni indicate, specifiche conseguenze amministrative e, quanto alle ipotesi di cui all'art. 30, comma 1, lett. h), limita la sospensione della licenza ai casi di recidiva; inoltre presuppone la definitività della condanna o l'esecutività del decreto penale. Il TAR ne valorizza la disciplina per escludere l'automatismo del divieto prefettizio.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di imparzialità e buon andamento è richiamato tra i parametri dedotti dal ricorrente e rileva in relazione alla necessità di un'istruttoria adeguata e di una motivazione non automatica.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi non può essere disposto automaticamente sulla base della sola contestazione di un episodio di esercizio venatorio illecito, se mancano ulteriori elementi dai quali desumere logicamente e ragionevolmente un pericolo di abuso delle armi.
  • Nell'esercizio dei poteri previsti dagli artt. 10, 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., l'amministrazione deve svolgere una valutazione concreta della complessiva personalità del destinatario e delle circostanze del caso, non potendo fondare il divieto esclusivamente su un fatto isolato.
  • Un provvedimento di divieto di detenzione di armi è illegittimo per insufficienza motivazionale e carenza istruttoria quando non esplicita le ragioni per cui gli elementi acquisiti dimostrerebbero un pericolo attuale o concreto di abuso delle armi.
  • La disciplina dell'art. 32 l. 157/1992, che collega determinate conseguenze amministrative alla condanna definitiva o al decreto penale esecutivo e limita alla recidiva le ipotesi relative all'art. 30, comma 1, lett. h), impedisce di ricavare dalla mera contestazione di tale violazione un automatismo interdittivo ulteriore.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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