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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25901/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il giudizio di legittimità riguardava l’impugnazione di una sentenza della Corte d’appello di Perugia, proposta da due soggetti privati contro una società bancaria/finanziaria, ma il testo dell’ordinanza non riporta il contenuto della controversia di merito né il motivo specifico del ricorso per cassazione. Dal provvedimento emerge solo che il ricorso era stato affidato a un unico motivo e che, dopo il decesso di una delle ricorrenti, il suo unico erede si era costituito in cassazione. Prima dell’udienza camerale, tuttavia, entrambe le ricorrenti hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso e agli atti del procedimento, con richiesta di compensazione integrale delle spese, cui la controricorrente ha aderito.

La decisione

La Corte ha ritenuto rituale e ammissibile la rinuncia al ricorso, intervenuta anche nella fase successiva alla proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., e ha dichiarato l’estinzione integrale del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese, perché le parti avevano concordato la compensazione integrale. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, intervenuta dopo la proposta di definizione anticipata del giudizio, sottrae il ricorso all’applicazione del comma 3 della norma.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, con adesione della controparte, è stata ritenuta rituale e idonea a produrre effetti estintivi del giudizio di legittimità.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia valida ha determinato l’estinzione integrale del giudizio di cassazione.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha affermato che tali disposizioni non si applicano quando la rinuncia al ricorso è ritenuta legittima.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso l’applicabilità dell’ulteriore contributo unificato in presenza di rinuncia rituale al ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • La rinuncia al ricorso resta possibile anche dopo la sequenza procedimentale avviata dalla proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., e in tal caso il ricorso non resta soggetto al comma 3 di tale disposizione.
  • Quando le parti concordano la compensazione integrale delle spese, la Corte può dichiarare l’estinzione del giudizio senza provvedere sulle spese.
  • In caso di rinuncia valida al ricorso, non trovano applicazione né la responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., né l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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