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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02272/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietarie)

La controversia

Le ricorrenti avevano agito per ottenere l'accertamento della violazione delle distanze legali da confine da parte di platani piantati nel giardino dei vicini e per conseguire la condanna all'estirpazione degli alberi, oppure in subordine alla riduzione dell'altezza e alla potatura dei rami sporgenti nel cortile condominiale. Il Tribunale aveva rigettato le domande ritenendo che le attrici non fossero proprietarie della striscia di terreno interessata, ma titolari di una mera servitù di passaggio, con conseguente difetto di legittimazione attiva. In appello le attrici avevano sostenuto di essere invece comproprietarie della stradina di accesso all'autorimessa confinante, producendo documentazione notarile a sostegno. La Corte d'appello aveva respinto il gravame, ritenendo nuova la deduzione sulla comproprietà e comunque priva di valore probatorio la documentazione prodotta. Con il primo motivo di ricorso si denunciava la violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale qualificato come domanda nuova una mera precisazione dei fatti posti a base della domanda originaria e per avere esaminato comunque il merito invece di dichiarare l'inammissibilità della pretesa. Con il secondo motivo si denunciava l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per mancata considerazione della documentazione notarile e delle altre prove documentali, nonché per l'apprezzamento incongruo delle fotografie prodotte dalle controparti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che il divieto di domande nuove in appello non impedisce la diversa qualificazione giuridica del rapporto né la deduzione di fatti o elementi diretti a dimostrare la legittimazione attiva, quando la domanda originaria resti invariata nel suo petitum e nella causa petendi sostanziale. Ha inoltre rilevato che il documento notarile prodotto in appello era volto a provare la comproprietà, cioè un fatto rimasto indimostrato in primo grado, sicché la Corte d'appello avrebbe dovuto valutarne l'indispensabilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, senza limitarsi a un apodittico giudizio di irrilevanza. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    n. 435 cod. proc. civ. (corretto in art. 345 c.p.c.)

    In appello sono vietate le domande nuove che comportino trasformazione obiettiva del contenuto della domanda, ma è consentita la diversa qualificazione giuridica del rapporto e la produzione di prova nuova indispensabile nel regime previgente, quando diretta a dimostrare un fatto rimasto indimostrato in primo grado.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È invocabile per l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nei limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    La disciplina della doppia conforme non si applica ai giudizi d'appello introdotti prima dell'11 settembre 2012.

  • art. 892 c.c.

    La possibilità di evitare l'estirpazione mediante il controllo dell'altezza delle piante opera solo quando esse non superino la sommità del muro divisorio; tale circostanza deve essere dimostrata da chi la invoca.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello il divieto di domande nuove non impedisce che la parte alleghi fatti o elementi probatori diretti a dimostrare un diverso assetto della legittimazione attiva, purché restino invariati il petitum sostanziale e la causa petendi originaria.
  • La qualificazione come domanda nuova richiede una effettiva trasformazione obiettiva della pretesa; non basta una diversa prospettazione del titolo o del rapporto giuridico dedotto.
  • Nel regime dell'art. 345 c.p.c. previgente alla riforma del 2012, è ammissibile la prova nuova indispensabile quando sia idonea a chiarire definitivamente la ricostruzione fattuale o a provare un fatto rimasto non dimostrato in primo grado.
  • Il giudice d'appello deve valutare espressamente l'indispensabilità della prova nuova e non può escluderne l'efficacia con motivazione meramente assertiva o apodittica.
  • In tema di distanze legali tra piante e confine, la dimostrazione di circostanze ostative all'estirpazione o idonee a limitarne le conseguenze deve essere fornita dalla parte che le allega.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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