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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06028/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento ICI per l'anno 2007 relativo a terreni di cui era subentrato nella titolarità al padre, contestando sia la tassabilità piena dei terreni dedotti a uso agricolo, sia il valore venale attribuito dall'ente. La CTP aveva respinto il ricorso ritenendo insussistente la conduzione diretta agricola; la CTR aveva invece accolto l'appello del contribuente, rideterminando il valore al mq. in base a una perizia di parte e rilevando che il Comune non avesse formulato contestazioni specifiche. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività e per firma illeggibile; violazione delle norme sull'ICI e dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR ritenuto non contestata la perizia; violazione delle norme in tema di determinazione del valore venale e dell'onere della prova; violazione del divieto di ultrapetizione/contraddittorietà perché la CTR avrebbe applicato al 2006 un valore ricavato da allegazioni riferite al 2011; e ulteriori vizi processuali e costituzionali. Il resistente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, ritenendo fondata l'eccezione di tardività dell'appello del contribuente: la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 21 novembre 2013 e il termine semestrale scadeva il 21 maggio 2014, mentre il plico dell'appello recava un timbro di spedizione del 27 maggio 2014. Ha inoltre escluso che la sottoscrizione dell'atto di appello fosse invalida, poiché la firma risultava riferibile a uno dei difensori che avevano già assistito il contribuente in primo grado. Accertata l'omessa pronuncia sulla tardività e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l'appello del contribuente avverso la sentenza della CTP di Pisa. I restanti motivi sono stati assorbiti. Le spese del giudizio di appello sono state compensate, mentre il resistente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la cui violazione è stata dedotta per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È invocato per denunciare la nullità della sentenza per error in procedendo e omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È invocato per denunciare la violazione/falsa applicazione delle norme sostanziali e processuali sulla determinazione del valore dei terreni e sull'onere della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla valutazione della mancata specifica contestazione delle deduzioni e della perizia di parte.

  • art. 5 d.lgs. n. 504/1992

    È richiamato quale norma sulla base della quale si determina il valore delle aree ai fini ICI.

  • art. 52 d.lgs. n. 446/1997

    È richiamato tra le norme che disciplinano la potestà regolamentare e i criteri applicabili alla materia tributaria locale.

  • art. 59 d.lgs. n. 446/1997

    È richiamato tra le disposizioni applicate dal ricorrente sulla disciplina dei tributi locali.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato in relazione al processo tributario e alla produzione documentale.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova in ordine alla congruità del valore venale dei terreni.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato come norma sulla motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato tra i parametri costituzionali dedotti nel ricorso.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato tra i parametri costituzionali dedotti nel ricorso.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato sia per il principio di ragionevole durata ed economia processuale, sia come parametro del dovere di motivazione e del giusto processo.

  • art. 384 c.p.c.

    È interpretato in senso costituzionalmente orientato come norma che consente alla Cassazione, quando la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti, di decidere nel merito evitando il rinvio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, se la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare su una questione di puro diritto già tempestivamente sollevata, la Corte di cassazione può cassare la decisione e decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • In materia tributaria, il termine semestrale di impugnazione della sentenza di primo grado va verificato sulla base della data di pubblicazione della sentenza e della data di spedizione/notifica dell'appello; se l'atto risulta spedito oltre il termine, l'appello è inammissibile per tardività.
  • La sottoscrizione dell'atto di appello non è invalida quando sia apposta da uno dei difensori che già assistevano la parte nel grado precedente e risulti idonea a garantire la riferibilità dell'atto al difensore munito di procura.
  • Quando l'inammissibilità dell'impugnazione deriva da una circostanza oggettiva e documentale, la relativa questione può essere rilevata e portare alla definizione del merito processuale senza necessità di riesaminare i fatti sostanziali controversi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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