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Sentenza

Sentenza n. 1667/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- n. prot. -OMISSIS-/2022/rg/cat.A12/II° Sez./Imm. datato -OMISSIS- del rifiuto del rinnovo e conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in motivi di “lavoro autonomo”, notificato alla ricorrente il 29 settembre 2022

Giustizia amministrativa202201693

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno da lavoro subordinato a lavoro autonomo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, presente in Italia dal 2014 per ricongiungimento familiare e successivamente titolare di permessi per lavoro subordinato, aveva inizialmente chiesto il rinnovo per attesa occupazione e, dopo avere avviato un'impresa individuale per il commercio al dettaglio di carni, aveva chiesto la conversione in permesso per lavoro autonomo. La Questura, previo preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, aveva respinto l'istanza valorizzando la condanna irrevocabile del 2019 per un reato in materia di stupefacenti e ritenendo sussistente una pericolosità sociale ostativa al titolo. Con un unico articolato motivo la ricorrente ha dedotto violazione di legge, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, lamentando l'omessa o insufficiente considerazione dei legami familiari in Italia, costituiti dal nuovo marito e dai due figli nati nel 2021, nonché dell'attività lavorativa intrapresa. Ha inoltre contestato l'esistenza di ulteriori precedenti rispetto alla condanna risultante dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che l'unico precedente definitivamente accertato era la condanna, anche a seguito di patteggiamento, per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, rientrante tra i reati ostativi indicati dall'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, richiamato dall'art. 5, comma 5, dello stesso decreto. Tali condanne precludono ordinariamente il rilascio o il rinnovo del permesso senza necessità di un'ulteriore verifica concreta della pericolosità sociale. L'eccezione riguarda la presenza di legami familiari riconducibili all'art. 29 d.lgs. 286/1998, che impone una valutazione comparativa tra sicurezza pubblica e tutela della vita familiare, tenendo conto anche della durata della permanenza in Italia. Nel caso concreto il Collegio ha ritenuto ragionevole e proporzionato il bilanciamento svolto dalla Questura: l'Amministrazione aveva considerato sia l'attività lavorativa sia il nucleo familiare, ma aveva attribuito prevalenza all'interesse pubblico in ragione della natura ostativa del reato e della relativa attualità della pericolosità valutata. La tenera età dei figli è stata ritenuta incompatibile con un radicamento particolarmente intenso in Italia, mentre la permanenza della ricorrente, pur significativa, non escludeva una seria prospettiva di vita nel Paese d'origine. Il provvedimento, sebbene succintamente motivato, consentiva di comprendere le ragioni della prevalenza dell'interesse pubblico e non presentava illogicità o irragionevolezza. Il TAR ha inoltre osservato che in giudizio non erano stati documentati sviluppi dell'attività economica né ulteriori elementi sulla stabilità del nucleo familiare in Italia. Spese compensate; confermato il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato già disposto dalla competente Commissione.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    non è ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per una serie di reati, tra i quali quelli in materia di stupefacenti

    Le condanne per i reati indicati, compresi quelli in materia di stupefacenti, costituiscono ordinariamente causa ostativa automatica al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, senza necessità di un'autonoma verifica concreta della pericolosità sociale.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Richiama le condizioni ostative previste dall'art. 4, comma 3, ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno.

  • art. 29 d.lgs. 286/1998

    La presenza di legami familiari con soggetti residenti in Italia introduce un'eccezione alla regola automatica e impone una valutazione comparativa tra interesse alla sicurezza pubblica, tutela dei rapporti familiari e durata della presenza sul territorio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La Questura ha utilizzato il preavviso di rigetto per consentire alla richiedente di presentare osservazioni prima dell'adozione del diniego.

Massime di principio

  • La condanna per uno dei reati ostativi previsti dall'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 preclude ordinariamente il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno senza che l'Amministrazione debba svolgere un'ulteriore autonoma valutazione concreta della pericolosità sociale.
  • La presenza di legami familiari riconducibili all'art. 29 d.lgs. 286/1998 costituisce un'eccezione all'automatismo ostativo e impone all'Amministrazione di comparare l'interesse alla sicurezza pubblica con la tutela della vita familiare, considerando anche la durata della permanenza dello straniero in Italia.
  • Il diniego fondato su un reato ostativo è legittimo quando l'Amministrazione abbia esaminato i legami familiari e gli altri elementi personali allegati, spiegando, anche con motivazione succinta ma comprensibile, perché l'interesse pubblico prevalga su tali esigenze.
  • La tenera età dei figli e l'assenza di elementi idonei a dimostrare un radicamento familiare e sociale particolarmente intenso possono essere valutate dall'Amministrazione per escludere che i legami familiari prevalgano sull'interesse alla sicurezza pubblica.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblicoPartecipazione procedimentale

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