Cassazione Penale, Sentenza n. 25560/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nicola Massa, titolare di un'agenzia incaricata della riscossione delle tasse automobilistiche per la Regione Campania, è stato accusato di peculato per essersi impossessato di oltre 46.000 euro riscosse e non riversate all'ente. La Regione aveva intimato il pagamento con raccomandata del 17/10/2014; il ricorrente versò 10.000 euro tra settembre e dicembre 2014 e la Regione, il 15/01/2015, escusse la fideiussione ottenendo il saldo. I giudici di merito ritennero consumato il peculato quando il ricorrente cessò di versare le somme dopo la formale richiesta, e consideravano irrilevante la fideiussione e il piano di rientro proposto dall'imputato. In cassazione il ricorrente deduceva violazione di legge e chiedeva l'assoluzione, sostenendo l'assenza di dolo, la diligenza posta in essere per il rientro e l'attivazione della garanzia fideiussoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione relativa alla mancata comunicazione telematica delle conclusioni del Pubblico Ministero, essendo tale comunicazione già effettuata per una precedente udienza. Sul merito procedurale-sostanziale la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui il momento consumativo del peculato non è il mero ritardo nel pagamento, ma il momento in cui, nonostante la formale richiesta da parte dell'ente, l'agente cessa di versare le somme riscosse; la presenza di una fideiussione è rilevante solo sul piano civile/ amministrativo e non esclude il delitto già consumato; il piano di rientro e i versamenti parziali non escludono il dolo o l'integrazione della fattispecie quando si è già determinata la confusione del denaro pubblico con il patrimonio dell'agente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di motivazione e ambiti del ricorso per cassazione; il ricorso è stato presentato nei limiti di tale disposizione
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
Disposizione che disciplina la trattazione scritta del procedimento (possibilità di trattazione scritta in mancanza di richiesta di discussione orale); la trattazione scritta è stata disposta e rispettata
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, in mancanza di colpa grave, al versamento di una somma equitativamente determinata alla Cassa delle ammende; applicata per disporre il versamento di 3.000 euro
art. 314 cod. pen. (peculato)
Norma sostanziale relativa al reato di peculato: la sentenza applica i principi interpretativi sulla consumazione del reato quando l'agente, pur in possesso di somme pubbliche, le destina ad uso proprio o le sottrae alla destinazione pubblica
Giurisprudenza: Cass. pen., Sez. 6, n. 5233 del 19/11/2019 (Rv. 278708)
Principio che il mero ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali non è di per sé indicativo dell'inversione del titolo del possesso necessaria per il peculato
Giurisprudenza: Cass. pen., Sez. 6, n. 31920 del 06/06/2019 (Rv. 276805)
Principio che individua il momento consumativo del peculato nella cessazione dei versamenti nonostante formale richiesta dell'ente
Giurisprudenza: Cass. pen., Sez. 6, n. 15853 del 01/02/2018 (Rv. 272910)
Principio secondo cui la fideiussione è una garanzia civile/amministrativa che si attiva dopo la consumazione del reato e non è idonea, di per sé, ad escludere il peculato
Massime di principio
- Il peculato si consuma non per il mero ritardo nel versamento, ma quando l'agente, dopo formale richiesta, cessa di versare le somme riscosse; fino a quel momento può trattarsi di inadempimento contrattuale non penalmente rilevante
- La presenza di una fideiussione o di altre garanzie civili/amministrative non esclude automaticamente la responsabilità penale: tali strumenti agiscono sul piano civile/risarcitorio e non annullano il reato già consumato
- Versamenti parziali o la proposta di un piano di rientro non eliminano il dolo o l'integrazione del peculato se, al momento della cessazione dei versamenti, si è già determinata la confusione del denaro pubblico con il patrimonio privato
- Per contestare efficacemente una condanna per peculato in sede di legittimità occorre più di una mera replica dei fatti: bisogna dimostrare vizi di motivazione dei giudici di merito o errori di diritto rilevabili in cassazione
- Le eccezioni procedurali relative a comunicazioni telematiche possono essere ritenute inammissibili se la parte aveva già piena conoscenza delle conclusioni del Pubblico Ministero in precedenti atti o udienze
- Il ricorso per cassazione che replica questioni già motivate dai giudici di merito senza introdurre profili di legittimità nuovi rischia l'inammissibilità e l'addebito delle spese e sanzioni per il deposito del ricorso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25290/2022 del 04/07/2022
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25291/2022 del 04/07/2022
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25293/2022 del 04/07/2022
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25294/2022 del 04/07/2022
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25295/2022 del 04/07/2022
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25297/2022 del 04/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →