Cassazione Civile, Ordinanza n. 20312/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società aveva acquistato da una società poi fallita l'unico immobile di proprietà della venditrice. Un creditore chirografario aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.; il giudizio, interrotto per il sopravvenuto fallimento della debitrice, era stato riassunto dal curatore fallimentare. Il tribunale e poi la corte d'appello avevano dichiarato inefficace la compravendita nei confronti della massa. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2901 c.c. e norme processuali per asserita pronuncia oltre la domanda, sostenendo che la corte territoriale avrebbe applicato il concetto di eventus damni proprio della revocatoria fallimentare, mentre la domanda era stata originariamente introdotta dal creditore individuale e solo poi proseguita dal curatore; 2) violazione degli artt. 2697 e 2901 c.c. per avere ritenuto sufficiente, ai fini dell'eventus damni, una prognosi futura senza considerare che il bene era gravato da ipoteca di primo grado in favore di terzo e che, quindi, non vi sarebbe stato pregiudizio per il creditore revocante; 3) violazione degli artt. 2697 e 2901 c.c. per avere la corte d'appello posto a carico dell'acquirente la prova di residue capienze patrimoniali della debitrice, anziché porre tale onere in capo alla curatela.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, quando l'azione revocatoria ordinaria, già promossa dal singolo creditore, è proseguita dal curatore a seguito del fallimento del debitore, non muta la causa petendi né il thema decidendum: si tratta della stessa azione, i cui effetti si estendono alla massa dei creditori concorrenti, sicché il giudice può riferire l'eventus damni alla posizione della massa. Ha inoltre ribadito che la presenza di un'ipoteca sul bene alienato non esclude di per sé il pregiudizio revocatorio, dovendosi valutare in termini prognostici la futura incidenza della garanzia reale e l'incertezza sulla sua effettiva capienza. Infine, ha confermato che, in tema di revocatoria ordinaria, non essendo necessaria la totale compromissione del patrimonio del debitore, grava sul convenuto che eccepisca l'insussistenza del danno l'onere di provare l'esistenza di ampie residualità patrimoniali idonee a escludere il pregiudizio. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria è diretta a rendere inefficaci verso il creditore gli atti dispositivi che pregiudicano la garanzia patrimoniale; il pregiudizio può consistere anche in un pericolo di danno e, nel caso di fallimento del debitore, la legittimazione del curatore si collega alla tutela della massa dei creditori.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare l'insussistenza dell'eventus damni, quando il convenuto lo contesti allegando un'ampia capienza residua del patrimonio del debitore, incombe su chi eccepisce tale insussistenza.
art. 66 legge fallimentare
Attribuisce al curatore la legittimazione ad esperire o proseguire l'azione revocatoria ordinaria nell'interesse della massa dei creditori.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre ultrapetizione; la Corte esclude che vi sia stata pronuncia oltre la domanda.
art. 167 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo; la Corte lo ritiene non violato nel caso concreto.
art. 171 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo; la Corte lo ritiene non violato nel caso concreto.
art. 183 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo; la Corte lo ritiene non violato nel caso concreto.
art. 268 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo; la Corte lo ritiene non violato nel caso concreto.
art. 300 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo; la Corte lo ritiene non violato nel caso concreto.
art. 303 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo; la Corte lo ritiene non violato nel caso concreto.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Norma sul sindacato di legittimità invocata per denunciare violazioni di legge e vizio motivazionale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'ipotesi in cui l'azione revocatoria ordinaria promossa da un creditore sia proseguita dal curatore dopo il fallimento del debitore, non si configurano due azioni diverse: il curatore subentra nella medesima azione originaria e gli effetti della domanda si estendono alla massa dei creditori concorrenti.
- La verifica dell'eventus damni in materia di revocatoria ordinaria va compiuta con giudizio prognostico, avuto riguardo alla capacità dell'atto di rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito, senza che sia necessaria una lesione concreta ed attuale.
- La presenza di un'ipoteca sul bene alienato non esclude automaticamente il pregiudizio revocatorio; occorre valutare, in prospettiva futura, se e in quale misura la garanzia reale potrà incidere sulla soddisfazione del credito.
- In tema di revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale spoliazione del patrimonio del debitore: è sufficiente che l'atto dispositivo renda meno agevole o meno sicura la tutela del credito; chi deduce l'assenza del danno per l'esistenza di consistenti beni residui deve provarne la concreta idoneità satisfattiva.
- La legittimazione del curatore a proseguire o promuovere la revocatoria ex art. 2901 c.c. è funzionale alla tutela della par condicio creditorum e alla destinazione del bene recuperato alla procedura concorsuale, non all'esecuzione individuale.
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