Sentenza n. 6350/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare: - della nota prot. -OMISSIS- del 22 settembre 2025 del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), con la quale, all'esito del procedimento di controllo mediante sopralluogo, ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo n. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. -OMISSIS-, denominato -OMISSIS-, di potenza pari a 992,88 kW, sito in località-OMISSIS-, snc, nel Comune di Lanciano (CH) di proprietà della -OMISSIS-, è stato comunicato che la tariffa incentivante da riconoscere sia quella spettante agli impianti di potenza compresa tra 1000kW e 5.000 kW, in misura pari a 0,133 €/kWh, con conseguente necessità di effettuare i relativi conguagli; - della nota prot. -OMISSIS- del 7 febbraio 2024 del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., recapitata in pari data, con la quale è stato comunicato alla ricorrente l'avvio del suddetto procedimento di verifica in relazione al medesimo impianto; - di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, anche laddove non conosciuto, ivi compresi, rispettivamente: a) il verbale di sopralluogo eseguito in data 13 febbraio 2024; b) la nota GSE S.p.a. prot. n. -OMISSIS- del 23 febbraio 2024; c) la nota GSE S.p.a. prot. n. -OMISSIS- del 18 luglio 2025, con la quale è stato chiesto alla Società ricorrente di fornire osservazioni e/o integrazioni documentali rispetto alle risultanze emerse dall'attività di controllo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del GSE recante la rideterminazione, in diminuzione, della tariffa incentivante per un impianto fotovoltaico e la riserva di effettuare i relativi conguagli, all'esito di un procedimento di controllo mediante sopralluogo
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore incentivato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava la rideterminazione della tariffa incentivante spettante a un impianto fotovoltaico di potenza pari a 992,88 kW, ricondotto dal GSE, unitamente a un altro impianto di 902,16 kW, a un artificioso frazionamento di un'iniziativa sostanzialmente unitaria. Il GSE aveva quindi applicato la tariffa prevista per impianti di potenza compresa tra 1.000 kW e 5.000 kW, anziché quella per impianti di potenza inferiore a 1.000 kW. Con il primo motivo la società deduceva, tra l'altro, l'irrilevanza dell'esito del procedimento penale assolutorio e dell'accertamento regionale in materia ambientale, nonché la carenza di istruttoria e motivazione del provvedimento. Con il secondo motivo sosteneva che il Quinto Conto Energia e le relative Regole applicative non prevedessero un divieto di frazionamento fondato sulla contiguità catastale e che le disposizioni del Quarto Conto Energia non fossero applicabili. Con il terzo motivo contestava l'applicazione del D.M. 23 giugno 2016 e sosteneva l'insussistenza dell'elemento oggettivo dell'artato frazionamento, evidenziando che le richieste di connessione erano state presentate nel gennaio e nel luglio 2010, il frazionamento catastale era avvenuto il 22 gennaio 2010 e l'impianto era entrato in esercizio il 23 agosto 2013, quando non era prevedibile il futuro regime tariffario. Con il quarto motivo deduceva la violazione del legittimo affidamento e della disciplina dell'autotutela, assumendo che il rapporto incentivante fosse proseguito per oltre dieci anni senza contestazioni. Con il quinto motivo, subordinato, invocava la prescrizione decennale degli eventuali crediti restitutori del GSE.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Abruzzo, non essendo stati impugnati atti regionali. Nel merito ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato e ha accolto il terzo motivo, annullando la nota del GSE di rideterminazione tariffaria. Ha respinto il primo motivo, chiarendo che l'assoluzione penale riguardava la legittimità della procedura autorizzativa regionale e non la diversa verifica del GSE sui requisiti di accesso agli incentivi; analogamente, l'accertamento ambientale non escludeva il potere del GSE di verificare l'artato frazionamento. Ha respinto il secondo motivo, affermando che il divieto di artato frazionamento deriva dal generale divieto di abuso del diritto e può essere verificato anche in assenza di una specifica disposizione del Quinto Conto Energia sulla contiguità catastale. Tuttavia, ha ritenuto fondata la censura relativa alla concreta insufficienza degli elementi raccolti dal GSE: la mera identità del soggetto responsabile, la sincronia di alcune pratiche e la pregressa contiguità catastale dei terreni, risalente a oltre tre anni prima dell'entrata in esercizio e anteriore all'entrata in vigore del Quinto Conto Energia, non dimostravano con sufficiente precisione l'unitarietà dell'impianto o il collegamento funzionale tra gli impianti. Mancavano, in particolare, elementi strutturali o catastali attuali, quali la condivisione o contiguità del pod, della cabina di consegna o del misuratore di scambio. Ha respinto il quarto motivo, ritenendo che il controllo del GSE non costituisse annullamento d'ufficio di una precedente valutazione sostanzialmente identica, ma verifica successiva dei requisiti di accesso agli incentivi, esercitabile durante la pendenza del rapporto incentivante; in tale fase non si consolida un legittimo affidamento definitivo sulla spettanza del beneficio. Ha respinto il quinto motivo perché il provvedimento impugnato conteneva soltanto una riserva di conguaglio e non una richiesta attuale di restituzione. Le spese sono state compensate per la particolarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 42 d.lgs. 28/2011
Attribuisce al GSE il potere di controllo sugli impianti incentivati e consente l'adozione dei provvedimenti conseguenti alle violazioni, agli inadempimenti e alle elusioni delle regole di accesso agli incentivi.
art. 11 D.M. 31 gennaio 2014
Prevede, con formula aperta, che il rigetto dell'istanza o la decadenza dagli incentivi possano derivare anche da elusioni cui consegua un indebito accesso agli incentivi, oltre che da violazioni e inadempimenti espressamente contemplati.
D.M. 5 luglio 2012
Disciplina il Quinto Conto Energia; l'accesso e la misura della tariffa devono essere verificati con riferimento alle condizioni dell'impianto alla data di entrata in esercizio.
art. 5, comma 4, D.M. 5 luglio 2012
Conferma la rilevanza della data di entrata in esercizio dell'impianto ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante.
D.M. 23 giugno 2016
Le disposizioni richiamate dal GSE non hanno natura costitutiva del divieto generale di artato frazionamento, ma individuano elementi della fattispecie elusiva nel rispettivo ambito applicativo.
art. 29 D.M. 23 giugno 2016
Non costituisce la fonte esclusiva del divieto di artato frazionamento e può essere richiamato dal GSE nel quadro della verifica, senza escludere l'applicabilità del divieto generale di abuso del diritto.
art. 21-nonies l. 241/1990
La disciplina dell'annullamento d'ufficio non si applica alla verifica successiva dei requisiti di accesso agli incentivi quando essa non comporti la riconsiderazione di una situazione già compiutamente accertata in fatto e in diritto.
art. 2946 c.c.
La questione della prescrizione decennale non è stata esaminata, poiché il provvedimento impugnato conteneva soltanto una riserva di conguaglio e non una richiesta attuale di restituzione.
Massime di principio
- Il divieto di artato frazionamento degli impianti fotovoltaici costituisce applicazione del generale divieto di abuso del diritto e può essere fatto valere dal GSE anche quando il regime incentivante applicabile non contenga una specifica disciplina sulla contiguità catastale.
- Il GSE può verificare l'artato frazionamento quando più impianti formalmente distinti costituiscano sostanzialmente un unico impianto o impianti funzionalmente collegati, al fine di ottenere incentivi superiori a quelli spettanti o di accedere a procedure autorizzative più favorevoli.
- La sola identità del soggetto responsabile, la sincronia delle domande e la pregressa contiguità catastale dei terreni non sono sufficienti, da sole, a dimostrare l'artato frazionamento, soprattutto quando la contiguità non sussista più alla data di entrata in esercizio e manchino elementi strutturali o funzionali attuali, quali la condivisione del pod, della cabina di consegna o del misuratore di scambio.
- La contiguità catastale antecedente all'entrata in esercizio può essere valorizzata dal GSE, ma soltanto all'interno di un quadro di indizi gravi, precisi e concordanti comprendente almeno un elemento attuale dal quale desumere l'interconnessione funzionale degli impianti o l'unitarietà dell'iniziativa economica.
- La verifica successiva del GSE sulla spettanza degli incentivi, esercitabile per tutta la durata del rapporto incentivante, non costituisce di per sé annullamento d'ufficio e non determina il consolidamento di un legittimo affidamento definitivo prima del positivo superamento dei controlli.
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