Cassazione Penale, Sentenza n. 38137/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 7/02/2022 che li aveva in parte assolti e in parte confermati colpevoli per reati connessi al rilascio/uso di certificati di agibilità e a presunte omissioni amministrative. Le censure hanno riguardato: (i) vizio di motivazione e la qualificazione delle condotte (assorbimento del reato di abuso d'ufficio nel falso ideologico); (ii) errata determinazione della prescrizione e della sospensione dei termini (artt.157 e 159 c.p.); (iii) illegittimità della confisca disposta (art.335-bis e art.240); (iv) omissione di motivazione circa il beneficio della non menzione; (v) vizi nelle statuizioni civili e nella quantificazione/dimostrazione del danno. In sostanza i ricorrenti chiedevano l'annullamento delle condanne penali e della confisca, oltre alla riforma delle statuizioni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte i ricorsi. Principali esiti: (1) ha ritenuto che i reati contestati siano estinti per intervenuta prescrizione in data 23/02/2022 e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali; (2) ha dichiarato fondata la censura relativa alla confisca disposta in primo grado e, trattandosi di confisca facoltativa (art.240), ne ha disposto la revoca; (3) ha respinto le censure relative alla qualificazione del fatto rispetto alle decisioni del giudice amministrativo e quelle concernenti le statuizioni civili, ritenendole infondate o generiche: quindi le valutazioni del giudice di merito in ordine al nesso di causalità e alla potenzialità lesiva del fatto sono state ritenute adeguate e le statuizioni civili complessivamente confermate nei limiti già pronunciati (con obbligo per gli imputati di rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile nei limiti indicati). La Corte ha inoltre richiamato principi di diritto sulla non automatica assorbibilità tra falso e abuso d'ufficio e sulle condizioni di sospensione del termine di prescrizione quando i rinvii sono stati richiesti dagli imputati o dai loro difensori.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
articolo richiamato come norma di concorso di persone nel reato (parte dell'impianto accusatorio originario).
art. 479 cod. pen.
falso ideologico in atto pubblico: la Corte ha valutato la rilevanza della falsa attestazione della "precaria amovibilità" della struttura come elemento della fattispecie di falso.
art. 323 cod. pen.
abuso d'ufficio: la Corte ha approfondito il rapporto tra abuso e falso, affermando che non sempre vige assorbimento; è concorso materiale quando l'abuso non si esaurisce nella falsificazione ma comprende omissioni e atti ulteriori.
art. 157 cod. pen.
disciplinante la prescrizione: la Corte ha applicato i criteri per il calcolo del termine massimo e per l'inclusione dei periodi di sospensione derivanti da rinvii richiesti dalle parti/difensori.
art. 159 cod. pen.
stabilisce i termini di prescrizione massimi applicabili alle fattispecie; la Corte lo ha utilizzato per determinare il termine di durata (anni 7 e mesi 6) e la decorrenza dal tempus commissi delicti.
art. 161 cod. pen.
richiamato in relazione agli effetti della sospensione della prescrizione sui coimputati quando il procedimento è comune.
art. 240 cod. proc. pen.
norma sulla confisca (in particolare confisca facoltativa del prezzo o profitto del reato): la Corte ha ritenuto che la confisca disposta in primo grado fosse facoltativa e, alla luce della prescrizione, ne ha disposto la revoca.
art. 322-ter cod. pen.
disciplina ipotesi particolari di confisca obbligatoria (prezzo/profitto del reato): la Corte ha distinto tra applicabilità di confisca obbligatoria (art.322-ter) e confisca facoltativa (art.240), chiarendo che l'estensione di principi per i casi obbligatori non può automaticamente estendersi alle fattispecie facoltative.
art. 335-bis cod. proc. pen.
richiamata in relazione alla confisca: la Corte ha valutato la legittimità della misura alla luce dell'estinzione per prescrizione, ritenendo fondata la censura e revocando la confisca quando si trattava di misura facoltativa.
D.P.R. 380/2001, art. 27 e art. 41
norme del testo unico edilizia richiamate per definire gli obblighi comunali di demolizione/ripristino e l'inclusione di opere non sanabili nell'elenco da trasmettere al Prefetto; la Corte ha ritenuto che la mera legittimazione amministrativa (o decisioni del TAR) non esoneri dalla valutazione della falsità delle attestazioni rese nel certificato di agibilità.
art. 578 cod. proc. pen.
richiama l'obbligo del giudice d'impugnazione di esaminare il fondamento dell'azione civile senza limiti, confermando la necessità di valutare gli elementi della fattispecie penale anche ai fini civili.
Massime di principio
- Quando la condotta materiale del pubblico ufficiale è unica e consiste solo nella falsificazione dell'atto pubblico, il falso può assorbire l'abuso d'ufficio; ma se l'abuso comporta omissioni o atti ulteriori (es. omissione di provvedimenti demolitori), si configura concorso materiale tra falso e abuso.
- La prescrizione si calcola sul termine massimo previsto per la fattispecie e deve includere i periodi di sospensione correlati a rinvii disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore; i rinvii chiesti dalle difese o risultanti dai verbali possono sospendere il corso della prescrizione senza bisogno di un formale provvedimento di sospensione.
- La confisca facoltativa disposta in primo grado (art.240) non si mantiene automaticamente quando il reato si estingue per prescrizione; la confisca obbligatoria prevista da specifiche norme (art.322-ter) segue regole diverse e può, in casi tassativi, sopravvivere se gli accertamenti rimangono inalterati nei gradi successivi.
- Le decisioni del giudice amministrativo (es. TAR) sull'illegittimità di provvedimenti amministrativi non determinano automaticamente l'irrilevanza penale delle false attestazioni: il giudice penale valuta autonomamente la veridicità delle dichiarazioni rese dall'ufficiale.
- In grado di impugnazione e in Cassazione il giudice è tenuto ad esaminare il fondamento dell'azione civile (art.578 c.p.p.) e può confermare obblighi risarcitori anche quando il danno è desumibile per presunzioni dalla capacità lesiva della condotta; non sempre è necessaria la prova puntuale del danno concreto.
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