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Ordinanza

Ordinanza n. 3189/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00030/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202605775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TRGA di Bolzano, Sezione autonoma di Bolzano, che aveva respinto la domanda cautelare contro un titolo edilizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario o vicino)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare di primo grado che aveva respinto la richiesta di sospensione degli atti impugnati, deducendo l'esistenza di un interesse ad agire e di possibili profili di illegittimità, anche parziale, del titolo edilizio contestato. In sede d'appello cautelare il Consiglio di Stato ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora, considerando inoltre il bilanciamento tra gli interessi contrapposti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato l'ordinanza cautelare del TRGA di Bolzano. Ha riconosciuto, sulla base del sommario esame cautelare, sia l'interesse ad agire dell'appellante sia possibili profili di illegittimità, seppure parziale, del titolo edilizio. Tuttavia, ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente soddisfatte senza sospendere l'esecutività degli atti impugnati, mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Il controinteressato resta responsabile dell'ultimazione dell'opera durante la pendenza del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello contro le ordinanze cautelari; la disposizione costituisce la base processuale dell'impugnazione esaminata dal Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nell'ambito della tutela cautelare, di soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere l'esecutività degli atti impugnati.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, il giudice può riconoscere l'interesse ad agire e ravvisare possibili profili di illegittimità dell'atto impugnato sulla base del sommario esame proprio della fase cautelare.
  • Quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte attraverso una rapida definizione del merito, il giudice può accordare la tutela ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. mediante la sollecita fissazione dell'udienza, senza sospendere l'esecutività dell'atto impugnato.
  • La scelta della misura cautelare deve essere effettuata mediante bilanciamento degli interessi contrapposti; la mancata sospensione dell'atto non esclude la tutela cautelare quando la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito assicuri una protezione adeguata.
  • L'ultimazione dell'opera edilizia durante la pendenza del giudizio, in assenza di sospensione dell'esecutività del titolo, resta a rischio e sotto la responsabilità del controinteressato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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