Ordinanza n. 3189/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00030/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TRGA di Bolzano, Sezione autonoma di Bolzano, che aveva respinto la domanda cautelare contro un titolo edilizio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario o vicino)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare di primo grado che aveva respinto la richiesta di sospensione degli atti impugnati, deducendo l'esistenza di un interesse ad agire e di possibili profili di illegittimità, anche parziale, del titolo edilizio contestato. In sede d'appello cautelare il Consiglio di Stato ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora, considerando inoltre il bilanciamento tra gli interessi contrapposti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato l'ordinanza cautelare del TRGA di Bolzano. Ha riconosciuto, sulla base del sommario esame cautelare, sia l'interesse ad agire dell'appellante sia possibili profili di illegittimità, seppure parziale, del titolo edilizio. Tuttavia, ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente soddisfatte senza sospendere l'esecutività degli atti impugnati, mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Il controinteressato resta responsabile dell'ultimazione dell'opera durante la pendenza del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello contro le ordinanze cautelari; la disposizione costituisce la base processuale dell'impugnazione esaminata dal Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, nell'ambito della tutela cautelare, di soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere l'esecutività degli atti impugnati.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, il giudice può riconoscere l'interesse ad agire e ravvisare possibili profili di illegittimità dell'atto impugnato sulla base del sommario esame proprio della fase cautelare.
- Quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte attraverso una rapida definizione del merito, il giudice può accordare la tutela ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. mediante la sollecita fissazione dell'udienza, senza sospendere l'esecutività dell'atto impugnato.
- La scelta della misura cautelare deve essere effettuata mediante bilanciamento degli interessi contrapposti; la mancata sospensione dell'atto non esclude la tutela cautelare quando la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito assicuri una protezione adeguata.
- L'ultimazione dell'opera edilizia durante la pendenza del giudizio, in assenza di sospensione dell'esecutività del titolo, resta a rischio e sotto la responsabilità del controinteressato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4263/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4264/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4269/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4272/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4273/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4274/2026 - Roma, Sezione 2Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →