Sentenza n. 15/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale della Regione Basilicata n. 13BM.2025/D.00294 del 7 agosto 2025, in parte qua; - per la declaratoria d'inefficacia del contratto, se e in quanto eventualmente sottoscritto, con il conseguente subentro della ricorrente in corso d'esecuzione ovvero, in subordine, per il risarcimento per equivalente di tutti i danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal lotto n. 63 di una procedura aperta per la fornitura triennale di dispositivi medici
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esclusione disposta perché, nell’offerta economica, aveva indicato quantità e importo riferiti al fabbisogno annuale anziché a quello triennale richiesto dalla lex specialis. Ha dedotto violazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 12 del disciplinare e dei principi di buona fede, tutela dell’affidamento, tassatività delle cause di esclusione, massima partecipazione e risultato, nonché violazione dell’art. 20 del disciplinare ed error in procedendo. Secondo la ricorrente, l’errore sarebbe stato meramente materiale e immediatamente correggibile mediante la moltiplicazione per tre dei quantitativi e dell’importo indicati, sulla base del chiarimento tempestivamente fornito alla stazione appaltante.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’errore nell’offerta economica sia emendabile come errore materiale soltanto quando risulti dal solo documento contenente l’errore, sia immediatamente rilevabile e riconducibile senza ambiguità a un vizio di trascrizione o compilazione. Nel caso concreto, dall’offerta economica non emergeva ictu oculi che i dati fossero riferiti a una sola annualità: per correggerli sarebbe stato necessario utilizzare il chiarimento esterno dell’operatore e ricostruirne la volontà negoziale. Ciò avrebbe comportato un’inammissibile integrazione postuma dell’offerta, oltre i limiti del soccorso istruttorio, in violazione della par condicio e del principio di autoresponsabilità. Il Collegio ha inoltre valorizzato la chiarezza della lex specialis: il modulo indicava espressamente il fabbisogno triennale e l’importo triennale complessivo, mentre il disciplinare qualificava come triennale la fornitura e stabiliva per ciascun lotto l’importo triennale a base d’asta. L’indicazione annuale contenuta nell’elenco dei fabbisogni non era quindi idonea a superare tali prescrizioni. Il contratto non è stato dichiarato inefficace né è stata esaminata una domanda risarcitoria, poiché il ricorso demolitorio è stato respinto. Spese integralmente compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 101 d.lgs. n. 36/2023
Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare o modificare postumamente il contenuto sostanziale dell’offerta economica, né per ricostruire la volontà negoziale del concorrente mediante elementi esterni all’offerta.
art. 12 del disciplinare di gara
La prescrizione della lex specialis imponeva di riferire quantità e importi dell’offerta al fabbisogno e alla durata triennale dell’affidamento.
art. 3 del disciplinare di gara
La disciplina di gara individuava la durata triennale della fornitura e contribuiva a rendere chiaro l’orizzonte temporale cui rapportare l’offerta economica.
art. 20 del disciplinare di gara
La norma è richiamata tra quelle asseritamente violate dalla ricorrente, ma la sentenza non ne esplicita uno specifico contenuto interpretativo.
Massime di principio
- Un errore nell’offerta economica è qualificabile come errore materiale emendabile soltanto quando risulti dal solo documento che lo contiene e sia immediatamente e univocamente riconoscibile come mero vizio di trascrizione o compilazione.
- Non è consentito correggere un’offerta economica mediante il ricorso a chiarimenti esterni o ad altri atti di gara quando la correzione richieda una ricostruzione logico-deduttiva della volontà negoziale dell’operatore economico.
- Il soccorso istruttorio non può tradursi nell’integrazione postuma del contenuto sostanziale dell’offerta economica, poiché ciò violerebbe la par condicio tra concorrenti e il principio di autoresponsabilità.
- Quando il modulo di offerta e il disciplinare indicano in modo univoco che quantità e importi devono essere riferiti all’intera durata triennale dell’affidamento, l’indicazione di valori annuali integra un errore imputabile al concorrente e giustifica l’esclusione, anche se un diverso documento di gara riporta fabbisogni su base annuale.
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