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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34246/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF 2009 con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione un maggior reddito, ritenendo che il trasferimento a terzi di una licenza taxi integrasse, in sostanza, una cessione d'azienda generatrice di plusvalenza imponibile. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado. L'Ufficio aveva proposto appello, dichiarato però inammissibile dalla CTR per tardività. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione del d.lgs. n. 546/1992, artt. 16, 38 e 51, sostenendo che la sentenza di primo grado non fosse stata ritualmente notificata e che la semplice allegazione della sentenza a un ricorso/reclamo non equivalesse a notifica idonea a far decorrere il termine breve; 2) violazione degli artt. 170 e 285 c.p.c., dell'art. 4 d.P.R. n. 68/2005, dell'art. 12, comma 5, d.m. n. 163/2013 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il contribuente non avesse dimostrato la rituale notificazione della sentenza con gli oneri documentali richiesti per la notifica via PEC. La difesa del contribuente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività.

La decisione

La Corte non esamina il merito dei due motivi perché accoglie l'eccezione preliminare del controricorrente e ritiene tardivo il ricorso per cassazione. La sentenza impugnata era stata notificata il 28 novembre 2018; il termine per impugnare, soggetto alla sospensione prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 per le controversie definibili, risultava sospeso per nove mesi e poi ulteriormente inciso dalla sospensione feriale, con scadenza al 4 novembre 2019. Poiché il ricorso è stato notificato solo il 4 febbraio 2020, esso è dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente. La Corte esclude inoltre l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per la soccombenza dell'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La notifica della sentenza fa decorrere il termine breve per l'impugnazione nel processo tributario.

  • art. 38 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dall'Ufficio a sostegno della disciplina delle notificazioni nel processo tributario.

  • art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza.

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina delle notificazioni al difensore.

  • art. 285 c.p.c.

    Richiamato per la notificazione della sentenza.

  • art. 4 d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68

    Richiamato in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata.

  • art. 12, comma 5, d.m. 23 dicembre 2013, n. 163

    Richiamato con riferimento alle formalità della notifica telematica nel processo tributario.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere probatorio sulla rituale notificazione della sentenza.

  • art. 398, quarto comma, c.p.c.

    La proposizione del ricorso per revocazione non sospende automaticamente il termine per il ricorso per cassazione in mancanza di istanza di sospensione.

  • art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136

    "per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019"

    La sospensione opera per nove mesi sul termine di impugnazione che venga a scadenza nel periodo indicato, con decorrenza dal termine stesso, non dall'entrata in vigore del decreto.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, in quanto soccombente ammessa alla prenotazione a debito.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado determina la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione; chi intenda eccepire la tardività dell'impugnazione deve verificare con precisione la data di notifica e il regime di sospensione applicabile.
  • La proposizione di un ricorso per revocazione non sospende di per sé il termine per ricorrere in cassazione, salvo che sia proposta e accolta l'apposita istanza di sospensione prevista dalla legge.
  • La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili opera sul termine che viene a scadenza nel periodo normativamente indicato e si innesta sul decorso ordinario del termine, non sostituendosi ad esso in modo autonomo.
  • Quando il termine finale cade in giorno festivo o in un giorno che rientra nella disciplina di proroga per sabato e domenica, la scadenza slitta al primo giorno utile successivo.
  • La parte che contesta la ritualità della notificazione della sentenza deve allegare e dimostrare i fatti posti a fondamento dell'eccezione, ma tale scrutinio resta assorbito se il ricorso risulta comunque tardivo per il calcolo del termine di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

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