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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32223/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di dichiarare cessata per scadenza dei termini di fase la custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione di arma comune da sparo aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente deduce che il termine biennale/annuale di cui all'art. 303 comma 1 lett. b) c.p.p. era scaduto (decreto di giudizio immediato emesso il 19/01/2021) e contesta che l'aggravante dell'art. 416-bis.1 debba rilevare per il calcolo del termine e che l'aumento di 6 mesi previsto dal n. 3-bis debba essere applicato automaticamente senza ordinanza del giudice.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che la pena edittale massima va calcolata includendo l'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1, applicando le regole dell'art. 278 (norma generale sui criteri da considerare ai fini delle misure). Per il reato contestato la pena massima è risultata essere di 10 anni e 8 mesi di reclusione (calcolo: art. 2 e 7 L. 895/1967, con aumento della metà ex art. 416-bis.1). Su tale base il termine di custodia cautelare della fase del giudizio è di un anno e, essendo il reato ricompreso tra quelli dell'art. 407, comma 2, lett. a), il termine viene aumentato di sei mesi ai sensi del n. 3-bis dell'art. 303 c.p.p. Tale aumento è automatico (voluto dal legislatore) e non richiede provvedimento giudiziale. Conseguentemente la custodia non è cessata per scadenza termini e il ricorso è rigettato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 303, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini della custodia cautelare nella fase del giudizio sulla base della pena edittale massima; applicato qui per determinare il termine di un anno in relazione alla pena massima di 10 anni e 8 mesi.

  • art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis cod. proc. pen.

    Prevede l'aumento di sei mesi del termine di fase per i reati indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a). La Corte ha ritenuto questo aumento automatico, applicabile senza ordinanza del giudice.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante ad "effetto speciale" che aumenta la pena edittale; la Corte ha ritenuto debba essere computata ai fini del calcolo della pena massima su cui si basa il termine di custodia (secondo la norma generale richiamata).

  • art. 278 cod. proc. pen.

    "agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale"

    La norma generale utilizzata per giustificare che le circostanze ad "effetto speciale" (come l'art. 416-bis.1) rilevino nel calcolo della pena edittale ai fini delle misure e, quindi, dei termini di custodia.

  • art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.

    Elenca i delitti la cui maggiore complessità giustifica l'aumento del termine di fase: l'aggravante 416-bis.1 è richiamata qui, quindi il reato rientra nell'elenco che attiva l'aumento previsto dal n. 3-bis dell'art. 303.

  • art. 2 e art. 7 L. 2 ottobre 1967, n. 895

    Norme che fissano la pena edittale base per il reato di detenzione di arma comune da sparo; combinate con l'aumento per l'aggravante 416-bis.1 hanno portato alla pena massima di 10 anni e 8 mesi usata per il calcolo del termine.

  • D.L. 24 novembre 2000, n. 341, art. 2 comma 1 (conv. L. 19 gennaio 2001, n. 4)

    Atto normativo che ha introdotto il n. 3-bis dell'art. 303 c.p.p.; usato dalla Corte per richiamare la ragione pratica e storico-normativa dell'aumento dei termini per i reati complessi.

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte.

Massime di principio

  • Per il calcolo del termine di custodia cautelare nella fase del giudizio (art. 303 c.p.p.) la base è la pena edittale massima comprensiva delle aggravanti ad "effetto speciale" (si applica la regola generale prevista dall'art. 278 c.p.p.).
  • L'aumento di sei mesi del termine previsto dal n. 3-bis dell'art. 303 c.p.p. per i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a) si applica automaticamente quando il reato rientra nell'elenco: non è necessaria un'ordinanza del giudice che lo disponga.
  • Non c'è duplicazione indebita: considerare l'aggravante nel calcolo della pena edittale e poi applicare l'aumento di n. 3-bis sono due operazioni distinte e cumulabili, poiché il secondo aumenta il termine per ragioni di maggiore complessità processuale indipendenti dal calcolo della pena.
  • Se si ritiene che i termini di custodia siano scaduti, l'interessato deve proporre l'opposizione/istanza nei termini e tenere conto che il computo parte dalla data del decreto di giudizio immediato o dall'atto processuale iniziale indicato dalla norma; la sola presenza di un'aggravante ad effetto speciale non esclude automaticamente l'aumento previsto dal n. 3-bis.
  • Il giudice non ha discrezionalità ad attivare l'aumento di sei mesi: esso è conseguenza normativa e opera di diritto quando sussistono le condizioni previste dalla legge.

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