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Sentenza

Sentenza n. 466/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento a-della deliberazione n.14 dell'11 ottobre 2016 avente ad oggetto: "Modifiche al regolamento idrico integrato art.17 (riduzione o sospensione somministrazione), art.18 (clausola risolutiva espressa)"; b-della nota prot. 1250 del 4/11/2016.

Giustizia amministrativa201600886

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione recante modifiche al regolamento del servizio idrico integrato in materia di riduzione o sospensione della somministrazione e clausola risolutiva espressa, nonché nota comunicativa collegata

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (enti concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria del servizio idrico integrato ha proposto ricorso per l’annullamento di una deliberazione dell’Ente d’Ambito, avente a oggetto modifiche al regolamento idrico integrato relativamente alla riduzione o sospensione della somministrazione e alla clausola risolutiva espressa, nonché di una nota successiva connessa alla deliberazione. Il testo della sentenza non riporta i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito senza esame del merito a seguito della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 16 marzo 2026 con cui essa ha manifestato di non avere più interesse alla definizione nel merito del giudizio. Non sono stati esaminati i motivi di ricorso né la legittimità degli atti impugnati. In considerazione dell’evoluzione procedimentale della vicenda, il Collegio ha ritenuto sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione nel merito determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando viene meno l’utilità concreta e attuale della pronuncia giudiziale.
  • La sopravvenuta carenza di interesse definisce il giudizio senza esame dei motivi di illegittimità dedotti e senza una pronuncia sulla fondatezza degli atti impugnati.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando l’evoluzione procedimentale della vicenda integra giusti motivi valutati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieServizio idrico integratoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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