Parere n. 368/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dai signori Morabito Antonietta, Rinaldi Maria Antonietta, Esposito Giuseppina, Ferzola Maria Teresa, Bruno Carmela, Vietri Maria, Pepe Angela, Catalano Angela, Fornataro Gerardina, Tortoriello Vitangela, Esposito Marianna, Santimone Irma, D'aniello Lucia, Fratangelo Vituccella Michela, Pirrone Silvano Lucio, Carnevale Antonella, Scelzo Carmela, Vicinanza Anna, Galeri Teresa, Stasio Gianna, Rubino Vincenza, Barra Maria Luisa, lannuzzi Antonia, Arenare Anna Simona, Brigante Giovanna, De Filippo Filomena, Ruocco Barbara, Gentile Lucia, Pierri Maria, Gioia Maria, Martorano Michela, Priore Annalisa, Annunziata Antonia, Paciello Arcangela, Babino Anna Lisa, Di Mieri Franca, Orlando Grazia, Policastro Lucrezia, Carbone Liliana, Viciconte Filomena, Supino Maria Teresa, Racioppi Franca, Morgante Giuliano, Cavallo Rosaria, Gioffreda Rossella e Botta Annamaria contro il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’istruzione e del merito), tutti gli Uffici Scolastici Regionali e tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali e nei confronti della signora Clelia Pellegrino per l’annullamento: - del decreto ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016 (pubblicato il 23 giugno 2016), aggiornamento del decreto ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014, nella parte ove lede i loro interessi; - della nota del M.IU.R. del 22 giugno 2016, prot. n. 16827; - se e per quanto occorra, del decreto ministeriale n. 325 del 3 giugno 2015 (pubblicato il 4 giugno 2015), aggiornamento del decreto ministeriale n. 235 del l° aprile 2014, nella parte lesiva dei loro interessi; - del decreto del MIUR n. 235/2014 trasmesso con nota a prot. n. 999 del 9 aprile 2014, recante disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, nella parte in cui non prevede l'inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia dei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l’a.s. 2001/2002; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale, ivi comprese, ove esistenti, le graduatorie ad esaurimento classi concorsuali, infanzia e primaria, cosi come formate dei vari Ambiti Territoriali Provinciali, valide nel triennio 2014/2017, senza contemplare la loro permanenza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Sezione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso né l’istanza cautelare. Ha rilevato che l’opposizione dell’amministrazione era rituale e tempestiva e che il ricorso era stato trasposto in sede giurisdizionale davanti al T.A.R. Lazio. Per tale ragione ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per opposizione, con assorbimento dell’istanza cautelare.
Impugnazione dei decreti ministeriali di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014-2017, nella parte in cui non prevedevano l’inserimento dei docenti diplomati magistrali entro l’anno scolastico 2001/2002.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, per ottenere l’annullamento del d.m. n. 495 del 22 giugno 2016, della relativa nota ministeriale, del d.m. n. 325 del 3 giugno 2015 e del d.m. n. 235 del 1° aprile 2014, nonché degli atti consequenziali e delle graduatorie ad esaurimento formate per il triennio 2014-2017. La censura riguardava, in particolare, la mancata previsione dell’inserimento nella III fascia o in una graduatoria aggiuntiva dei docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. Sono stati dedotti otto motivi, concernenti la violazione della disciplina legislativa sul reclutamento e sul valore abilitante del diploma magistrale, la violazione dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento, la lesione del diritto di difesa e del giusto processo, ulteriori violazioni della normativa in materia di titoli di studio e abilitazione, il divieto di retroattività, il diritto dell’Unione europea, il rilievo di precedenti pareri e pronunce del Consiglio di Stato e l’efficacia erga omnes di sentenze di annullamento relative al d.m. n. 235/2014. Dopo la notifica del ricorso, l’Avvocatura generale dello Stato, nell’interesse del Ministero, ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. L’opposizione è stata notificata ai ricorrenti, i quali hanno riassunto il giudizio davanti al T.A.R. Lazio – Roma ai sensi dell’art. 46 c.p.a.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione proposta dall’amministrazione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva. La successiva riassunzione del giudizio davanti al T.A.R. Lazio ha determinato la trasposizione del ricorso dalla sede straordinaria a quella giurisdizionale.
Istanza cautelare
L’istanza di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati è stata assorbita dalla declaratoria di improcedibilità del ricorso straordinario e non è stata esaminata nel merito.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
L’opposizione rituale e tempestiva dell’amministrazione comporta la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
Il ricorso è stato depositato direttamente presso il Consiglio di Stato secondo la procedura prevista dalla norma.
art. 46 c.p.a.
La riassunzione davanti al T.A.R. Lazio è stata effettuata mediante atto di costituzione in giudizio ai sensi della disposizione richiamata.
art. 399 d.lgs. n. 297/1994
È stato indicato dai ricorrenti quale parametro legislativo in materia di reclutamento del personale docente.
d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla l. 4 giugno 2004, n. 143
È stato richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina del reclutamento e dei titoli abilitanti.
art. 1, comma 605, lett. c), l. n. 296/2006
È stato invocato dai ricorrenti quale fonte della disciplina delle graduatorie e del valore del diploma magistrale.
art. 3 Cost.
È stato richiamato per dedurre una disparità di trattamento.
art. 24 Cost.
È stato richiamato per dedurre la violazione del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
È stato richiamato in relazione al principio del giusto processo.
art. 136 del Trattato di Amsterdam
È stato richiamato dai ricorrenti quale parametro del diritto dell’Unione europea.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione rituale e tempestiva dell’amministrazione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo e rende improcedibile il ricorso nella sede straordinaria.
- Quando il ricorso straordinario è stato trasposto in sede giurisdizionale e il giudizio è stato riassunto davanti al tribunale amministrativo competente, il Consiglio di Stato non procede all’esame dei motivi di merito né dell’istanza cautelare proposta nell’ambito del ricorso straordinario.
- La declaratoria di improcedibilità per opposizione assorbe l’istanza cautelare, che non deve essere esaminata dal Consiglio di Stato in sede consultiva.
Improcedibilità del ricorso straordinario per opposizione dell’amministrazione
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da numerosi docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, gli Uffici scolastici regionali e gli Ambiti territoriali provinciali.
Oggetto della controversia
Il ricorso era diretto contro il d.m. n. 495 del 22 giugno 2016, la relativa nota ministeriale, il d.m. n. 325 del 3 giugno 2015 e il d.m. n. 235 del 1° aprile 2014, nonché contro gli atti consequenziali e le graduatorie ad esaurimento formate per il triennio scolastico 2014-2017.
I ricorrenti contestavano la mancata previsione del loro inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, o in una graduatoria aggiuntiva, nonostante il possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.
Motivi dedotti
I ricorrenti avevano articolato otto motivi, riguardanti:
- la violazione della disciplina legislativa sul reclutamento del personale docente e sul valore abilitante del diploma magistrale;
- la violazione dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento;
- la lesione del diritto di difesa e del principio del giusto processo, con richiamo agli artt. 24 e 111 Cost.;
- la violazione della normativa in materia di titoli di studio, abilitazione e reclutamento;
- la violazione del divieto di retroattività e ulteriori profili di eccesso di potere;
- la violazione del diritto dell’Unione europea;
- il rilievo di precedenti pareri del Consiglio di Stato sul valore abilitante del diploma magistrale;
- l’efficacia erga omnes di alcune pronunce di annullamento relative al d.m. n. 235/2014.
Opposizione dell’amministrazione e trasposizione
Dopo la notifica del ricorso, l’Avvocatura generale dello Stato, nell’interesse del Ministero, ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. L’opposizione è stata notificata ai ricorrenti il 13 dicembre 2016.
I ricorrenti hanno quindi riassunto la controversia davanti al T.A.R. Lazio – Roma mediante atto di costituzione in giudizio notificato l’11 febbraio 2017, ai sensi dell’art. 46 c.p.a.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione dell’amministrazione e ha preso atto dell’avvenuta trasposizione del ricorso nella sede giurisdizionale. Di conseguenza, il ricorso straordinario non poteva più essere esaminato dal Consiglio di Stato in sede consultiva.
La Sezione non ha pertanto valutato i motivi riguardanti il valore abilitante del diploma magistrale, l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, la disparità di trattamento, il diritto dell’Unione europea o l’efficacia delle precedenti pronunce del Consiglio di Stato.
Istanza cautelare
L’istanza di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati è stata assorbita dalla declaratoria di improcedibilità. Non è stata quindi svolta alcuna valutazione cautelare nel merito.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario dovesse essere dichiarato improcedibile per opposizione, in ragione della rituale e tempestiva opposizione dell’amministrazione e della conseguente trasposizione del giudizio davanti al T.A.R. Lazio.
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