Cassazione Civile, Ordinanza n. 33282/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava il rimborso della c.d. euroritenuta applicata da una banca svizzera sugli interessi maturati su capitali detenuti all'estero da una contribuente residente in Italia, per gli anni 2012-2014. La contribuente aveva chiesto il rimborso dopo aver aderito alla voluntary disclosure per alcune annualità e al ravvedimento operoso per altre, sostenendo di aver regolarizzato la propria posizione e di aver prodotto documentazione bancaria idonea a provare l'imposta subita all'estero. L'Agenzia delle Entrate, rimasta silente sull'istanza, in cassazione ha denunciato la violazione della disciplina sulla doppia imposizione, sostenendo che il rimborso non fosse dovuto perché l'art. 165, comma 8, TUIR esclude il credito d'imposta quando i redditi esteri non siano stati indicati nella dichiarazione, e che la normativa speciale non consentisse comunque la restituzione di imposte già pagate all'estero. La contribuente ha resistito, richiamando la normativa europea sull'euroritenuta e la giurisprudenza di legittimità favorevole.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la disciplina comunitaria e convenzionale sull'euroritenuta, recepita dall'art. 10 del d.lgs. n. 84 del 2005, prevalga sulla regola interna dell'art. 165, comma 8, TUIR nella parte in cui verrebbe a escludere in assoluto il rimborso. Secondo la Corte, l'assenza di indicazione del reddito estero nella dichiarazione o la presentazione della dichiarazione nell'ambito di voluntary disclosure/ravvedimento operoso non impediscono di per sé la restituzione dell'euroritenuta già pagata all'estero. Il diritto al rimborso è stato quindi confermato per le annualità 2012-2014, con condanna dell'Amministrazione alle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione di legge.
art. 14 della Direttiva 2003/48/CE
È la norma comunitaria posta a base del meccanismo di eliminazione della doppia imposizione sull'euroritenuta, anche mediante rimborso secondo la legislazione nazionale.
art. 10 del D.Lgs. n. 84 del 2005
Norma di attuazione della direttiva; la Corte la considera disciplina speciale prevalente su quella interna e idonea a consentire il rimborso dell'euroritenuta, anche quando l'art. 165 TUIR non sia applicabile.
Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004
Fonte convenzionale che prevede l'eliminazione della doppia imposizione e può essere coordinata con il rimborso della ritenuta secondo la legislazione nazionale.
art. 165, commi 1 e 8, D.P.R. n. 917 del 1986
La Corte esclude che il comma 8 possa essere letto come ostacolo assoluto al rimborso dell'euroritenuta in caso di omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione.
art. 5 quater del d.l. n. 167 del 1990
Disciplina la procedura di voluntary disclosure, rilevante per la regolarizzazione di attività estere e per il contesto fattuale della controversia.
art. 5 septies del d.l. n. 167 del 1990
Attribuisce al contribuente la responsabilità sulla veridicità e completezza della documentazione e delle informazioni fornite nella procedura di collaborazione volontaria.
art. 5 quinquies, comma 10, del d.l. n. 167 del 1990
Prevede gli effetti del mancato pagamento dovuto nell'ambito della voluntary disclosure.
art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997
Richiamato per escludere, nel sistema della voluntary disclosure, la compensazione del debito con crediti d'imposta.
art. 75 del D.P.R. n. 600 del 1973
Conferma la salvezza degli accordi internazionali nella materia delle imposte sui redditi.
art. 169 del D.P.R. n. 917 del 1986
Le norme del TUIR si applicano, se più favorevoli, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.
art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322 del 1998
Richiamato con riferimento alla possibilità di dichiarazione integrativa a sfavore nella ricostruzione dell'orientamento amministrativo.
Massime di principio
- In materia di euroritenuta applicata su interessi corrisposti all'estero, la normativa unionale e convenzionale sull'eliminazione della doppia imposizione prevale sulla disciplina interna che regola il credito d'imposta, quando quest'ultima finirebbe per escludere in via assoluta il rimborso.
- Il riferimento della normativa europea al rimborso "secondo la legislazione nazionale" va inteso come rinvio a regole procedurali interne non discriminatorie e proporzionate, non come potere dello Stato di negare integralmente la restituzione della ritenuta.
- L'adesione a procedure di emersione come la voluntary disclosure o il ravvedimento operoso non incide, di per sé, sul diritto al rimborso dell'imposta già trattenuta all'estero, se la doppia imposizione risulta altrimenti dimostrata e la fonte sovraordinata ne consente l'eliminazione.
- L'irrilevanza della mancata indicazione del reddito estero nella dichiarazione non può essere trasformata in una sanzione indiretta che impedisca il rimborso dell'euroritenuta, quando la disciplina speciale consente comunque di neutralizzare la doppia imposizione.
- Nel sistema della voluntary disclosure, la confessione del contribuente riguarda l'emersione delle attività estere e dei redditi connessi, ma non preclude la richiesta di rimborso di ritenute estere già subite in applicazione della normativa sovranazionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33118/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33122/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33127/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33130/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33131/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33134/2023 del 29/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →