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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5102/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pezzoni era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. n. 58/1998) per avere, in concorso con Savkur Arun, creato e diffuso notizie false circa l'esistenza di un consorzio capeggiato da "Evergreen LLC" e con il coinvolgimento della "Singapore Airlines SA" interessato all'acquisto della Alitalia S.p.A., predisponendo una lettera di manifestazione di interesse e diffondendo dichiarazioni alla stampa atte a influenzare il mercato. Con ricorso per cassazione il Pezzoni ha censurato la valutazione dell'elemento soggettivo (dolo), la metodologia di accertamento dell'elemento oggettivo (idoneità a alterare il prezzo), la determinazione della pena e la subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno.

La decisione

La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i principali motivi di ricorso relativi alla valutazione del dolo, dell'idoneità manipolativa e alla determinazione della pena, confermando la correttezza del giudizio di merito sulla responsabilità. Tuttavia, ha annullato la sentenza impugnata, agli effetti penali, perché il reato era estinto per prescrizione (termine massimo di quindici anni, decorso il 12/03/2023). Agli effetti civili il ricorso è stato rigettato. È stata altresì disposta la condanna di Pezzoni alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute da CONSOB nel presente grado per euro 5.000,00.

Norme richiamate

  • art. 185 d.lgs. n. 58/1998 (TUF)

    Il reato ha natura di reato di mera condotta e di pericolo concreto: non richiede la concreta variazione del prezzo dello strumento finanziario. L'idoneità ad alterare sensibilmente il prezzo va valutata ex ante in concreto con criterio di prognosi postuma.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla possibilità di rilevare cause di non punibilità: la Corte ricorda che, ove il ricorso sia ammissibile e il rapporto processuale validamente instaurato, è possibile rilevare la prescrizione; tuttavia l'orientamento delle Sezioni Unite impedisce di rilevare cause di non punibilità se il ricorso è inammissibile e non ha instaurato validamente il grado.

  • art. 62, n. 6 e art. 132 cod. pen.

    Riguardano la valutazione delle attenuanti e la determinazione della pena. La Corte conferma la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena e richiede motivazione sufficiente per eventuali scarti dal minimo edittale; il riconoscimento dell'attenuante del ravvedimento è valutato in concreto e può essere escluso se il ravvedimento non è efficace o spontaneo.

  • art. 163 e art. 165 cod. pen.

    Consentono al giudice, nell'ambito della sospensione condizionale della pena, di subordinare la condizione al risarcimento integrale del danno: la Corte ritiene legittima tale subordinazione se adeguatamente motivata e funzionale al fine rieducativo della pena e alla tutela della parte offesa.

  • art. 1710 cod. civ.

    Citato dalla difesa come possibile quadro giustificativo delle attività svolte dal ricorrente (mandato). La Corte osserva che la riconducibilità di atti al mandato non esclude automaticamente la responsabilità penale se sussistono consapevolezza e dolo.

  • art. 164 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla finalità rieducativa della sospensione condizionale della pena e alla rilevanza del ravvedimento nel riconoscimento di attenuanti o benefici.

Massime di principio

  • Il reato di manipolazione di cui all'art. 185 TUF è un reato di condotta e di pericolo concreto: non è necessario provare una variazione effettiva del prezzo; rileva l'idoneità ex ante della condotta a influenzare il mercato, valutata con prognosi postuma.
  • In cassazione le censure sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione fattuale sono inammissibili se mirano a una rivalutazione della prova; per ottenere accoglimento occorre dimostrare travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione riscontrabile "ictu oculi" nel testo della sentenza.
  • La rilevanza delle dichiarazioni rese alla stampa dipende non solo dalla frequenza dei contatti ma soprattutto dal contenuto, dal contesto (es. situazione finanziaria dell'impresa) e dalle tempistiche: anche una singola, ben collocata diffusione può essere idonea a influenzare il mercato.
  • La prescrizione può estinguere il reato anche dopo una sentenza di appello se il termine prescrizionale matura successivamente; la valutazione della prescrizione va fatta tenendo conto delle sospensioni del termine e dell'effettiva decorrenza.
  • Il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno: si tratta di facoltà motivabile che prende in considerazione sia l'interesse pubblico alla rieducazione sia l'interesse della parte offesa alla riparazione del danno.
  • Le valutazioni degli organi amministrativi (es. CONSOB) circa rilevanze disciplinari o negligenti non vincolano automaticamente il giudice penale; la responsabilità penale richiede valutazione autonoma degli elementi di dolo o colpa.

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