Cassazione Penale, Sentenza n. 27132/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP per il reato di truffa aggravata. Il ricorrente contestava la corretta applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 640, comma secondo, n. 2-bis (minorata difesa per contesto digitale) sostenendo che la trattativa, pur iniziata su piattaforma pubblica, si era poi sviluppata con contatti diretti (messaggi e conversazioni telefoniche, c.d. punto-punto), escludendo quindi la condizione di vulnerabilità tipica della contrattazione interamente online. Contestava inoltre la rilevanza del danno patrimoniale ai fini dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata. Ha rinviato il procedimento al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio, con l'indicazione che il giudice di merito debba valutare concretamente se, nelle modalità effettive delle trattative (contatti diretti successivi alla pubblicazione su piattaforma), si sia comunque determinata una situazione di minorata difesa effettiva e se l'agente ne abbia effettivamente approfittato, argomentando specificamente il convincimento. Il secondo motivo (riguardante il danno patrimoniale rilevante) è stato ritenuto assorbito dalla decisione sul primo motivo.
Norme richiamate
art. 640, comma secondo, n. 2-bis, cod. pen.
L'aggravante della "minorata difesa" per il contesto digitale si applica solo se, nella concreta dinamica fattuale, la contrattazione è rimasta sostanzialmente a distanza su piattaforma, creando un'effettiva sproporzione informativa e di controllo a favore dell'agente; non è integrata automaticamente dall'avvio della trattativa online se poi sono intervenuti contatti diretti che hanno ridotto la vulnerabilità della vittima.
art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen.
La circostanza aggravante riferita a tempo/luogo/persona richiede che dall'elemento posto a base dell'aggravante sia derivato un concreto ostacolo alla difesa pubblica o privata e che l'agente ne abbia effettivamente approfittato; la motivazione deve indicare i ragioni fattuali che dimostrino tale sperequazione.
art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen.
L'aggravante per avere provocato un danno patrimoniale di rilievo richiede una valutazione della rilevanza del danno collegata all'offesa penale, valutazione che, nel caso concreto, è subordinata all'esito dell'accertamento sull'aggravante della minorata difesa.
art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
La sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) può giustificare misure detentive solo se sorretta da un adeguato convincimento sulle modalità dei fatti e sulla personalità del soggetto; se la qualificazione aggravata del reato è incerta, il fondamento della misura può venire meno.
art. 309 cod. proc. pen.
Competenza del Tribunale in funzione di giudice del riesame per le ordinanze cautelari; qui richiamato quale parametro procedurale del provvedimento impugnato.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali del ricorso per cassazione: ammessa la censura quando dalla configurabilità o meno di una specifica aggravante dipende la legittimità della misura cautelare contestata.
Massime di principio
- Quando l'esistenza di un'aggravante è il presupposto determinante per la legittimità di una misura cautelare detentiva, è ammissibile in cassazione impugnare la configurabilità di tale aggravante anche senza contestare direttamente il quadro indiziario generale.
- L'aggravante della minorata difesa legata al contesto digitale richiede una valutazione fattuale concreta: non basta la mera commissione del reato attraverso strumenti informatici, occorre dimostrare che la trattativa si è svolta integralmente a distanza e che ciò ha effettivamente ostacolato la difesa della vittima.
- Se la trattativa è iniziata su una piattaforma ma si è poi sviluppata con contatti diretti (messaggi privati, conversazioni telefoniche, incontri), la presunzione di vulnerabilità collegata alla contrattazione telematica può venire meno; spetta al giudice di merito accertare e motivare tale circostanza.
- La prova che l'agente abbia "approfittato" della condizione di minorata difesa richiede indicazioni specifiche e non può fondarsi su presunzioni astratte; la motivazione deve enucleare come e perché la condotta abbia concretamente ampliato la sperequazione informativa.
- La rilevanza del danno patrimoniale come aggravante va valutata in concreto e può rimanere assorbita o subordinata all'accertamento di altre circostanze (come la minorata difesa) decisive per la qualificazione del reato e per le esigenze cautelari.
- In sede di riesame o rinvio, il giudice deve fornire specifica, puntuale motivazione sulle condizioni di contesto e sul modo in cui esse hanno influito sulle esigenze cautelari; la mancanza di tale analisi legittima un annullamento e rinvio.
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