Cassazione Penale, Ordinanza n. 23700/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare. Deduce due censure: primo, il giudice di merito avrebbe sottovalutato gli elementi favorevoli emergenti dalla relazione UEPE e dalle sue dichiarazioni, formulando un giudizio prognostico negativo sul pericolo di recidiva fondato solo sul suo precedente penale; secondo, lamenta l'omessa notifica del provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena del 22 febbraio 2023, assumendo che ciò determini la nullità assoluta e insanabile degli atti successivi. Con memoria insiste nei motivi e chiede l'assegnazione del procedimento alla Prima Sezione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente esercitato il potere discrezionale nella valutazione della meritevolezza del richiedente e dell'idoneità della misura al reinserimento sociale, esaminando tutte le risultanze trattamentali, comprese quelle sfavorevoli. In particolare, la motivazione valorizza l'assenza di una reale revisione critica e la persistente spinta criminogena connessa alla cronica dipendenza da alcolici. Quanto al secondo motivo, lo giudica eccentrico perché riferito a un diverso provvedimento, di competenza del giudice dell'esecuzione, non allegato al ricorso, con conseguente difetto di autosufficienza. Segue condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
La concessione delle misure alternative è rimessa a una valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare la meritevolezza del condannato e l'idoneità del beneficio al reinserimento sociale, senza automatismi.
art. 47 ord. pen.
Nel valutare l'affidamento in prova il giudice può utilizzare le relazioni degli organi di osservazione ma non è vincolato ai giudizi ivi espressi; deve apprezzare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita in relazione alle esigenze rieducative e alla pericolosità residua.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'irritualità dell'impugnazione.
Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi
Richiamata quale precedente sul carattere discrezionale della concessione delle misure alternative e sulla verifica della meritevolezza e dell'idoneità del beneficio.
Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo
Richiamata per il principio di gradualità nella concessione dei benefici penitenziari, coerente con il trattamento rieducativo.
Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari
Richiamata per il principio di gradualità dei benefici penitenziari quale espressione di un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative.
Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara
Richiamata per il principio di gradualità nella concessione dei benefici penitenziari.
Massime di principio
- La concessione delle misure alternative alla detenzione non costituisce un automatismo, ma richiede una valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza sulla meritevolezza del richiedente e sull'idoneità del beneficio a favorire il reinserimento sociale.
- Il giudice di sorveglianza può valorizzare sia elementi favorevoli sia elementi sfavorevoli emersi dall'osservazione trattamentale; non è vincolato alle conclusioni dell'UEPE o di altri organi di osservazione.
- Il diniego di una misura alternativa è legittimo quando la motivazione dia conto in modo non illogico dell'assenza di reale revisione critica e della permanenza di fattori di pericolosità o di spinta criminogena.
- Le censure di legittimità devono essere pertinenti al provvedimento impugnato e rispettare l'onere di autosufficienza del ricorso; questioni relative ad atti diversi e non allegati non possono essere utilmente dedotte.
- La gradualità nella concessione dei benefici penitenziari è principio coerente con la finalità rieducativa della pena e con la valutazione prognostica del percorso del condannato.
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