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Sentenza

Sentenza n. 2268/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda-OMISSIS- inoltrata in data 22.4.2025) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Giustizia amministrativa202513509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, presentata il 22 aprile 2025. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza adottare il provvedimento richiesto. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del silenzio e chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, la condanna all'adozione di un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il termine massimo per la conclusione del procedimento, individuato in 120 giorni, risultava scaduto il 20 agosto 2025. Il Collegio ha dato atto della rilevante mole di domande analoghe, superiore a 26.500, della complessità delle questioni giuridiche e della necessità di assicurare un'istruttoria adeguata, ma ha ritenuto tali circostanze insufficienti a giustificare il mancato provvedimento oltre il termine previsto.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato la sussistenza delle condizioni per il giudizio contro il silenzio, rilevando che il Ministero non aveva ancora concluso il procedimento nonostante fosse decorso il termine massimo previsto dalla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Le difficoltà organizzative, l'elevato numero delle istanze, la complessità delle questioni interpretative e la delicatezza degli interessi coinvolti possono spiegare il ritardo, ma non lo rendono legittimo né esonerano l'amministrazione dall'obbligo di provvedere. Il Ministero è stato quindi ordinato di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. È stato nominato, per il caso di persistente inerzia, il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, disponendo che provveda entro gli ulteriori 90 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Consente l'azione contro il silenzio dell'amministrazione e l'accertamento dell'obbligo di provvedere quando l'amministrazione non conclude il procedimento nei termini.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito avverso il silenzio e consente al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere, nonché di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 16 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni; Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    La disposizione impone all'autorità competente di verificare la completezza della domanda e di adottare il provvedimento sul riconoscimento entro il termine previsto; il TAR lo considera, nel caso concreto, pari complessivamente a 120 giorni.

  • art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito nella legge 29 luglio 2024, n. 106

    È richiamato quale intervento legislativo volto ad affrontare la situazione relativa al riconoscimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero.

  • decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77

    È richiamato quale atto di recente attuazione dell'intervento legislativo in materia di riconoscimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro il silenzio, il superamento del termine previsto per la conclusione del procedimento, senza adozione di un provvedimento espresso, integra l'inerzia illegittima dell'amministrazione e legittima l'accertamento dell'obbligo di provvedere.
  • L'elevato numero delle istanze, le difficoltà organizzative, la complessità delle questioni giuridiche e la delicatezza degli interessi coinvolti non esonerano l'amministrazione dal rispetto del termine procedimentale né giustificano il protrarsi indefinito del silenzio.
  • In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione e concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dall'art. 16 d.lgs. 206/2007.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per provvedere e nominare contestualmente un commissario ad acta, con un termine ulteriore, per il caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioIstruttoria processualeGiudizio di ottemperanzaRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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