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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32169/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la revoca del decreto ingiuntivo e la valutazione del giudice di merito circa la mancanza di prova sufficiente dell'avvenuta conclusione del contratto di fornitura. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una ditta per il pagamento di corrispettivi relativi a forniture di materiali da cantiere asseritamente eseguite in favore di una società consortile. La società resistente, parte consorziata della compagine cui erano riferite le forniture, ha proposto appello e la Corte d'appello ha revocato il decreto ingiuntivo ritenendo non provata in modo adeguato l'effettiva conclusione del contratto di fornitura posto a base della pretesa creditoria. La ditta ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione di norme sostanziali e speciali in tema di forma del contratto e prova, sostenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente richiesto la forma scritta ad substantiam e un rigore probatorio eccedente l'ordinaria disciplina; 2) omesso esame del fatto decisivo consistente nella mancata contestazione della conclusione del contratto; 3) omesso esame della sottoscrizione di nove cambiali rilasciate in favore della ricorrente quale prova dell'avvenuta conclusione del rapporto; 4) omesso esame della sufficienza delle firme degli autisti che ritiravano il materiale presso la fornitrice a dimostrare l'esecuzione delle forniture; 5) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la condanna alle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione della forma scritta era stata evocata dalla Corte territoriale solo incidentalmente, mentre la ratio decidendi stava nell'assenza di prova della conclusione del contratto; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la non contestazione opera solo per fatti noti alla parte e non per fatti ignoti, e la ricorrente non aveva dimostrato che la resistente conoscesse la conclusione del contratto tra la ditta e la società consortile; ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito e non specificavano la decisività dei fatti storici allegati, richiamando i limiti del sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo vigente; ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, meramente conseguenziale all'eventuale accoglimento dei precedenti.

Norme richiamate

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la tesi della forma/struttura del contratto, ma la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva, ritenendo la censura inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi

  • art. 1350 c.c.

    invocato in relazione alla pretesa necessità della forma scritta, ma ritenuto non decisivo ai fini della decisione

  • art. 2729 c.c.

    citato dalla ricorrente in tema di prova presuntiva; la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a contestare la valutazione di merito

  • L. n. 109/1994

    richiamata dalla ricorrente quale normativa speciale del rapporto, senza che la Corte ne traesse una regola decisiva, reputando irrilevante il profilo rispetto alla mancanza di prova del contratto

  • L.R. Sicilia n. 7/2002

    citata unitamente alla legge statale sui lavori pubblici; non considerata decisiva perché la sentenza è stata sorretta dall'assenza di prova della conclusione del contratto

  • art. 1292 c.c.

    citato dalla ricorrente, ma non trattato come norma risolutiva della controversia

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ha confermato che era onere della parte attrice provare la conclusione del contratto e quindi il credito azionato

  • art. 13 L. n. 109/1994

    invocato dalla ricorrente, ma non decisivo nel giudizio di legittimità

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in tema di non contestazione; la Corte ha precisato che il principio opera solo per fatti comuni o noti alla parte, non per fatti ignoti

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale evocata per i motivi di violazione di legge

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    la Corte ha ribadito che il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori o la richiesta di nuova valutazione del merito

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per censurare la liquidazione delle spese, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché meramente conseguenziale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    menzionato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012

    richiamato per delimitare il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che non confronta la vera ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile: non è sufficiente colpire affermazioni incidentali o argomentazioni di corredo.
  • Il principio di non contestazione opera solo con riguardo a fatti che la parte convenuta conosce o può conoscere; non può presumersi la conoscenza di circostanze relative a rapporti intercorsi esclusivamente tra altri soggetti.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. post riforma consente di censurare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mancata valorizzazione di singoli mezzi di prova né la richiesta di una nuova lettura del materiale istruttorio.
  • In tema di credito da fornitura, resta a carico dell'attore la prova della conclusione del contratto e del fondamento del credito azionato; in difetto, il decreto ingiuntivo va revocato o la domanda va rigettata.
  • La censura sulle spese processuali è inammissibile quando dipende integralmente dall'accoglimento di motivi principali che, invece, risultano infondati o inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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