Cassazione Penale, Sentenza n. 27032/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 26/04/2022 che aveva confermato la condanna per rapina aggravata. Il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione nel riconoscimento della recidiva semplice facoltativa, per mancata specifica valutazione del rapporto tra precedenti e fatto contestato; (ii) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato la sentenza limitatamente al riconoscimento della recidiva e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, perché mancava la motivazione specifica sul rapporto tra precedenti e reato attuale. Il secondo motivo è stato invece rigettato: il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato in relazione alle gravi modalità del fatto (uso di pistola, minaccia al volto), quindi insindacabile in cassazione.
Norme richiamate
Decreto-Legge 137/2020, articolo 23, comma 8
art. 23, comma 8 D.L. 137/2020
Riferimento procedurale per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la Cassazione ha indicato che il ricorso è stato trattato con le modalità previste dal comma.
Codice penale, articolo 62, n. 6
L'art. 62 n.6 (attenuanti speciali/attenuanti equivalenti) è stato richiamato nel bilanciamento operato dal giudice di merito; la Cassazione osserva che la recidiva non può essere semplicisticamente equiparata o bilanciata senza motivazione concreta sul rapporto tra precedenti e reato attuale.
Codice penale, articolo 133
Indica i criteri di determinazione della pena e i fattori che il giudice deve valutare; la Corte ha ricordato che ai fini della rilevazione della recidiva il giudice deve esaminare, in concreto e secondo i criteri di questo articolo, il rapporto tra i precedenti e il fatto attuale.
Massime di principio
- Il riconoscimento della recidiva facoltativa richiede una specifica motivazione: il giudice deve indicare in che modo i precedenti influenzino la pericolosità sociale dell'imputato e il rapporto causale o indicativo tra condotte pregresse e reato attuale.
- Non è sufficiente richiamare genericamente la gravità del fatto o la presenza di precedenti: bisogna valutare concretamente, secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p., se la condotta pregressa dimostra una perdurante inclinazione al delitto.
- La mancanza di motivazione adeguata sul punto della recidiva comporta l'annullamento parziale della decisione e il rinvio per un nuovo giudizio limitato a quella questione.
- Quanto al diniego delle attenuanti generiche, basta una motivazione non manifestamente illogica che si riferisca agli elementi ritenuti decisivi (ad es. gravità delle modalità, uso di arma); il giudice di merito non è obbligato a esaminare esegeticamente tutti gli elementi favorevoli.
- In impugnazioni in Cassazione il Pubblico Ministero può chiedere l'inammissibilità, ma la Corte valuta comunque i motivi notificati e può annullare parzialmente se rileva vizi decisivi nella motivazione di merito.
Testo integrale
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