Sentenza n. 1350/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’11 maggio 2026 del nulla osta del 14 ottobre 2025 alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro non stagionale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto un permesso per lavoro stagionale il 20 marzo 2024, scaduto il 20 settembre 2024. Aveva chiesto la conversione già il 21 marzo 2024, ma la prima istanza era stata respinta il 14 maggio 2025 perché non aveva maturato il requisito minimo di giornate lavorate prima della domanda; il diniego non era stato impugnato. Il 2 ottobre 2025 aveva presentato una seconda istanza, quando il permesso era scaduto da oltre un anno; la Prefettura aveva rilasciato il nulla osta il 14 ottobre 2025 e successivamente lo aveva revocato, ritenendo tardiva la domanda. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e motivazione per non avere considerato la prima domanda tempestiva. Con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, sostenendo che non fosse previsto un termine decadenziale per la conversione. Con il terzo ha contestato la sproporzione di equiparare chi non si era attivato prima della scadenza a chi aveva presentato tempestivamente una prima domanda e aveva continuato a lavorare. Con il quarto ha lamentato che la revoca non specificasse quali documenti mancassero e perché fossero essenziali o non integrabili. Con il quinto ha dedotto lesione dell’affidamento e carenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla revoca, oltre a omessa ponderazione della situazione lavorativa e dell’assenza di condotte elusive. Con il sesto ha denunciato difetto di motivazione e violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 per mancata considerazione di elementi sopravvenuti favorevoli.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi. Il primo è infondato perché la prima istanza, pur presentata prima della scadenza, era stata respinta con un diniego del 14 maggio 2025 divenuto inoppugnabile e non poteva rilevare ai fini della distinta istanza del 2 ottobre 2025. Il secondo è respinto: la conversione presuppone un permesso ancora esistente e non può essere richiesta dopo la scadenza; secondo il precedente della Sezione richiamato, è al più ammissibile entro sessanta giorni dalla scadenza, termine comunque superato. Il terzo è infondato perché un’istanza tempestiva ma priva dei requisiti essenziali non produce un effetto prenotativo che consenta di far retroagire alla sua data gli effetti di una successiva domanda tardiva; tale effetto non è previsto dalla legge e permetterebbe di eludere il termine. Il quarto è manifestamente infondato: la documentazione richiesta era stata prodotta e la sola ragione ostativa rimasta era la tardività. Il quinto è infondato perché il nulla osta rilasciato senza previa verifica dei presupposti non fonda un affidamento tutelabile contro la revoca, che l’art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998 impone al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi. Il sesto è infondato: l’art. 5, comma 5, riguarda elementi favorevoli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento, e non consente di sanare la decadenza derivante dalla presentazione tardiva dell’istanza. Il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato a rifondere le spese, liquidate in euro 2.500,00, oltre rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
La legge non prevede espressamente un termine decadenziale per chiedere la conversione di un permesso per lavoro da stagionale a non stagionale, e tuttavia tale termine si desume dalla natura stessa dell’istituto della conversione, la quale presuppone l’esistenza di un permesso da convertire, che sia ancora in vigore: non si può infatti convertire un permesso che non esiste più perché scaduto.
La conversione del permesso stagionale presuppone che il titolo sia ancora in vigore. In mancanza di un termine espresso, il TAR ricava un limite temporale dalla natura dell’istituto e richiama, al più, il termine di sessanta giorni dalla scadenza previsto per i rinnovi.
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998
Tutt’al più si può ammettere che l’istanza di conversione sia presentata entro sessanta giorni dalla scadenza del permesso stagionale, come stabilito per i rinnovi dei permessi (cfr. art. 13, comma 2, lett. b), termine che nel caso di specie è stato comunque superato, giacché il permesso per lavoro stagionale scadeva l’1.11.2024 e il ricorrente ne ha chiesto la conversione il 20.1.2025, cioè dopo 80 giorni dalla scadenza.
Il termine di sessanta giorni stabilito per i rinnovi è assunto, per analogia sistematica, come limite massimo entro cui può essere presentata la domanda di conversione dopo la scadenza del permesso stagionale.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La disposizione, dunque, presuppone che sia stata presentata tempestivamente un’istanza, e non può essere invocata per sanare la decadenza nella quale si sia incorsi per avere presentato l’istanza tardivamente, essendo peraltro la decadenza irrimediabile.
La valutazione degli elementi sopravvenuti favorevoli non sana la decadenza causata dalla presentazione tardiva dell’istanza; essa presuppone una domanda tempestiva.
art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998
Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.
Accertati successivamente gli elementi ostativi, la revoca del nulla osta è conseguenza imposta dalla legge; il rilascio iniziale senza verifica dei presupposti non genera un affidamento tutelabile sulla stabilità del titolo.
art. 24, commi 1, 7, 8, 9 e 10, d.lgs. 286/1998
Diversamente opinando, potrebbe essere chiesta la conversione di un permesso scaduto da mesi o addirittura da anni, regolarizzando così uno straniero rimasto irregolarmente per molto tempo sul territorio nazionale, in contrasto con la logica complessiva del sistema dei permessi per lavoro.
La disciplina del lavoro stagionale, nel suo complesso, esclude che la conversione possa essere domandata indefinitamente dopo la scadenza: una simile lettura contrasterebbe con i limiti temporali del lavoro stagionale, con l’obbligo di rientro e con la disciplina dei flussi e delle quote.
art. 3, comma 4, d.lgs. 286/1998
Verrebbe inoltre aggirato il sistema delle quote d’ingresso di cui all’art. 3, comma 4.
Ammettere la conversione sine die, consentendola fuori quota anche molto tempo dopo la scadenza del permesso stagionale, aggirerebbe il sistema delle quote d’ingresso.
Massime di principio
- La conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale presuppone, per la sua stessa natura, un titolo ancora in vigore; non è consentito chiedere la conversione sine die dopo la scadenza. La decisione ammette, al più, la presentazione entro sessanta giorni dalla scadenza, applicando sistematicamente il termine previsto per i rinnovi.
- Una precedente domanda di conversione tempestiva ma priva dei requisiti sostanziali, e definitivamente respinta, non produce un effetto prenotativo: non consente di far retroagire alla data della prima domanda gli effetti di una successiva istanza, presentata tardivamente ma corredata dei requisiti.
- L’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 consente di considerare elementi favorevoli esistenti e formalmente rappresentati, o comunque conosciuti dall’Amministrazione, al momento dell’adozione del provvedimento; non può essere invocato per sanare la decadenza derivante dalla tardività dell’istanza.
- Quando, dopo il rilascio del nulla osta, siano accertati gli elementi ostativi previsti dalla legge, la revoca consegue in via obbligatoria; il rilascio originario senza previa verifica dei presupposti non fonda un legittimo affidamento alla conservazione del titolo.
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