Cassazione Penale, Sentenza n. 46787/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Rovereto per il reato di inosservanza di pene accessorie (art. 389 cod. pen.). Il Tribunale aveva ritenuto che la pena accessoria di cui all'art. 32-bis cod. pen. non costituisse una pena in senso proprio ma soltanto una parziale incapacita civilistica, escludendo così la configurabilita del reato previsto dall'art. 389 cod. pen. La Procura ha sostenuto che tale interpretazione e contraria alla lettera e alla ratio della norma: l'art. 32-bis impone un divieto/interdizione di esercitare uffici direttivi o di rappresentanza e la violazione di tale divieto integra il reato di cui all'art. 389 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo che il Tribunale avesse errato nel considerare l'art. 32-bis cod. pen. come mera incapacitazione civilistica. La Corte ha affermato che l'art. 32-bis e le altre pene accessorie hanno natura punitiva e interdittiva e che la violazione dei divieti ivi previsti integra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 389 cod. pen. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Rovereto in diversa persona fisica; le questioni probatorie sollevate dalla difesa sono state ritenute inammissibili nella sede di legittimità in quanto attengono a fatti da accertare nel merito.
Norme richiamate
art. 389 cod. pen.
Costituisce il reato di inosservanza di pene accessorie; l'elemento oggettivo e la trasgressione di obblighi o divieti inerenti alla pena accessoria, sia essi disciplinati dal codice penale o da altre norme.
art. 32-bis cod. pen.
E una pena accessoria che comporta l'interdizione dall'esercizio di uffici direttivi e di rappresentanza nelle persone giuridiche e nelle imprese; ha natura interdittiva e punitiva e il suo rispetto e obbligatorio, la violazione puo integrare il reato di cui all'art. 389 cod. pen.
art. 20 cod. pen.
Conferma che le pene accessorie sono effettivi effetti penali della condanna e conseguono di diritto alla condanna, senza che sia necessaria una enunciazione espressa nella sentenza.
art. 19 cod. pen.
Elenca e qualifica le pene accessorie, specificandone la funzione e la possibilita di applicazione congiunta ad altre pene.
art. 37 cod. pen.
Regola la determinazione della durata delle pene accessorie applicate in relazione alla pena principale.
art. 1418 cod. civ.
Stabilisce la nullita degli atti contrari a norme imperative; la Corte ha rimarcato che l'effetto civilistico di invalidita non esclude la sanzione penale prevista per la violazione della pena accessoria.
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Richiamato in analogia: anche la pena accessoria prevista in materia fallimentare (inabilitazione all'esercizio di uffici direttivi) e stata considerata dalla giurisprudenza come suscettibile di integrare il reato di cui all'art. 389 cod. pen. qualora violata.
legge n. 689 del 24 novembre 1981
Ha esteso e rafforzato il novero delle pene accessorie e la loro sanzionabilita penale, introducendo la portata deterrente e punitiva della fattispecie di cui all'art. 389 cod. pen.
legge n. 262 del 28 dicembre 2005
Ha ampliato la sfera di applicazione dell'art. 32-bis includendo ulteriori categorie di soggetti, rafforzandone la funzione repressiva in materia economico-imprenditoriale.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in L. n. 176/2020
Norma procedurale che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta, metodo utilizzato nel procedimento in esame.
Massime di principio
- L'art. 32-bis cod. pen. e le analoghe pene accessorie hanno natura punitiva e interdittiva: non possono essere interpretate come mere incapacitazioni civilistiche prive di rilevanza penale.
- La violazione di un divieto o obbligo inerente a una pena accessoria integra il reato previsto dall'art. 389 cod. pen.; la rilevanza civilistica (nullita degli atti) non esclude la rilevanza penale.
- Il controllo di legittimita in Cassazione e limitato a questioni di diritto; accertamenti di fatto o valutazioni probatorie sollevate dalla difesa devono essere svolti in sede di merito.
- Le pene accessorie conseguono automaticamente alla condanna quando previste dalla norma e producono effetti indipendenti dalla espressa enunciazione nella sentenza.
- Se un condannato continua a esercitare gli uffici o i poteri vietati durante il periodo di interdizione, il pubblico ministero puo promuovere azione penale per inosservanza delle pene accessorie e la sentenza di merito che escluda automaticamente la rilevanza penale per motivi di mera interpretazione civilistica puo essere impugnata in Cassazione.
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