Cassazione Penale, Sentenza n. 33442/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il titolo cautelare genetico (ordinanza GIP Trib. Napoli 6/9/2022) per: partecipazione alla associazione di stampo mafioso denominata "clan Sangermano" (capo 1); detenzione abusiva di armi comuni da sparo in data 4/12/2016 (capo 26); rapina pluriaggravata con porto di arma in data 16/17/10/2016 (capi 32 e 33). Il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) carenza di gravità indiziaria sul capo 1 (assenza di dichiarazioni di collaboratori riferite a lui, presunta presenza legata al padre, contestazioni sull'episodio dell'"inchino", mancato riscontro della qualifica di "custode delle armi" e assenza di affectio societatis); 2) e 3) mancata valutazione adeguata della credibilità della persona offesa (Florian Madalin Tulca) e assenza della modalità mafiosa nella rapina; 4) assenza delle esigenze cautelari attuali, essendosi gli indizi specifici fermati al 2017 e non essendo dimostrata la sua attuale appartenenza al sodalizio dopo il decesso del padre.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione del Tribunale di Napoli: il richiamo per relationem al titolo cautelare è legittimo in assenza di specifiche contestazioni; l'assenza di dichiarazioni dei collaboratori riferite al ricorrente non è determinante dato che le dichiarazioni provengono da clan contrapposti; le intercettazioni e le videoriprese costituiscono indicatori logici idonei a fondare la gravità indiziaria e il ruolo attribuito al ricorrente (es. ruolo di "sentinella" e custodia armi); gli aspetti attinenti alla credibilità della persona offesa e la valutazione di singole intercettazioni richiedono una rivalutazione di merito non consentita in questa sede, salvo travisamento della prova o manifesta illogicità, condizioni non riscontrate; la presunzione relativa ex lege connessa al capo associativo è stata adeguatamente attualizzata dal Tribunale attraverso elementi che documentano la perdurante operatività del clan, giustificando le esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la costituzione del Tribunale che ha pronunciato l'ordinanza; indica la composizione del Tribunale in determinate ipotesi processuali
Presunzione relativa ex lege connessa alla fattispecie associativa
Il Tribunale ha fatto riferimento alla presunzione prevista dalla normativa e dalla giurisprudenza secondo cui la sussistenza della fattispecie associativa può giustificare esigenze cautelari, purché la presunzione sia attualizzata con elementi fattuali che ne dimostrino la perdurante operatività
Giurisprudenza: Sez. U. n. 22471 del 26/02/2015 (rv 263715)
Principio evocato secondo il quale la Corte di legittimità non può reinterpretare il contenuto di intercettazioni e prove in fatto salvo il travisamento della prova o la manifesta illogicità/irragionevolezza della motivazione
Massime di principio
- In sede di impugnazione cautelare in Cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti e delle prove: le censure che richiedono una nuova valutazione probatoria sono inammissibili salvo travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione
- L'assenza di dichiarazioni di collaboratori specificamente riferite al ricorrente non esclude automaticamente la gravità indiziaria se vi sono altri elementi probatori (intercettazioni, videoriprese, riscontri oggettivi) che ne indicano il ruolo
- Le intercettazioni e le videoriprese possono costituire indicatori logici idonei a fondare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, soprattutto se ricostruiscono ruoli ripetuti e funzioni (es. controllo del territorio, custodia armi)
- Le contestazioni sulla credibilità della persona offesa o su singoli elementi probatori sono più efficaci se mirano a dimostrare travisamento della prova o palesi contraddizioni; altrimenti restano questioni di merito non suscettibili di tutela in Cassazione
- La presunzione relativa collegata al reato associativo può essere utilizzata per mantenere misure cautelari se il giudice dimostra, con elementi attuali, la perdurante operatività del gruppo e l'assenza di elementi di recesso del singolo
- Per impugnare con successo una misura cautelare è strategico focalizzarsi su vizi di motivazione (illogicità, contraddittorietà, mancato esame di elementi decisivi) e dimostrare la non attualità delle esigenze cautelari con elementi concreti di disimpegno o di cessazione dell'operatività
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