Cassazione Penale, Sentenza n. 20030/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione motivata per vizi di motivazione relativi alle esigenze cautelari. Il ricorrente ha dedotto che le condotte attribuite sono risalenti e di scarsa entità (storni di piccola entità), che mancava il concreto e attuale pericolo di reiterazione, che venivano meno le esigenze cautelari di natura probatoria in quanto vi è stata completa ammissione dei fatti e sono scaduti i termini delle indagini preliminari, e che era stata depositata istanza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., circostanza non considerata dal Tribunale.
La decisione
Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il Tribunale di Palermo non aveva considerato la sopravvenuta istanza di applicazione della pena e che, pur avendo dato atto della natura confessoria delle dichiarazioni del Filì (venendo così meno le esigenze probatorie), il Tribunale aveva collegato in modo manifestamente illogico tale situazione a un rafforzamento delle esigenze di prevenzione speciale, senza valutare l'esistenza della misura interdittiva già applicata, l'allontanamento dall'ufficio dove sono stati commessi i fatti e la risalente temporalità delle condotte. Per questi motivi è stata annullata l'ordinanza impugnata e il provvedimento è stato rinviato al Tribunale di Palermo per nuovo esame.
Norme richiamate
codice penale, art. 615-ter
La norma è stata richiamata per inquadrare le operazioni anomale sulle banche dati (accesso/alterazione illecita di sistemi informatici). Il giudice ha ritenuto che, data la natura confessoria delle dichiarazioni e le circostanze fattuali (allontanamento dall'ufficio, risalente temporalità), le esigenze cautelari di natura probatoria legate a questo capo si erano ridotte.
codice penale, art. 640-ter
La norma è stata evocata in relazione ai reati di frode informatica connessi agli storni di somme sui tributi locali. Il provvedimento impugnato aveva considerato tali fatti per valutare la sussistenza della misura cautelare, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione non abbia considerato adeguatamente la confessione, la scarsa entità degli storni e la sopravvenuta istanza di applicazione della pena.
codice di procedura penale, art. 444
L'istanza di definizione del procedimento con applicazione della pena prevista dall'art. 444 c.p.p., depositata dal ricorrente, è stata considerata dal giudice di legittimità elemento sopravvenuto significativo che il Tribunale non aveva valutato: la sua esistenza attenua le esigenze cautelari e richiede nuova valutazione del mantenimento della misura.
Massime di principio
- La confessione e la piena ammissione dei fatti riducono le esigenze cautelari di natura probatoria; il giudice deve valutare se permangono esigenze di altra natura (es. special preventiva) con motivazioni specifiche e non contraddittorie.
- La presentazione di una istanza di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.) costituisce circostanza sopravvenuta rilevante e deve essere considerata nella valutazione della sussistenza della misura cautelare.
- La risalente temporalità delle condotte e l'allontanamento dell'indagato dall'ambiente in cui sono state commesse attenuano il concreto pericolo di reiterazione e devono essere valutati, soprattutto se sono già adottate misure interdittive o amministrative.
- La gravità materiale (entità economica limitata) dei fatti è elemento da valutare nel bilanciamento delle esigenze cautelari; non può però essere l'unico criterio, ma contribuisce a ridurre la necessità di misure piu' afflittive quando connessa ad altri elementi attenuanti.
- Il giudice è tenuto a motivare in modo logico e coerente la ricorrenza di esigenze di prevenzione speciale quando decide di aggravare o confermare misure cautelari nonostante elementi che sembrano ridurle; motivazioni vaghe o contraddittorie ne giustificano l'annullamento.
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