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Sentenza

Sentenza n. 2247/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300744

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere negativo della Soprintendenza sul mantenimento di opere oggetto di istanza di terzo condono edilizio e successivo diniego comunale dell'istanza di condono

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato nel 2004 un'istanza di condono ai sensi della legge n. 326/2003 per la sanatoria di un prefabbricato a uso abitativo e di un manufatto pertinenziale, realizzati entro il 31 dicembre 2002 su immobile sottoposto a vincolo paesaggistico. Impugnava il parere contrario della Soprintendenza deducendo: vizio della notificazione, perché effettuata soltanto presso il tecnico incaricato; difetto di motivazione per il richiamo non accompagnato dall'allegazione della circolare regionale n. 2/2022; violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; violazione della disciplina del terzo condono, difetto di istruttoria e illogicità, sostenendo la modesta consistenza delle opere e la natura relativa del vincolo; violazione dell'art. 17 della legge regionale n. 4/2003 per formazione del silenzio-assenso; violazione del principio di uguaglianza per il diverso trattamento rispetto a pratiche definite prima della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022. Con motivi aggiunti impugnava il successivo diniego comunale, deducendo l'illegittimità derivata dal parere soprintendentizio, il difetto di motivazione per mancata allegazione o riproduzione del parere, la violazione dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 per omessa indicazione dei termini e dell'autorità cui ricorrere, la violazione dell'art. 10-bis, nonché gli stessi vizi sostanziali relativi alla condonabilità delle opere e alla disparità di trattamento. In memoria finale deduceva inoltre l'irrilevanza degli atti impugnati per la presentazione di ulteriori istanze di compatibilità paesaggistica e di permesso di costruire in sanatoria.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto valida la notificazione del parere presso il domicilio eletto dal ricorrente presso il tecnico e, comunque, ha escluso che l'eventuale vizio di notificazione incidesse sulla validità dell'atto, avendo la comunicazione raggiunto il suo scopo e rilevando soltanto, eventualmente, ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem mediante richiamo alla circolare n. 2/2022, poiché l'atto richiamato era individuato e disponibile mediante accesso, senza necessità di allegazione o integrale riproduzione. Ha escluso la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, in ragione del carattere vincolato della decisione e dell'applicabilità dell'art. 21-octies, non essendo emersi elementi idonei a condurre a un diverso esito. Nel merito, ha affermato che il terzo condono in area vincolata è possibile soltanto quando ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003: anteriorità del vincolo rispetto alle opere, conformità urbanistica, riconducibilità dell'intervento alle opere di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 e parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, secondo cui il rinvio operato dalla legge regionale siciliana n. 15/2004 all'art. 32 del d.l. n. 269/2003 comprende anche i limiti sostanziali della sanatoria, sicché il vincolo paesaggistico relativo può essere ostativo al terzo condono. Nel caso concreto, il vincolo sull'arcipelago risultava anteriore alla realizzazione delle opere e il manufatto prefabbricato a uso abitativo, con annesso deposito, non rientrava comunque nelle opere di minore rilevanza; mancava inoltre il parere favorevole della Soprintendenza. Ha escluso la formazione del silenzio-assenso ex art. 17 della legge regionale n. 4/2003, perché tale disposizione riguarda diverse fattispecie di condono e uno specifico procedimento non attivato dal ricorrente. Ha escluso la disparità di trattamento, poiché l'attività amministrativa era vincolata e il nuovo quadro normativo risultava dalla pronuncia della Corte costituzionale, non dalla mera circolare regionale. Le censure riproposte contro il diniego comunale sono state respinte per le medesime ragioni. La mancata allegazione del parere soprintendentizio non ha inciso sulla legittimità della motivazione per relationem; l'omessa indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere integra una mera incompletezza rilevante ai fini della tempestività, non un vizio invalidante. Le nuove istanze di compatibilità paesaggistica e di sanatoria edilizia sono state ritenute riferibili a procedimenti diversi e inidonee a incidere sulla legittimità degli atti già adottati. Spese integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente la motivazione per relationem quando siano indicati gli atti richiamati e questi siano resi disponibili all'interessato; non è necessaria la loro allegazione o integrale riproduzione.

  • art. 3, comma 4, l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L'omessa indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere costituisce una mera incompletezza, non incidente sulla validità dell'atto quando il ricorso sia stato comunque proposto tempestivamente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il preavviso di rigetto è irrilevante quando il procedimento sia vincolato e sia dimostrato che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L'omissione del preavviso di rigetto non determina l'annullabilità quando, per la natura vincolata del potere e le circostanze del caso, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 32, comma 27, lettera d), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici

    Nel terzo condono, i vincoli paesaggistici anteriori alle opere possono impedire la sanatoria anche se non comportano inedificabilità assoluta; sono sanabili soltanto opere conformi urbanisticamente, anteriori al vincolo, di minore rilevanza e assistite dal parere favorevole dell'autorità vincolistica.

  • art. 24 l.r. Sicilia 15/2004

    dalla «data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni»

    Il rinvio regionale all'art. 32 del d.l. n. 269/2003 è integrale e comprende anche i limiti sostanziali alla condonabilità delle opere in area vincolata.

  • art. 17 l.r. Sicilia 4/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina specifiche istanze di condono relative a precedenti normative e uno speciale procedimento di definizione; non si applica al terzo condono ex l. n. 326/2003 oggetto della controversia, né determina in questo caso il silenzio-assenso.

  • art. 1, comma 1, l.r. Sicilia 19/2021

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 252/2022 nella parte interpretativa favorevole alla sanabilità delle opere in aree soggette a vincoli relativi.

  • art. 1, comma 39, l. 308/2004

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Riguarda un procedimento distinto di accertamento della compatibilità paesaggistica e la sua attivazione successiva non incide sulla legittimità dei provvedimenti adottati nell'ambito del procedimento di condono.

Massime di principio

  • Nel terzo condono edilizio disciplinato dall'art. 32 del d.l. n. 269/2003, la sanatoria di opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico è subordinata congiuntamente alla preesistenza delle opere rispetto al vincolo, alla conformità urbanistica, alla riconducibilità degli interventi alle tipologie di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 e al parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela.
  • Il vincolo paesaggistico relativo, se anteriore alla realizzazione dell'opera, può essere ostativo al terzo condono; la disciplina siciliana che recepisce l'art. 32 del d.l. n. 269/2003 non consente di limitare tale preclusione ai soli vincoli comportanti inedificabilità assoluta.
  • Quando il procedimento di condono ha carattere vincolato e, alla luce delle caratteristiche dell'intervento e del quadro normativo applicabile, l'esito non avrebbe potuto essere diverso, l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l'annullabilità del provvedimento ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990.
  • La motivazione per relationem è legittima se individua con sufficiente precisione l'atto richiamato e lo rende disponibile all'interessato; la mancata allegazione o riproduzione integrale dell'atto richiamato non determina, di per sé, l'illegittimità del provvedimento.
  • L'eventuale vizio della notificazione di un provvedimento amministrativo non incide normalmente sulla sua validità, ma può rilevare sull'efficacia dell'atto e sulla decorrenza del termine per impugnarlo; il vizio è comunque privo di rilevanza quando la notificazione abbia raggiunto il proprio scopo e il destinatario abbia impugnato tempestivamente.
  • La presentazione di una successiva istanza di sanatoria o di compatibilità paesaggistica, riferita a un procedimento diverso, non incide sulla legittimità degli atti già adottati nell'originario procedimento di condono.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioVincoli e piani paesaggisticiMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneVizi formali non invalidantiSilenzio della pubblica amministrazioneEccesso di potere

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