Cassazione Penale, Sentenza n. 43715/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto istanza di revisione della sentenza del GIP presso il Tribunale di Napoli del 27/12/2012 (confermata e irrevocabile il 06/07/2022), sostenendo che la Corte d'appello non ha tenuto conto di un decreto di archiviazione relativo al capo T2, di cui la stessa sarebbe venuta a conoscenza il 20/07/2023. Tale decreto, secondo la ricorrente, inciderebbe sulla regolarità del sequestro/confisca disposta ex art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. nei confronti del marito e sui beni a lei riferibili. Ha denunciato violazione di legge e violazione degli artt. 111 Cost. e 6 Conv. EDU per la mancata considerazione del decreto di archiviazione e ha chiesto la revisione per ottenere la revoca della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (conseguentemente confermando l'inammissibilità già dichiarata dalla Corte d'appello). Ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato: la ricorrente è qualificata come terza estranea rispetto al giudizio soggetto a revisione e quindi priva della legittimazione necessaria. La decisione richiama il principio per cui l'istanza di revisione può essere proposta solo se gli elementi indicati, se accertati, determinerebbero il proscioglimento ai sensi degli artt. 529-531 c.p.p.; non è ammissibile un'istanza volta esclusivamente alla revoca della confisca. Inoltre il decreto di archiviazione non costituisce "prova nuova" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., trattandosi di atto endoprocedimentale non irrevocabile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 631 cod. proc. pen.
"Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530, 531"
La Corte interpreta l'art. 631 come vincolante: la revisione è ammissibile solo se gli elementi prospettati, se accertati, comporterebbero il proscioglimento del condannato; non è sufficiente prospettare elementi che conducano soltanto alla revoca della confisca o ad una modifica non prosciogliente della responsabilità.
art. 416-bis cod. pen.
Norma sulla confisca per reati di associazione di tipo mafioso; nella fattispecie la ricorrente contestava gli effetti della confisca disposta ai sensi del comma settimo, ma la Corte ha ritenuto che la richiesta di revisione non possa essere utilizzata per ottenere solo la revoca della confisca.
art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte richiama il principio secondo cui il decreto di archiviazione non costituisce prova nuova ai fini della revisione, essendo decisione endoprocedimentale e non irrevocabile, per cui la sua mera esistenza non soddisfa il requisito degli "elementi nuovi" per la revisione.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione a garanzie di legalità e giusto processo; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da giustificare la revisione, atteso il difetto di legittimazione e l'insussistenza dei presupposti sostanziali per la revisione.
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Conv. EDU)
Invocato dalla ricorrente per presunta violazione del diritto a un giusto processo; la Corte non ha ritenuto la doglianza fondata, anche perché la questione sostanziale riguardava l'ammissibilità dell'istanza di revisione e non profili processuali afferenti alla violazione dell'art. 6.
Massime di principio
- L'istanza di revisione è ammessa solo se gli elementi nuovi, se accertati, conducono al proscioglimento del condannato; non è ammessa per ottenere la sola revoca di misure patrimoniali come la confisca.
- Una persona qualificata come "terzo" rispetto al giudizio principale (terza estranea) difficilmente ha legittimazione a proporre istanza di revisione; la titolarità del rimedio spetta al condannato o a soggetti che possano dimostrare la loro legittimazione processuale specifica.
- Il decreto di archiviazione, essendo atto endoprocedimentale non definitivo, di norma non costituisce "prova nuova" ai fini della revisione criminale; la sua esistenza non è sufficiente per superare il requisito degli elementi nuovi richiesti dall'art. 630 c.p.p.
- Per contestare una confisca o ottenere la revoca di misure patrimoniali conviene esperire i rimedi specifici previsti (impugnazioni, rimedi in sede esecutiva, azioni di accertamento della titolarità dei beni), poiché la revisione penale non è lo strumento idoneo se l'effetto perseguito non è il proscioglimento.
- Le doglianze generiche o non specificamente motivate tendono all'inammissibilità: le argomentazioni devono essere concrete, circostanziate e dimostrare il concreto collegamento tra la nuova prova e l'effetto prosciogliente richiesto.
- Se si invocano violazioni di diritti convenzionali (es. art. 6 CEDU), occorre dimostrare un pregiudizio processuale effettivo e collegarlo ai presupposti di ammissibilità del rimedio richiesto; l'invocazione formale dei diritti non supplisce alla mancanza dei requisiti sostanziali per la revisione.
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