Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 209/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della Sentenza del Tribunale di Fermo n. 43/2024 pubbl. il 26/02/2024 RG n. 544/2023 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202500824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo n. 43/2024, passata in giudicato, relativa al pagamento delle somme spettanti per il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto alla sentenza del Tribunale di Fermo n. 43/2024, regolarmente notificata e passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Fermo, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente nel giudizio definito dal Tribunale di Fermo.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato per la disciplina applicabile alla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato quale fondamento della distrazione delle spese a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso.
  • La mancata esecuzione di un giudicato che riconosce una somma dovuta dalla pubblica amministrazione integra inottemperanza e impone all'Amministrazione di eseguire integralmente il titolo, salvo detrarre gli importi eventualmente già corrisposti.
  • La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, accompagnata dall'assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa, non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando l'inadempimento del giudicato risulti accertato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.