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Sentenza

Sentenza n. 121/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento, previa tutela cautelare, 1) del provvedimento prot. n. 32319 del 24.12.2019, a firma del Dirigente Dott. Domenico Tallino Cosmo (nonché sottoscritto anche dal Capo Sezione Tabacchi e Giochi e dal Responsabile del Reparto Rivendite), notificato alla ricorrente a mezzo PEC in pari data, con il quale è stato disposto il rigetto della “istanza per l’istituzione di Rivendita Speciale presso struttura comm.le in CHIETI sita in Viale Abruzzo n. 324” (doc. 18);

Giustizia amministrativa202000103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza per l'istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio presso una struttura commerciale di Chieti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego adottato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dopo il riesame di una precedente istanza, già archiviata e poi riaperta in autotutela. Il provvedimento era motivato sia sulla base della disciplina previgente, per la mancanza di un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio valutata in relazione alla collocazione degli altri punti vendita, sia sulla base della disciplina sopravvenuta introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. e), della legge n. 37/2019, che ha modificato l'art. 24, comma 42, del d.l. n. 98/2011 e previsto il parametro di una rivendita ogni 1.500 abitanti. L'Amministrazione aveva rilevato che nel Comune di Chieti erano attive 57 rivendite a fronte di 50.646 abitanti, con conseguente sovradimensionamento della rete. La ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione della legge n. 37/2019, poiché il procedimento era stato avviato anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 24, commi 42 e 48, del d.l. n. 98/2011 e dell'art. 4, comma 2, lett. g), punto 6, del d.m. n. 38/2013, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 4208/2018 e della circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 176103 del 5 novembre 2018. Ha inoltre contestato il ritardo dell'Amministrazione, sostenendo che il procedimento sarebbe stato condotto in modo da renderlo soggetto alla nuova disciplina. Il controinteressato, titolare originario di una rivendita ordinaria nella medesima zona, ha chiesto il rigetto del ricorso. La ricorrente ne ha contestato l'interesse a seguito della cessione dell'azienda intervenuta nelle more del processo.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto persistente l'interesse del controinteressato, richiamando l'art. 111 c.p.c., applicabile al processo amministrativo ai sensi dell'art. 39 c.p.a.: il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso non determina la successione processuale automatica, poiché il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza produce effetti anche nei confronti del successore. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha rilevato che il diniego era plurimotivato e che la legittimità di una sola delle ragioni autonome è sufficiente a sorreggere l'atto, rendendo superfluo l'esame delle ulteriori censure. In particolare, la legge n. 37/2019 era entrata in vigore prima dell'adozione del diniego; pertanto, in applicazione del principio tempus regit actum, l'Amministrazione doveva valutare la domanda secondo la normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento. La previsione di un regolamento attuativo non impediva l'immediata applicazione dei parametri sufficientemente dettagliati contenuti nella legge, ai quali il regolamento non avrebbe potuto derogare. La contestazione relativa all'eventuale ritardo dell'Amministrazione è stata ritenuta attinente al comportamento e non alla validità dell'atto, potendo eventualmente rilevare sul piano della responsabilità, estraneo al giudizio. La ricorrente, inoltre, aveva contestato soltanto l'applicabilità della disciplina sopravvenuta, senza negare il contrasto della propria istanza con il parametro numerico, ove applicabile. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo sulla base della disciplina sopravvenuta. Le spese sono state compensate tra tutte le parti per la peculiarità dello sviluppo procedimentale.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    In caso di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso durante il processo, il giudizio prosegue tra le parti originarie; il successore può intervenire o essere chiamato e la sentenza produce comunque effetti anche nei suoi confronti.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo il principio processuale previsto dall'art. 111 c.p.c. sul trasferimento a titolo particolare del diritto controverso.

  • art. 24, comma 42, d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011

    Disciplina i criteri per l'istituzione delle rivendite di generi di monopolio, compreso il requisito dell'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio e, secondo la modifica sopravvenuta, il parametro quantitativo della rete distributiva.

  • art. 24, comma 48, d.l. n. 98/2011

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina applicabile alla distribuzione delle rivendite di generi di monopolio; il TAR non ha esaminato autonomamente la relativa censura, ritenendo sufficiente la legittimità del capo motivazionale fondato sulla disciplina sopravvenuta.

  • art. 4, comma 1, lett. e), l. n. 37/2019

    Ha modificato l'art. 24, comma 42, del d.l. n. 98/2011 introducendo il parametro di una rivendita ogni 1.500 abitanti per l'istituzione delle rivendite; essendo vigente al momento del diniego, è stata ritenuta immediatamente applicabile.

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 38/2013

    Richiamato nel provvedimento amministrativo per individuare i presupposti dell'istituzione delle rivendite speciali, tra cui l'esigenza oggettiva ed effettiva di servizio.

Massime di principio

  • In applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata secondo la normativa vigente al momento della sua adozione, anche se il procedimento è stato avviato sotto una disciplina precedente.
  • La previsione legislativa di un regolamento attuativo non impedisce l'immediata applicazione delle disposizioni primarie sufficientemente dettagliate, qualora il regolamento non possa derogare ai parametri già stabiliti dalla legge.
  • Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da una pluralità di motivi autonomi, la legittimità di uno solo di essi è sufficiente a conservarne l'efficacia; il rigetto delle censure contro tale motivo rende superfluo l'esame delle doglianze relative agli altri capi motivazionali.
  • L'eventuale ritardo dell'amministrazione che abbia consentito l'applicazione di una disciplina sopravvenuta incide, di regola, sul piano del comportamento e dell'eventuale responsabilità, ma non determina di per sé l'illegittimità del provvedimento adottato secondo la normativa vigente al momento della decisione.
  • Il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso durante il processo amministrativo non determina automaticamente la sostituzione della parte originaria: il giudizio prosegue tra le parti originarie e la pronuncia produce effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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