Cassazione Penale, Sentenza n. 36053/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato riconosciuto colpevole dell'art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011 per aver violato la prescrizione della sorveglianza speciale (divieto di allontanarsi dalla residenza senza avviso/all'autorita' e senza autorizzazione per deviazioni o soste): pur autorizzato a recarsi a Scanzano Jonico per lavoro, si era allontanato da Gravina di Puglia e si era fermato nel Borgo Picciano, recandosi presso l'abitazione di un pregiudicato. In appello la pena fu rideterminata sul piano sanzionatorio ma la condanna confermata. In Cassazione propone ricorso articolato su due motivi: (1) omessa motivazione rispetto alla revoca unilaterale di testi a discarico disposta in primo grado; (2) vizio di motivazione e violazione dell'art.75 citato, sostenendo che la presenza nel Borgo Picciano poteva derivare dal percorso piu' breve per raggiungere il luogo di lavoro (assenza di sosta vietata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato l'assenza del verbale dell'udienza del 21/05/2018, violazione del principio di autosufficienza del ricorso, con conseguente impossibilita' di verificare le doglianze sull'atteggiamento del difensore nominato d'ufficio. Sul secondo motivo ha ritenuto che la Corte di appello abbia fornito motivazione adeguata e non manifestamente illogica: il ricorrente non si limitava a transitare nel Borgo Picciano ma vi aveva effettuato una sosta di durata apprezzabile, oltrepassando l'ambito dell'autorizzazione (che consentiva solo il percorso diretto per recarsi a lavoro senza soste intermedie). Per tali ragioni il ricorso e' stato dichiarato inammissibile; il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
La norma sanziona la violazione delle prescrizioni connesse alle misure di prevenzione (sorveglianza speciale); nel caso la Corte ha interpretato l'autorizzazione a recarsi al lavoro come non comprensiva di soste intermedie: la sosta nel Borgo Picciano costituisce violazione della prescrizione
art. 23, d.l. n. 137/2020
Consente la requisitoria scritta del Pubblico Ministero nei casi previsti; nel procedimento il P.M. ha proposto requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilita' del ricorso
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la riproduzione integrale di alcuni atti nel ricorso per cassazione; la Corte ha indicato i limiti della riproduzione dei motivi e ha applicato la relativa disciplina nell'esame del ricorso
art. 97, quarto comma, cod. proc. pen.
Regola la nomina del difensore d'ufficio; la Corte ha rilevato che, in assenza del verbale dell'udienza, non e' possibile verificare se il difensore nominato abbia effettivamente insistito per l'esame dei testi richiesti
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: se la decisione impugnata o la fondatezza dei motivi richiedono documenti processuali essenziali (es. verbali di udienza), la loro mancata produzione può determinare l'inammissibilita' per difetto di autosufficienza
- La valutazione dei fatti operata dal giudice di merito (es. distinzione tra transito e sosta 'di durata apprezzabile') e' sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione manifesti o illogicita' grave; una diversa rivalutazione dei fatti e' inammissibile
- Quando una misura di prevenzione autorizza lo spostamento per lavoro, detta autorizzazione e' generalmente interpretata come valida per il percorso diretto strettamente necessario: soste intermedie non previste possono integrare la violazione della prescrizione
- Se il ricorrente contesta omissioni di motivazione imputate a decisioni di primo grado, e la verifica richiede atti non trasmessi o non allegati, la Cassazione puo' dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di elementi probatori nel ricorso
- La dichiarazione di inammissibilita' puo' comportare la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se non emergono elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35895/2023 del 29/08/2023
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35896/2023 del 29/08/2023
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35938/2023 del 29/08/2023
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35941/2023 del 29/08/2023
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35958/2023 del 29/08/2023
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35963/2023 del 29/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →