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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31567/2026 del 19/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una richiesta di riparazione per ingiusta detenzione proposta da una donna che aveva sofferto la misura degli arresti domiciliari in forza di ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Vibo Valentia, in sede di convalida dell'arresto in flagranza per il reato di riciclaggio. I fatti richiamati nella decisione sono i seguenti: durante una perquisizione eseguita nei confronti di un cugino gravemente indiziato di reati in materia di stupefacenti e armi, la donna fu vista uscire rapidamente da un vicolo trasportando due borse; fermata dagli operanti, fu trovata in possesso di una somma molto elevata di denaro, in banconote suddivise in mazzi e buste sottovuoto. In sede di convalida dichiarò che il denaro era lecito e proveniva da regali familiari, che aveva spostato temendo un sequestro a seguito della perquisizione. Il GIP aveva invece valorizzato l'ingiustificato possesso della somma, le modalità di custodia e la condotta repentina e allarmata, ritenendo il comportamento indicativo di operazioni volte a ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro. Il Tribunale, in seguito, assolse l'imputata perché il fatto non sussiste, rilevando però un quadro istruttorio contraddittorio e l'insufficienza degli elementi per individuare con certezza il delitto presupposto e un rapporto consequenziale tra il reato contestato al cugino e il denaro trasportato. Con il ricorso per cassazione la difesa ha denunciato violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento, sostenendo che la ricorrente non avesse posto in essere alcuna condotta colposa idonea a determinare l'errore dell'autorità procedente, che avesse reso due interrogatori proclamandosi estranea ai fatti e avesse fornito prova della lecita disponibilità del denaro, e che la stessa sentenza assolutoria escludesse condotte rilevanti ai fini della misura cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, la quale aveva fondato il diniego dell'indennizzo sulla condotta dell'istante e sulle circostanze concrete del rinvenimento e dell'occultamento del denaro, valorizzando anche l'inverosimiglianza delle giustificazioni documentali addotte. La Corte ha ribadito che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice deve verificare ex ante se la condotta dell'istante abbia dato causa o concorso a dare causa alla misura cautelare per dolo o colpa grave, con giudizio autonomo rispetto al merito penale; nel caso concreto ha ritenuto che l'ordinanza avesse correttamente applicato tali principi. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; nulla è stato disposto per le spese in favore del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    norma richiamata per qualificare il reato contestato nella fase cautelare, relativo al fatto presupposto della detenzione poi oggetto di istanza riparatoria

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    norma indicata quale base della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale perché il fatto non sussiste

  • art. 157 c.p.

    richiamato dalla difesa nel ricorso, ma senza sviluppo decisivo nella decisione di legittimità

  • art. 314 c.p.p.

    norma evocata dalla difesa in tema di riparazione per ingiusta detenzione; la Corte richiama il principio che l'indennizzo è escluso se la detenzione è stata causata o concorso a essere causata da dolo o colpa grave dell'istante

  • art. 314, comma 3, c.p.p.

    richiamato per affermare che l'archiviazione è equiparata alla sentenza irrevocabile di proscioglimento ai fini della valutazione nel giudizio di riparazione

  • art. 616 c.p.p.

    non menzionato espressamente nel testo, ma il dispositivo condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende; non viene però qui inserito se non esplicitamente ricavabile

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve compiere una verifica autonoma e ex ante sulla condotta dell'istante, distinta dal giudizio di merito sulla responsabilità penale, per stabilire se essa abbia dato causa o concorso a dare causa alla misura cautelare.
  • L'autonomia del giudizio riparatorio non consente di desumere dolo o colpa grave da condotte che nel processo principale siano state escluse o non ritenute sufficientemente provate, quando tali elementi siano decisivi per la valutazione della causalità della detenzione.
  • Il diritto all'indennizzo è escluso non già quando l'accusa originaria si riveli infondata, ma quando la privazione della libertà sia stata determinata, anche solo in concorso, da un comportamento dell'interessato connotato da dolo o colpa grave e causalmente collegato al provvedimento restrittivo.
  • In cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e si limita a riproporre deduzioni non incidenti sul nucleo motivazionale della decisione.
  • Nel giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese a favore dell'Avvocatura dello Stato non è dovuta se essa si sia limitata a chiedere l'inammissibilità o il rigetto senza apportare un concreto contributo difensivo sui motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRiparazione per ingiusta detenzioneImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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