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Sentenza

Sentenza del 14/11/2019 n. 29631 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento IVA relativo al 2008, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato Euro 778.663,00 di IVA detratta e applicato sanzioni per indebita detrazione e infedele dichiarazione. L'IVA derivava da fatture emesse da J. Italia S.p.A. per servizi descritti come "consulenza su vendita ricambi". La CTR aveva ritenuto tali prestazioni generiche, riconducibili a una mera trasmissione di dati e non a una consulenza, e quindi non imponibili in Italia poiché l'utilizzatore del servizio era una società inglese. U. LIMITED ha sostenuto, tra l'altro, che le prestazioni fossero servizi generici territorialmente rilevanti in Italia ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 3, nella versione applicabile nel 2008.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi sei motivi di ricorso, ritenendo infondate o inammissibili le doglianze relative al giudicato esterno, alla sospensione del processo, alla non contestazione, alla novità delle difese in appello e alla motivazione della sentenza. Ha invece accolto il settimo motivo, stabilendo che, una volta accertato in fatto che si trattava di prestazioni di servizi generici rese da una società domiciliata in Italia, la CTR avrebbe dovuto applicare il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 3, considerando le operazioni effettuate nel territorio dello Stato e imponibili ai fini IVA. La sentenza d'appello è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo di U. LIMITED, annullando quindi la pretesa tributaria. I motivi ottavo e nono sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare a U. LIMITED le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.100,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7, comma 3, nella formulazione vigente nel 2008

    Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetto avente domicilio o residenza nel territorio stesso.

    Per i servizi generici, nella disciplina applicabile ratione temporis, la prestazione era territorialmente rilevante in Italia se resa da un soggetto domiciliato o residente in Italia, indipendentemente dal fatto che il committente fosse una società estera.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7, comma 4, lett. d), nella formulazione vigente nel 2008

    La disposizione prevedeva deroghe al criterio generale di territorialità per specifiche categorie di servizi, tra cui determinate prestazioni di consulenza. La Corte ha ritenuto che, una volta esclusa in concreto la natura di consulenza, non fosse applicabile la deroga e dovesse operare il criterio generale del comma 3.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-ter

    È stato richiamato con riferimento al precedente contenzioso relativo al 1995, concernente il rimborso dell'IVA a soggetti non residenti. Il relativo giudicato non è stato ritenuto automaticamente estensibile all'annualità 2008, perché riguardava fatture e circostanze fattuali diverse.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 6

    Norma sanzionatoria richiamata nell'avviso per l'indebita detrazione IVA. La decisione favorevole al contribuente sul presupposto dell'imponibilità delle operazioni ha reso non dovuto anche il recupero sanzionatorio.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 5, comma 4

    Norma sanzionatoria richiamata per l'infedele dichiarazione. Anche tale profilo è rimasto privo di fondamento a seguito dell'accoglimento del ricorso nel merito.

  • Codice civile, art. 2909, e codice di procedura civile, art. 324

    Le norme sul giudicato esterno non hanno impedito l'esame dell'annualità 2008, poiché il precedente giudicato riguardava un diverso periodo d'imposta e diverse fatture. L'efficacia oltre il singolo periodo opera solo per elementi invariabili e condizionanti della fattispecie, non per mere ricostruzioni fattuali riferite ad altre operazioni.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    Il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello riguarda le eccezioni in senso stretto, non le mere difese o precisazioni della qualificazione giuridica di fatti già dedotti.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Il principio di non contestazione può riguardare fatti allegati in senso naturalistico, ma non vincola il giudice rispetto alla qualificazione giuridica delle operazioni o all'interpretazione dei contratti. Nel processo tributario opera inoltre con i limiti derivanti dall'indisponibilità dei diritti controversi.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    La Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Ai fini IVA, la qualificazione effettiva del servizio prevale sulla denominazione utilizzata nelle fatture: se il giudice accerta che l'attività non è consulenza ma servizio generico, deve applicare il criterio territoriale previsto per i servizi generici.
  • Per la disciplina IVA vigente nel 2008, i servizi generici resi da un soggetto domiciliato o residente in Italia erano territorialmente rilevanti in Italia, anche quando il committente era una società estera.
  • Le deroghe al criterio generale di territorialità devono essere applicate solo quando la prestazione rientra realmente nella categoria speciale prevista dalla legge; non è sufficiente qualificare formalmente una prestazione come consulenza.
  • Un giudicato relativo a un diverso periodo d'imposta non si estende automaticamente ad altre annualità: ciò avviene solo per elementi giuridici o fattuali invariabili e decisivi, non per fatture, prestazioni o circostanze concretamente diverse.
  • Nel processo tributario l'Amministrazione può specificare in appello una contestazione già genericamente formulata in primo grado, purché non introduca una nuova eccezione in senso stretto o un tema d'indagine completamente nuovo.
  • La non contestazione riguarda fatti storici allegati dalla parte e non sostituisce la valutazione giudiziale sulla natura giuridica delle operazioni, sull'interpretazione contrattuale o sulla loro imponibilità IVA.
  • Quando la prestazione è imponibile in Italia e l'IVA è stata regolarmente addebitata, il recupero dell'imposta detratta non può fondarsi soltanto sulla natura estera del committente.

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