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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45871/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27 giugno 2022 del Tribunale di Viterbo che aveva rigettato le istanze di riesame avverso il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni nella disponibilità di Romina Proietti (fino a euro 45.115,45) e di Giovanni Ranucci (fino a euro 14.939,00). Il sequestro era stato disposto in relazione al reato di peculato (art. 314 c.p.), con l'accusa che Proietti, in qualità di amministratrice di sostegno, in concorso con il marito Ranucci, si fosse appropriata di denaro di soggetti tutelati. I ricorrenti deducevano: errori inferenziali nel ritenere l'appropriazione sulla base di rendiconti generici (richiamando la giurisprudenza che l'incompletezza del rendiconto non costituisce da sola prova di appropriazione); insufficiente prova del concorso di Ranucci e carattere pubblico o precedente dell'acquisto dei beni sequestrati; venuto meno il periculum dopo l'applicazione di misura interdittiva a Proietti; omessa o incompleta valutazione della documentazione difensiva sui prelievi e sulle ragioni dei movimenti bancari.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i primi due motivi generici e meramente confutativi, confermando l'esistenza del fumus del reato sulla base di un complesso di elementi (prelievi diretti dai conti delle persone amministrate, versamenti sui conti degli indagati non rendicontati, impiego delle somme per lavori e acquisti riconducibili agli indagati, dichiarazioni di artigiani e commercianti su sovrafatturazioni, documentazione bancaria/postale, tabulati telefonici). Ha precisato che l'incompletezza dei rendiconti costituisce un elemento indiziario significativo ma non la sola prova. I motivi riferiti al periculum sono stati considerati generici; la Corte ha spiegato che il pericolo rilevante per la misura reale riguarda il rapporto tra indagato e bene e la possibilità che i beni siano occultati, distratti o trasferiti, ragion per cui l'interdizione non neutralizza automaticamente il periculum. A seguito dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Norma del reato contestato (peculato). La Corte ha ritenuto sussistere il fumus del reato in relazione agli elementi indiziari raccolti.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi dedotti sulla motivazione e sugli elementi indiziari; la Corte ha ritenuto le censure generiche e confutative, irrecuperabili in cassazione.

  • art. 274 cod. proc. pen., lett. c)

    Richiamato dalla difesa per sostenere che l'interdizione della Proietti avrebbe fatto venire meno il periculum; la Corte ha invece affermato che il pericolo rilevante riguarda il rapporto con il bene e può permanere nonostante misure interdittive.

  • art. 274 cod. proc. pen., lett. b) e art. 358 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alle critiche sull'istruttoria e sulla valutazione della documentazione difensiva. La Corte ha ritenuto le deduzioni difensive generiche e non idonee a scalfire il giudizio sul periculum e sul fumus.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente: la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità in ordine alla motivazione di fatto, ossia che questioni di merito e ricostruzione probatoria non sono sindacabili in cassazione quando le censure sono generiche.

  • Cass. 21166/2019 (giurisprudenza di legittimità)

    Richiamata dalla difesa per sostenere che l'incompletezza del rendiconto non costituisce prova di appropriazione; la Corte ha condiviso la regola ma osservato che l'incompletezza del rendiconto è un indice significativo se valutato congiuntamente ad altri elementi.

  • Sez. 6, n. 3664 del 26/11/2021 (Mucilli)

    Giurisprudenza richiamata dalla Corte per sottoportare che l'incompletezza del rendiconto può avere valore indiziario se corroborata da ulteriori elementi.

  • Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Richiamata in tema di pericolo attinente alla misura reale: il periculum concerne il rapporto tra indagato e bene e l'esigenza di preservare consistenza e integrità dei beni oggetto di confisca per equivalente.

Massime di principio

  • L'incompletezza o l'approssimazione dei rendiconti dell'amministratore di sostegno non prova di per sé il peculato, ma costituisce un elemento indiziario rilevante se valutato insieme ad altri elementi probatori (prelievi, movimenti bancari, utilizzo dei fondi per lavori/beni riconducibili agli indagati, dichiarazioni di terzi).
  • Per la legittimità di un sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è sufficiente la sussistenza del fumus del reato e del periculum in relazione al bene: il pericolo si valuta rispetto al rischio di dispersione/occultamento dei beni e non è automaticamente escluso dall'applicazione di misure interdittive personali.
  • In sede di cassazione le censure generiche e meramente confutative della ricostruzione probatoria risultano inammissibili: occorre dedurre specifici vizi di diritto e motivazioni puntuali per superare il filtro di ammissibilità.
  • La valutazione del periculum per misure reali tiene conto della concretissima possibilità che i beni siano sottratti all'azione esecutiva; elementi fattuali che dimostrino spregiudicatezza nella gestione delle risorse aggravano il rischio di dissipatione.
  • La prova del concorso di terzi (es. coniuge) può essere fondata su elementi indiziari concatenati (ingerenze nella gestione, riscontri dalle fatture e dai fornitori, movimenti bancari) e non richiede sempre una prova diretta della condotta.
  • Chi propone impugnazioni contro misure cautelari reali deve fornire, oltre a ricostruzioni alternative dei fatti, elementi documentali concreti e specifici per contestare l'esistenza del fumus o del periculum; mere affermazioni alternative non sono sufficienti in cassazione.

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