Sentenza n. 14155/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento del decreto n.-OMISSIS- del-OMISSIS-, di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana di parte ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione per asseriti possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza fondato su informazioni provenienti da organismi preposti alla sicurezza dello Stato, dalle quali sarebbero emersi elementi tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Ha dedotto, in primo luogo, violazione degli artt. 2, 19, 20 e 21 Cost., dell’art. 3 l. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 8 l. n. 91/1992, nonché difetto o insufficienza di motivazione, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità manifesta e sviamento. Ha contestato, inoltre, l’omissione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e la violazione delle regole sul giusto procedimento, nonché la mancata acquisizione preventiva del parere del Consiglio di Stato, in relazione all’art. 6, comma 1, lett. c), e all’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992. Nel corso del giudizio, a seguito della disclosure della documentazione riservata e di ulteriori ordini istruttori, il ricorrente ha sostenuto che gli elementi posti a fondamento del diniego restassero generici e privi di puntuali evidenze, limitandosi essenzialmente alla presenza del suo nominativo in contesti investigativi relativi all’integralismo islamico e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo decisivo e fondato il motivo relativo al difetto di motivazione. Ha premesso che il diniego della cittadinanza per naturalizzazione è espressione di un’elevata discrezionalità politico-amministrativa e può essere fondato anche su esigenze preventive di sicurezza, senza necessità di un coinvolgimento dell’istante in procedimenti penali. È inoltre ammissibile una motivazione per relationem alle informazioni dei servizi di sicurezza. Tuttavia, dopo l’esame degli atti riservati da parte dell’interessato, anche gli elementi parzialmente oscurati devono consentire di comprendere le ragioni concrete e ragionevoli dell’ostatività. Nel caso concreto, la documentazione resa disponibile non comprovava adeguatamente la dedotta contiguità del ricorrente con movimenti incompatibili con la sicurezza della Repubblica, risultando ancorata a dati generici e alla mera emersione del nominativo in alcuni contesti investigativi. L’amministrazione, nonostante un ulteriore ordine istruttorio, non aveva fornito chiarimenti idonei a colmare l’oscurità motivazionale. Il TAR ha quindi annullato il diniego, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, che dovrà rideterminarsi sull’istanza originaria emendando la carenza motivazionale. Le ulteriori censure procedimentali sono state dichiarate assorbite. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è soggetta a una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale, nella quale possono rilevare anche elementi preventivi attinenti alla sicurezza della Repubblica.
art. 6 l. n. 91/1992
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei motivi ostativi e al procedimento di concessione della cittadinanza; la questione procedimentale è stata assorbita.
art. 3 l. n. 241/1990
Il provvedimento di diniego deve esporre elementi idonei a rendere comprensibili le ragioni concrete della valutazione ostativa, anche quando la motivazione sia resa per relationem a informative riservate.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La censura relativa all’omissione del preavviso di rigetto è stata assorbita in ragione dell’accoglimento del motivo principale sul difetto di motivazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione da remoto nell’ambito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, per l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale base della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il diniego della cittadinanza italiana per naturalizzazione può essere fondato su valutazioni preventive relative alla sicurezza della Repubblica e non presuppone necessariamente l’esistenza di procedimenti penali a carico dell’istante.
- Nella valutazione delle domande di cittadinanza per naturalizzazione l’amministrazione può avvalersi di informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato e può motivare per relationem mediante il richiamo a tali informative.
- La motivazione per relationem a informative riservate è legittima solo se, una volta consentito all’interessato di esaminare gli atti nei limiti compatibili con la riservatezza, gli elementi conoscibili, anche se parzialmente oscurati, rendono comprensibili e ragionevolmente comprovate le concrete ragioni del rischio per la sicurezza della Repubblica.
- La mera emersione del nominativo del richiedente in contesti investigativi, accompagnata da dati generici e priva di puntuali evidenze sulla sua effettiva contiguità con ambienti o movimenti pericolosi, non è sufficiente a sorreggere il diniego di cittadinanza per ragioni di sicurezza.
- Quando il diniego di cittadinanza è annullato per difetto di motivazione, l’amministrazione conserva il potere di rideterminarsi sull’istanza originaria, emendando la carenza motivazionale nel rispetto delle ragioni indicate dal giudice.
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