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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09649/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che li aveva ritenuti responsabili di una violazione punita dall'art. 340 c.p. Il ricorso dell'uno e il primo motivo dell'altro contestavano il giudizio di responsabilità sul capo di imputazione sub c), deducendo in sostanza una censura di merito sulla ricostruzione probatoria e sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Il solo secondo ricorso censurava anche il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i motivi generici e sostanzialmente di merito, non consentiti in sede di legittimità, e ha giudicato infondata la censura sulle attenuanti generiche perché la motivazione di merito era sufficiente e non illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che le doglianze non erano consentite in sede di legittimità perché generiche e dirette a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio. Ha inoltre escluso qualsiasi errore di diritto nella sentenza impugnata, che aveva logicamente e puntualmente accertato gli elementi costitutivi del reato ex art. 340 c.p. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la motivazione è stata ritenuta congrua e non sindacabile in cassazione. Conseguentemente, ha applicato le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., condannando i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 340 c.p.

    Disposizione richiamata come norma incriminatrice per la violazione accertata dalla sentenza di merito; la Cassazione afferma che gli elementi costitutivi del reato risultavano puntualmente riscontrati senza errori di diritto.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che, sotto l'apparente denuncia di vizi di motivazione o di diritto, mirino in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a una contestazione astratta o meramente assertiva.
  • Quando la sentenza di merito abbia logicamente e puntualmente accertato gli elementi costitutivi del reato, la Corte di cassazione non può sostituire una diversa lettura delle risultanze probatorie se non in presenza di veri errori di diritto o di travisamenti decisivi.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione; se la decisione di merito è sorretta da argomentazione sufficiente, coerente e non illogica, la doglianza è inammissibile o manifestamente infondata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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