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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22455/2025 del 14/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP in relazione al ritrovamento, durante controllo, di 10 panetti di cocaina per complessivi 11,4 kg rinvenuti nell'auto BMW e di una pistola semiautomatica priva di matricola con 233 cartucce nel box n.82. Il ricorrente deduceva: (1) insufficienza e vizio di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che la sola disponibilità delle chiavi del box non dimostrerebbe la detenzione o la conoscenza della droga/arma, e che la titolarità esclusiva del materiale era stata assunta da altro locatario (Maggio); (2) mancata sussistenza delle esigenze cautelari e irragionevolezza della misura massimamente afflittiva, proponendo che gli arresti domiciliari (eventualmente con braccialetto elettronico) sarebbero stati adeguati, posto lo stato di incensuratezza e l'assenza di precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché in gran parte versante in fatto e, comunque, manifestamente infondato: il giudizio del Tribunale del Riesame si è limitato a verificare la logica e la coerenza delle inferenze (es. possesso delle chiavi, ingresso nel box, versione ritenuta inverosimile) e non è sindacabile in Cassazione quale diversa valutazione delle risultanze. Inoltre la contestazione relativa all'aggravante di cui all'art.80 DPR 309/90 non era stata dedotta in sede di riesame e quindi risultava nuova. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il Tribunale ha adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione fondandolo sulle concrete modalità del fatto (quantitativo rilevante di stupefacente e arma munizionata) e ha spiegato perché gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, non sarebbero stati idonei a evitare la reiterazione. Conseguentemente, Cassazione ha confermato l'ordinanza impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla pronuncia dell'ordinanza del Tribunale del Riesame sul riesame della misura cautelare

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come principio del concorso di persone nel reato (con riferimento alla contestazione di concorso nella detenzione di arma e stupefacente)

  • art. 23, comma 3, legge n. 110/1975

    art. 23, comma 3, legge n. 110/1975

    Norma di riferimento per la detenzione di arma clandestina (arma priva di matricola) valorizzata quale elemento di pericolosità

  • art. 648 cod. pen.

    Contestazione del reato di ricettazione rispetto alla pistola rinvenuta

  • art. 73 e art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    art. 73 e art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309/1990

    Norme sul traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e sulle aggravanti (circostanza aggravante per ingente quantità)

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al concetto di gravi indizi di colpevolezza, il cui apprezzamento è rimesso al giudice della cautela ma sindacabile in Cassazione soltanto per vizi di motivazione/macrologici

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il pericolo di reiterazione e che richiede valutazione non solo astratta del titolo di reato ma della gravità concreta della condotta

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    art. 275-bis cod. proc. pen.

    Prevede il presidio elettronico come strumento di controllo applicabile alle misure cautelari, ma la Corte sottolinea che non è idoneo a garantire contro i contatti volti alla ripresa dell'attività criminosa

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al versamento di somme alla Cassa delle Ammende per ricorso inammissibile per colpa

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e alla valutazione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • La disponibilità di chiavi e l'ingresso nel luogo dove sono custoditi armi/stupefacenti può sufficiente a fondare la gravità indiziaria di codetenzione; non è necessario dimostrare un contributo materiale preliminare se il bene è direttamente riferibile all'indagato
  • In Cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato: si verifica la logica e la coerenza delle argomentazioni del giudice di merito, non la diversa valutazione delle risultanze probatorie
  • Questioni o censure non dedotte in sede di riesame non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione e saranno dichiarate inammissibili come nuove
  • La gravità concreta dei fatti (quantitativo di droga, arma munita) è elemento decisivo per il pericolo di reiterazione; il titolo astratto di reato non basta, ma la concreta modalità della condotta può giustificare la custodia in carcere
  • L'arresti domiciliari con braccialetto elettronico non sono automaticamente equivalenti alla custodia cautelare: il giudice deve valutare l'idoneità del presidio elettronico rispetto alle esigenze cautelari, considerando che il controllo elettronico tutela soprattutto il rischio di fuga e meno i contatti esterni
  • Per ottenere misure meno afflittive il difensore deve fornire elementi concreti e specifici che mettano in dubbio le ragioni fattuali indicate dal giudice della cautela (es. prova della impossibilità di accesso, documentazione sulle reali disponibilità effettive, indicazioni su vincoli che impediscano contatti esterni)

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