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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2874/2022 del 25/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I difensori hanno impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di primo grado. Il ricorso alla Corte di Cassazione si articolava in due motivi: (1) impossibilità di depositare l'appello per via cartacea entro il termine (26/04/2021) a causa di un sistema di prenotazione online del Tribunale che risultava "non prenotabile", per cui l'atto sarebbe stato inviato via PEC; (2) l'atto trasmesso via PEC era materialmente firmato a mano, scannerizzato e inviato dalla PEC dello studio, sicché andava considerato ammissibile alla stregua della giurisprudenza che ammette la deformalizzazione dell'impugnazione quando sia certa la paternità dell'atto. I ricorrenti contestavano l'inammissibilità disposta per mancata sottoscrizione digitale dell'atto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non hanno fornito prove che il sistema di prenotazione fosse effettivamente interrogato e bloccato prima del termine né che l'atto fosse stato inviato già il 26/04/2021; inoltre l'ordinanza impugnata non aveva sancito l'inammissibilità per tardività ma per mancanza della firma digitale, quindi le doglianze erano eccentriche rispetto alla ratio dell'ordinanza. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che una scansione di un atto analogico inviata via PEC possa sostituire un atto informatico conforme: il provvedimento del Direttore generale (9/11/2020) richiede un file PDF ottenuto da trasformazione di documento testuale (non una scansione) e la sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata; la simple scansione non garantisce né la paternità né la conformità all'originale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette la surrogazione della firma solo se emergono elementi inconfutabili di paternità (es. attestazione del funzionario o procura spillata che forma corpo unico). Per tutti questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina delle impugnazioni e dei termini; la Corte non ha ritenuto provata l'effettiva impossibilità di deposito ai sensi della normativa sui termini

  • art. 24, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176), commi 6-bis e 6-sexies

    "in caso di proposizione di appello in forma telematica, l'atto è inammissibile quando non sia sottoscritto digitalmente"

    Stabilisce che l'appello telematico deve essere sottoscritto digitalmente; la Corte ha confermato che la mancanza della firma digitale determina l'inammissibilità dell'atto telematico salvo situazioni eccezionali di certezza della paternità

  • Provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del 9 novembre 2020, art. 3, comma 1

    "l'atto del procedimento in forma di documento informatico ... è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata"

    Definisce i requisiti tecnici degli atti informatici da depositare via PEC: formato PDF derivato da testo (non scansione) e sottoscrizione digitale/qualificata; la Corte ha applicato questi requisiti per escludere l'ammissibilità della scansione firmata manualmente

  • decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), art. 1, comma 1, lett. p-bis, s, v-bis

    Richiamato per distinguere documento "analogico" da "documento informatico" e per definire la firma digitale come strumento idoneo a garantire provenienza e integrità; la Corte ha osservato che la PEC attesta la provenienza del messaggio ma non la paternità o la conformità del file scansione allegato

  • art. 581, 582, 583 e 591 cod. proc. pen.

    Norme sulla forma e i requisiti dell'impugnazione: la Corte ha ricordato che la sottoscrizione dell'atto d'impugnazione è un requisito formale inderogabile, la cui omissione è superabile solo in presenza di elementi inconfutabili sulla paternità dell'atto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile per colpa

Massime di principio

  • Per gli atti d'impugnazione depositati in forma telematica è obbligatoria la firma digitale: l'invio di una scansione firmata manualmente via PEC non sostituisce la firma digitale e rende l'atto inammissibile salvo prova incontrovertibile di paternità
  • La PEC attesta la provenienza del messaggio dalla casella mittente, ma non prova la paternità né la conformità dell'allegato scansione all'originale; per dimostrare la provenienza dell'atto occorrono elementi ulteriori (es. attestazione del funzionario al momento del deposito, procura unita che formi corpo unico, o altri indici inconfutabili)
  • Le difficoltà organizzative interne (es. sistemi di prenotazione degli accessi) vanno allegatamente e documentatamente provate; mere affermazioni non giustificano la deroga agli obblighi formali o tecnici
  • Distinguere sempre tra "atti del procedimento" (che devono essere prodotti come documenti informatici conformi e firmati digitalmente) e "allegati" o documenti precostituiti (che possono essere immagine/scansione ma, se trasmessi, devono comunque essere sottoscritti digitalmente per attestare conformità)
  • Se si opta per il deposito telematico, seguire scrupolosamente le modalità tecniche e gli indirizzi PEC indicati dal provvedimento del Direttore generale e dalle cancellerie; in caso di errore tecnico subito, conservare e produrre prove temporali e tecniche dell'anomalia per poterne eventualmente giustificare la tardività o l'errore formale
  • L'omissione formale della firma sul atto d'impugnazione può essere sanata solo quando vi siano elementi chiari, diretti e documentati che attestino la paternità dell'atto

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